La figura dell’avvocato difensore nel procedimento penale

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L’avvocato difensore, spogliato di ogni caratteristica che comunemente gli si riconosce, è una parte privata del procedimento penale puramente formale o tecnica nel senso che l’interesse, cioè il patrimonio economico o morale o la libertà, che è oggetto nel procedimento appartiene, non al difensore, ma al suo assistito che è parte sostanziale.

Il ruolo del difensore è duplice:

Il ruolo di assistenza, nel quale presta una collaborazione di natura tecnica.

Egli diviene la bocca e l’orecchio “giuridico” del cliente, (avvocato deriva da ad-vocatus cioè colui che è chiamato presso altri, il Giudice, il Tribunale,  evidentemente al posto dell’indagato o imputato).

Il ruolo di rappresentanza, cioè in sostituzione dell’interessato nell’esercizio di diritti e facoltà (pro-curator cioè colui che si prende cura degli interessi altrui).

Il rapporto che lega il difensore al cliente è un rapporto di natura privata, anche se il professionista sia un esercente un servizio di pubblica necessità.

Il compito del difensore è di pubblica necessità e non esclusivamente di pubblica utilità, perché del i i soggetti e le parti sostanziali del procedimento/processo sono per legge obbligati ad avvalersi sel suo lavoro ( ex art. 359 comma 1 n. 1 c.p. modificato dalla legge n. 86/1990).

Il difensore, a differenza del Pubblico Ministero non ha la qualità di pubblico ufficiale.

Il ruolo fondamentale del difensore, indipendentemente dalla parte o del soggetto assistito, sia che si tratti di un indagato ritenuto responsabile del reato più moralmente abbietto o della persona offesa vittima di una condotta illegale altrui, è  quello di assicurare la migliore tutela del rispettivo interesse del cliente in modo che la decisione del magistrato sia conforme a giustizia e, in caso di incompatibilità, sia sempre conforme agli interessi prioritari del proprio difeso.

Questo è il principio del nostro processo accusatorio basato sulla dialettica e il confronto delle parti il quale contraddittorio fornisce al Giudice i presupposti per l’applicazione della legge.

In difetto di una seria, onesta, preparata, attenta e proficua difesa mancherebbe uno dei presupposti per la stessa amministrazione della Giustizia, perché nel nostro ordinamento la stessa è frutto del confronto tra accusa e difesa.

Il difensore deve essere in grado di fornire la migliore difesa possibile prestando attenzione ad ogni particolare con un approccio altamente tecnico e no “azzeccando garbugli” come il professionista di manzoniana memoria.

A  questo fine, sin dalle prime battute del procedimento penale, il compito del difensore rispetto al Pubblico Ministero è di collaborazione anche probatoria quando la ricerca della verità processuale non danneggia l’assistito (ad esempio persona offesa o cliente innocente) e in questo senso, ad esempio, il difensore potrà addurre direttamente al Pubblico Ministero il frutto delle sue indagini investigative difensive (ex art. 391 bis c.p.p. e seguenti).

Il secondo compito è quello di contrapposizione (anche aspra) dialettica, quando la verità che il Pubblico Ministero sta processualmente accertando non rispecchia integralmente la verità reale o non rispetta, interamenteo in parte, gli interessi del proprio assistito anche, e soprattutto, quando costui sia colpevole.

Un altro compito è il severissimo e penetrante controllo di legalità degli atti compiuti (da chiunque possa legittimamente in qualche modo agire nel procedimento penale) che possono avere direttamente o indirettamente delle conseguenze sulla posizione del cliente.

Per principio vi è per legge estensione al difensore dei diritti e le facoltà procedurali che spettano alla parte sostanziale.

In ipotesi di contrasto tra difensore ed assistito prevale la volontà di costui.

La Nomina è l’atto con il quale l’interessato investe il difensore del mandato di rappresentarlo ed assisterlo nella tutela dei propri interessi oggetto dell’azione penale o di quella civile accessoria.

