La donazione da parte dei genitori di un immobile a un minorenne

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Un genitore ha intenzione di regalare una casa a suo figlio.

Gli vorrebbe garantire un futuro senza la preoccupazione di pagare un mutuo.

L’unico inconveniente è che il ragazzo non avendo ancora compiuto i diciotto anni, non ha raggiunto la maggiore età.

A questo proposito ci  si chiede se a un minore possano essere donati immobili.

La legge di sicuro ammette una simile possibilità, a condizione che l’atto venga compiuto da un rappresentante legale.

Però prima di andare avanti si deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare che dovrà essere trasmessa in copia al notaio che dovrà gestire l’azione alla presenza di due testimoni.

Se dovesse ricorrere un conflitto d’interessi tra i genitori e il figlio minore in relazione alla stipula dell’atto, si renderà necessaria la nomina di un curatore speciale.

In relazione ai costi, si devono pagare le varie imposte e la parcella del professionista.

In questa sede cercheremo di approfondire la questione.

In che cosa consiste la donazione di immobile

La donazione di immobile è un contratto con il quale un soggetto, detto donante, trasferisce la proprietà di un’abitazione, di un terreno e simili in favore di un altro soggetto, detto donatario, senza pretendere in cambio nessun corrispettivo.

In relazione alle modalità dell’azione in questione, si può distinguere la donazione diretta, con la quale, il donante trasferisce l’immobile al donatario con un atto pubblico, e la  donazione indiretta, con la quale il donante regala una somma di denaro al donatario per l’acquisto di una casa.

La donazione, da un lato determina l’arricchimento del beneficiario e, dall’altro lato, l’impoverimento del donante.

Per questo motivo la legge richiede che una simile procedura, in particolare la donazione diretta, avvenga in forma scritta davanti  a un notaio e alla presenza di due testimoni.

Si può procedere alla donazione di un immobile a un minore?

Secondo la legge i minori di diciotto anni possono ricevere un immobile in donazione.

Nonostante questo, come scritto all’inizio, l’atto dovrà essere compiuto da parte di un rappresentante legale.

Rientrano in questa categoria il genitore oppure il curatore speciale.

 

In modo particolare, i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dovranno presentare un ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza del figlio.

L’istanza deve contenere le informazioni anagrafiche dei richiedenti, le caratteristiche dell’immobile, vale a dire, le informazioni catastali, il valore e il motivo della donazione.

 

Quando viene ricevuto il ricorso, il giudice deve verificare che la procedura, vale a dire la donazione dell’immobile, sia rispondente all’interesse del minore.

In caso affermativo, viene autorizzato il compimento dell’atto e una copia conforme del provvedimento viene trasmessa al notaio.

Se con la donazione nasce un conflitto di interessi patrimoniali tra i genitori e il figlio minore, il giudice tutelare dovrà nominare un curatore speciale, vale a dire, un soggetto terzo con il compito di stipulare l’atto davanti al notaio in nome e per conto del minorenne.

Una volta sottoscritta la donazione, l’atto viene registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Donazione di immobile e revoca

Una volta che viene conclusa la donazione non si può pretendere la restituzione dell’immobile.

Nonostante questo revoca è ammessa in caso di:

Morte del donante

Se la donazione è andata a ledere le quote degli eredi legittimi, vale a dire, del coniuge e degli altri figli, gli stessi possono agire per ottenere quanto spetta loro di diritto.

Sopravvenienza di eventuali figli

Per evitare una disparità di trattamento con il nuovo nato oppure con la persona adottata

Ingratitudine del donatario

Una simile ipotesi si può verificare se il beneficiario ha un’avversione, una disistima e una mancanza di rispetto nei confronti del donante (cosiddetta ingiuria grave), se provoca un danno in malafede al suo patrimonio oppure se rifiuta di corrispondere gli alimenti.

Quanto costa una donazione di immobile al minore

Per donare un immobile al minore occorre sostenere i seguenti costi:

Parcella del notaio, il quale importo varia da professionista a professionista

Imposta ipotecaria pari al 2% del valore dell’immobile

Imposta catastale pari all’1% del valore dell’immobile

Imposta di bollo per la registrazione dell’atto di donazione pari a 230 euro

Tassa ipotecaria pari a 90 euro, dei quali 35 euro per la trascrizione dell’atto e 55 euro per le volture catastali.

Il figlio minore, in presenza di determinati presupposti, può beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa.

Ad esempio, le imposte relative all’immobile (ipotecaria e catastale) saranno dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Se il valore dell’immobile donato non supera il milione di euro, non si paga l’imposta di donazione.

È possibile vendere l’immobile donato al minore?

L’immobile, una volta donato, è di proprietà del minore, per questo, nel caso nel quale i genitori in futuro dovessero decidere di rivendere il bene si dovranno ancora una volta rivolgere al giudice tutelare e dimostrare che la vendita risponde all’interesse del figlio.

Esempio

Tizio e Caio hanno donato al figlio Sempronio di 15 anni un immobile del valore di 100 mila euro. Dopo circa un anno, succede che il ragazzino si ammala gravemente e per salvargli la vita è necessario un intervento chirurgico.

La questione è che l’operazione costa molti soldi e può essere effettuata esclusivamente negli Stati Uniti da un’equipe medica specializzata.

In questo esempio la vendita dell’immobile è necessaria per ottenere la somma di denaro e pagare l’intervento chirurgico al figlio minore.

In simili casi, il giudice concederà ai genitori l’autorizzazione necessaria per la vendita.

Volume consigliato

La donazione da parte dei genitori di un immobile a un minorenne

Dott.ssa Concas Alessandra

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