La figura del Pubblico Ministero nel Processo Penale

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Il Pubblico ministero è un pubblico ufficio costituito presso l’autorità giudiziaria ordinaria, il quale gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario ed esercita, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Le attribuzione del pubblico ministero sono:

vegliare alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari.

Promuovere la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza.

Adoperarsi a fare eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ogni ufficio della Procura della Repubblica organizza, secondo un apposito calendario, di solito diramato agli organi di polizia giudiziaria che svolgono la propria attività nel territorio di competenza di quella Procura i turni di servizio e quello di reperibilità di almeno una unità.

Il P.M. è sempre reperibile attraverso un apposito cellulare di servizio.

Gli adempimenti ed i compiti dei P.M. di turno sono stabiliti dagli atti di organizzazione degli Uffici della Procura della Repubblica.

Gli uffici del pubblico ministero sono organizzati sulla base delle competenze territoriali degli uffici giudicanti.

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate:

Nei procedimenti di competenza dei giudice di pace, da magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario competente per territorio.

Nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario o il tribunale per i minorenni competente per territorio.

Nei giudizi di impugnazione, dai magistrati della procura generale della Repubblica presso la corte d’appello o la Suprema Corte di Cassazione.

C’è una competenza funzionale, relativa ai giudizi su alcuni tipi di delitti previsti dall’art. 51, comma 3 bis delcodice di procedura penale, di carattere grave, come associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, reati sessuali, per i quali le attribuzioni sono organizzate nei giudizi di primo grado, dai magistrati della direzione distrettuale antimafia, presente in ogni capoluogo di distretto di Corte d’appello, nei giudizi di appello o innanzi alla Corte di Cassazione, dai magistrati della Direzione nazionale antimafia, presso la stessa Cassazione a Roma.

Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di Polizia giudiziaria.

Questa Polizia è formata dal personale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Forestale dello Stato e personale delle Capitanerie di porto appositamente reclutato, scelto direttamente dal Procuratore.

La Procura generale presso la Corte di appello dispone delle sezioni di Polizia giudiziaria istituite nel distretto, che dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite, e gli ufficiali ed agenti addetti non possono essere trasferiti o dispensati se non con il loro consenso e su provvedimento del Procuratore.

Secondo l’art. 109 della Costituzione, “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.

La disponibilità diretta è intesa nel senso che la polizia giudiziaria agisce sotto la direzione e alla dipendenza funzionale del pubblico ministero.

Nell’ambito penale il Pubblico ministero svolge in massima parte funzioni di tipo inquirente.

L’abrogazione del codice di procedura penale del 1930, ha fatto si che il PM non abbia più poteri di tipo inquisitorio, dove con l’istruttoria formale poteva decidere sulla base della prove raccolte, e spesso prove di tipo legale, il rinvio a giudizio o l’eventuale assoluzione.

L’entrata in vigore del codice di procedura panale vigente, si è stabilito che l’organo di accusa dirige le indagini preliminari, insieme alla polizia giudiziaria, che dirige, raccoglie gli elementi di prova, ai sensi di quanto disposto nel Libro V dellostessocodice, non esistono più prove precostituite per legge.

Nel dibattimenti davanti al giudice e nel contraddittorio con il difensore si formeranno le prove. Rimane la possibilità di effettuare delle anticipazioni del dibattimento con l’incidente probatorio, ex (ex art. 392 c.p.p.).

Il PM deve richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, c.d. GIP, sia l’emissione del decreto d’archiviazione, sia il rinvio a giudizio ovvero l’emissione del decreto penale di condanna, salvo i casi di citazione diretta a Giudizio, perché non può autonomamente decidere se sottoporre a processo penale una persona, come anche archiviare un’indagine penale, se non con l’avvallo del GIP.

In caso di inerzia del PM o di contrasto tra due o più PM, le funzioni inquirenti nelle indagini e nei procedimenti penali possono essere avocate da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 412 del codice di procedura penale.

Presso la Corte di Cassazione la funzione del Pubblico Ministero è esclusivamente requirente.

Il PM nelle forme e nei casi preveduti dal codice di rito penale, infine, può proporre l’impugnazione avverso provvedimenti, quali ordinanze o sentenze, che siano sfavorevoli, ricorrendo in appello o innanzi alla Corte di Cassazione.

Nell’udienza, il magistrato del Pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

Il suo superiore gerarchico, o “capo dell’ufficio”, cioè il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Generale, provvedono alla sua sostituzione nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio ed in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Negli altri casi, il Pubblico ministero può essere sostituito con il suo consenso se egli si astenga ex articolo 36 del codice di procedura penale.

Il pubblico ministero a differenza del giudice non può essere ricusato dalle parti per gravi ragioni di convenienza (ex art. 37 c.p.p.).

Il magistrato inquirente, secondo la lettera della legge del codice di procedura penale non ha l’obbligo, ma la “facoltà” di astenersi, se vi siano gravi ragioni di convenienza.

Se il PM non ritenga di doversi astenere, potrebbe essere sostituito dal superiore gerarchico procedendo alla sostituzione o alla avocazione delle indagini, ma esclusivamente nei casi previsti dalla legge, fermo restando l’esercizio della sanzione disciplinare e conseguente responsabilità interna del magistrato del Pubblico ministero di fronte al capo dell’ufficio.

In caso di contrasti interni nell’ufficio del Pubblico ministero decide la Corte di Cassazione con apposita sezione dedicata.

Si deve sottolineare che la sanzione disciplinare può essere irrogata dal Consiglio Superiore della Magistratura con le garanzie previste dalla legge.

Si verifica un contrasto negativo tra pubblici ministeri, quando un Pubblico ministero ritiene di non avere competenza su un determinato reato e che la stessa spetti ad un altro magistrato.

In questi casi, il magistrato che ritiene di esercitare senza titolarità le funzioni di Pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del Pubblico ministero competente.

Si verifica un contrasto positivo tra pubblici ministeri,  quando un Pubblico ministero ritiene che un altro magistrato sia titolare di un’indagine a carico della stessa persona e per lo stesso fatto in relazione al quale egli sta già procedendo.

In questi casi, il Pubblico ministero che rileva il contrasto positivo deve informare il secondo magistrato, affinché si proceda alla trasmissione degli atti, in analogia a quanto previsto per i contrasti negativi.

Dott.ssa Concas Alessandra

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