La nomina, a differenza dei procedimenti di diritto civile, nel procedimento penale è un atto a forma  libera, potrà essere scritta ma anche orale cioè verbalizzata da parte della Polizia Giudiziaria (o di Pubblica Sicurezza) o da parte degli ausiliari del Pubblico Ministero o del Giudice.

Se l’indagato sia stato arrestato, la nomina del difensore può avvenire, quando la stessa non è ancora stata effettuata da parte dell’interessato, da parte dei familiari.

La presenza del difensore oltre che un diritto del soggetto o parte, è condizione prima di legittimità e regolarità dello stesso procedimento penale.

Gli avvocati per l’indagato o imputato non possono essere più di due (uno nel caso di assistito ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).

Per il danneggiato, parte offesa,  parte civile, non più di uno.

In base al modo di nomina si distinguono:

Il difensore di fiducia, che viene scelto dall’interessato oppure se questo è in vinculis (in carcere) da parte dei suoi familiari (a pena di gravi sanzioni disciplinari la Poliza Giudizaria e quella peniteziaria ha il divieto assoluto di “suggerire” all’indagato, detenuto o no, il nome di un professionista.

Spesso accade che un soggetto arrivato per la prima volta in carcere venga letteralmente bombardato da suggerimenti sulla la nomina da parte dei compagni di detenzione, suggerimenti che spesso trovandosi chi lo fornisce ancora in galera, andrebbero presi  con le cautela.

Il difensore di ufficio, che è designato in un apposito elenco da parte della Polizia Giudiziaria o da parte del Pubblico Ministero in assenza di nomina fiduciaria con un meccanismo automatizzato di designazione a rotazione.

In relazione alla nomina del difensore di fiducia o di ufficio, bisogna tenere presente che:

La nomina del difensore di fiducia fa decadere automaticamente quella di ufficio.

Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare la propria assistenza.

La nomina di ufficio ha durata per l’intero procedimento compresa la fase esecutiva.

Il meccanismo di nomina del difensore di ufficio assicura una nomina casuale.

La difesa di ufficio deve essere retribuita, perché si tratta di un  meccanismo di nomina e non di retribuzione.

Sono altri i presupposti del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cioè le modalità e le condizioni in base alle quali la parte interessata potrà, se si realizzano precise condizoni patrimoniali, chiedere che il difensore venga pagato dallo Stato.

La difesa ed il difensore sono espressione dei più alti principi costituzionali.

La difesa è un diritto irrinunciabile che travalica il singolo rapporto avvocato – cliente ed è espressione degli stessi principi che fondano lo Stato di diritto.

La difesa deve essere piena, effettiva, libera ed autonoma.

Il difensore deve avere un ruolo non esclusivamente statico ma anche di garanzia e dinamico partecipativo e creativo della vicenda processuale.

L’autonomia deve essere intera anche nei confronti del cliente che il difensore non potrà assistere se il rapporto tra i due soggetti sia costellato di incomprensioni e scontri.

Risulta essere di primaria importanza il rapporto tra cliente e avvocato (sia di uffcio sia di fiducia) perché proprio le informazioni che il cliente passerà al difensore, che niente evientemete sa della vicenda, saranno il primo passo per l’organizzazione di una fattiva difesa, e massimo sarebbe il danno se il cliente, nell’erronea convinzione di essere meglio assisitito, nascondesse particolari fondamentali al proprio difensore.

La difesa che il professionista dovrà assicurare al cliente non dovrà mai essere un attività improvvisata mirata esclusivamente a scontrarsi con la Pubblica Accusa o, peggio ancora, con il Giudice.

L’avvocato si dovrà impegnare con la collaborazione del cliente stesso, ad esercitare quelle facoltà, come rintracciare testi, redigere memorie, incaricare consulenti tecnici, utili per la migliore difesa del cliente anche nell’ottica di una riduzione del danno

Attività questa che potrà essere messa in pratica con proficui risultati se il difensore può contare sull’onestà intellettuale dell’assistito e sui mezzi anche finanziari che lo stesso potrà opportunamente investire.

Dott.ssa Concas Alessandra

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