La distinzione tra GIP e GUP

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Gli acronimi GIP e GUP  sono utilizzati per indicare le figure del Giudice per le Indagini Preliminari e il Giudice per le Udienze Preliminari.

Il significato è noto ai più però non si può dire altrettanto per il loro ruolo, a volte i non addetti ai lavori si chiedono quali siano le differenze tra questi due giudici.

In questa sede parliamo del loro specifico ruolo, evidenziando quali siano le caratteristiche di ciascuna figura.

Il GIP

GIP sta per Giudice per le Indagini Preliminari, ed è un soggetto del procedimento penale che presta la sua attivtà in determinate procedure, nella fase delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse, esercitando quindi una giurisdizione di garanzia.
La sua figura fu introdotta nell’ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del Giudice Istruttore, presente sino all’entrata in vigore del Codice Vassalli, (dal nome di Giuliano Vassalli, il ministro della giustizia dell’epoca) che è il vigente codice di procedura penale.

Per il consueto dovere di cronaca facciamo un passo indietro andando a vedere chi era il Giudice Istruttore e quali erano i suoi compiti.

In alcuni ordinamenti di Civil Law il Giudice Istruttore è un giudice davanti al quale si svolge la fase del processo penale caratterizzata dall’attività istruttoria, una fase che presenta caratteristiche proprie del modello inquisitorio.
Nonostante non inizi d’ufficio il processo, essendo necessario l’esercizio dell’azione penale, di solito da parte del Pubblico Ministero, provvede alla raccolta delle prove e ad esaminarle avvalendosi della polizia.
Se, in esito a questa fase, ritiene si possa escludere la colpevolezza dell’imputato, lo proscioglie, altrimenti dispone il suo rinvio a giudizio, al quale segue una fase processuale che si svolge davanti a un diverso giudice con una procedura tipicamente accusatoria.

La figura del Giudice Istruttore, come si accennava sopra, era presente nel processo penale italiano disciplinato dai codici di procedura penale che hanno preceduto quello vigente.

Nella disciplina del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre 1989, questa figura è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche spiccatamente accusatorie.

Al suo posto è stato introdotto

il Giudice per le Indagini Preliminari, senza autonomi poteri di iniziativa probatoria, con funzioni preordinate a garantire l’indagato nella fase delle indagini preliminari.

Prima della soppressione i Giudici Istruttori svolgevano la loro attività presso i tribunali, dei quali costituivano l’ufficio d’istruzione penale.

Nei tribunali più grandi l’ufficio comprendeva più Giudici Istruttori ed era diretto dal Consigliere Istruttore, in alcune sedi affiancato dal Consigliere Istruttore Aggiunto.

La denominazione deriva dal fatto che avevano la qualifica di Consigliere di Cassazione o di Appello.

Nel 1975 la figura del Giudice Istruttore è stata abolita anche in Germania, e in Svizzera, con l’entrata in vigore del codice di procedura penale federale, l’1 gennaio 2011, mentre è ancora presente, tra gli altri, nell’ordinamento francese, dove il Juge d’Instruction è il modello al quale si sono ispirati altri paesi, tra i quali l’Italia, e nell’ordinamento belga.

In altri ordinamenti, come Spagna e Portogallo è presente, però ha un ruolo marginale.

Ritornando al GIP, in riferimento ai suoi poteri, egli non ha autonomia di iniziativa probatoria, a differenza del Giudice Istruttore, che li aveva, provvede esclusivamente su istanza di parte (c.d giurisdizione semipiena).
I suoi atti sono espressamente previsti dalla legge, vigendo il principio di tassatività.

Il GIP è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento, che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento.
Gli atti da lui conosciuti sono di solito quelli che il Pubblico Ministero decide di allegare all’istanza che presenta.
Ad esempio, con la richiesta di emissione di un’ordinanza cautelare, il Pubblico Ministero può scegliere quali atti delle indagini preliminari allegare, deve però trasmettere ogni elemento a favore dell’indagato.
Le funzioni attribuite al GIP sono preordinate a garantire l’indagato nella fase delle indagini preliminari, e tra i suoi provvedimenti più importantvi c’è l’ordinanza per applicare una misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero.

Il GIP può accogliere o no la richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzata dal pubblico ministero, nonché l’autorizzazione e la convalida dei mezzi di ricerca della prova delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti, ed è competente per alcuni procedimenti speciali tra i quali il rito abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), il decreto penale di condanna.

Il GUP

GUP sta per Giudice dell’Udienza Preliminare, ed è la figura preposta a decidere, durante l’udienza preliminare, sulla richiesta del Pubblico Ministero di rinviare a giudizio l’indagato.

Anche questa figura venne introdotta con l’entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, stando al fatto che l’Udienza Preliminare rappresenta, insieme alla Cross Examination dibattimentale, uno degli elementi emblematici del processo penale introdotto dall’attuale testo normativo.

Il ruolo del GUP è di fare da spartiacque tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio.
Al termine delle indagini preliminari il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione o il rinvio a giudizio.

Egli può anche emettere sentenza di non luogo a procedere in presenza di una causa di estinzione del reato, in presenza di una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato.
Il Decreto che dispone il rinvio a giudizio contiene generalità, indicazioni, termini di comparizione.
Se ritiene infondata la richiesta del Pubblico Ministero, se un Giudice si è espresso come GUP, non può far parte del collegio giudicante lo stesso imputato per lo stesso capo di imputazione.

Il GUP ha il compito di fissare la data dell’udienza preliminare entro cinque giorni dal deposito della richiesta del Pubblico Ministero, e tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

Almeno dieci giorni prima dell’udienza il GUP ha il compito di fare notificare

all’imputato e alla persona offesa l’avviso del giorno, ora e luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero e con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, fa comunicare al Pubblico Ministero l’avviso dell’udienza con l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio, fa notificare al difensore dell’imputato l’avviso dell’udienza con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi dal Pubblico Ministero e di presentare memorie e produrre documenti, fa notificare l’ordine di citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Se l’imputato rinuncia all’udienza preliminare presentando la richiesta di giudizio immediato almeno tre giorni prima della data nella quale si dovrebbe tenere questa udienza, il Giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato.

L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato.

Prima di aprire la discussione il GUP provvede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di delle quali dichiara la nullità, dispone, anche d’ufficio, che sia rinnovato l’avviso dell’udienza preliminare, quando è provato o appare possibile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza”, rinvia, anche d’ufficio, ad una successiva udienza nel caso di assenza dell’imputato dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e dispone che gli venga rinnovato l’avviso.
Rinvia ad un’altra udienza nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, dichiara la contumacia dell’imputato che non sia comparso e non abbia manifestato un’esplicita rinuncia a comparire.

Il GUP dichiara aperta la discussione, e al dopo le conclusioni può dichiarare chiusa la discussione se ritiene di poter decidere allo stato degli atti pronunciando sentenza di non luogo a procedere, dando lettura immediata della stessa.

Dott.ssa Concas Alessandra

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