La distinzione tra detenzione e possesso

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La detenzione, secondo il diritto civile, indica la generica disponibilità materiale di una cosa.

Nel diritto penale indica la condizione di privazione della libertà personale.

La detenzione nel diritto civile

Nel diritto civile indica la disponibilità di una cosa.

È una situazione di fatto diversa dal possesso, che è definito all’articolo 1140 del codice civile, e che viene inteso come potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente alla proprietà o un altro diritto reale.

Nel caso del possesso non si riconosce agli altri un diritto sulla cosa.

Nella detenzione questo avviene, e risulta essere situazione diversa.

Si può mantenere il possesso della cosa in modo diretto anche attraverso un’altra persona, che la detiene.

Ad esempio, se Tizio presta la sua automobile a Caio, questi non ne diventa il possessore, ma un detentore. Il possesso è ancora in mano di Tizio proprio per mezzo di Caio.

Se Caio non riconosce che l’auto è di proprietà di Tizio, allora ne diventa possessore con l’utilizzo, risulta che Tizio si potrà rifare in giudizio su Caio.

La “trasformazione” da detentore a possessore avviene quando sia necessario un atto di opposizione che neghi il riconoscimento del diritto altrui prima riconosciuto.

La detenzione in diritto penale

In diritto penale, diritto processuale penale, diritto dell’esecuzione penale e diritto penitenziario la detenzione rappresenta la materiale disponibilità fisica di una persona per l’autorità carceraria o per l’autorità giudiziaria, a qualsiasi titolo, vale a dire, sia di fermo di indiziato di delitto, arresto, custodia cautelare, reclusione o ergastolo, venendo usata come sinonimo di reclusione.

In ogni atto del procedimento penale viene specificato se ogni indagato oppure ogni imputato è presente come libero, detenuto per altra causa oppure detenuto per la stessa causa in trattazione.

Si definisce detenzione domiciliare lo scontare una pena restando rinchiusi nel proprio domicilio, vale a dire, in una casa di cura o di assistenza.

Il possesso

In diritto si definisce possesso un potere di fatto su una cosa, che si manifesta in un’attività che corrisponde a quella esercitata dai titolari di diritti reali sulla cosa stessa.

Non sempre corrisponde all’esercizio di proprietà.

Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli articoli. 1140-1170 del codice civile, il primo dei quali recita:

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Il soggetto titolare di un diritto di passaggio a titolo di servitù, lo esercita attraversando con regolarità il fondo servente; questa azione di attraversamento indica che essa ha pure il possesso della servitù.

Allo stesso modo il possessore, a immagine della proprietà, di un’auto ne fa uso in modo esclusivo, paga la tassa di possesso, ne cura la manutenzione e così via.

Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:

Corpus possesionis, la disponibilità materiale della cosa.

Animus possidendi, il possessore dispone in modo pieno ed esclusivo della cosa poiché non riconosce nessun proprietario all’infuori di lui.

Le dottrine e il possesso

Secondo la più diffusa definizione il possesso è la signoria materiale, conforme al contenuto del diritto di proprietà, o altro diritto reale, e accompagnata dall’animus possidendi.

Si ritiene, al contrario,  che la detenzione condivida con il possesso il corpus possessionis, nonostante l’agente sia privo del suddetto animus.

Questa definizione assume come elemento discretivo delle due figure l’animus possidendi, facendo propria la tesi di Friedrich Carl von Savigny, così come elaborata dall’autore sulla scorta delle fonti romane.

Non è facile definire l’animus.

In sintesi si può intendere come l’intento di tenere la cosa per sé, negando di doverla restituire o definitivamente consegnare agli altri.

Simmetricamente è detentore colui che riconosce di dovere conferire la cosa agli altri (cd. laudatio possessoris).

Una persona può essere sia pieno possessore (coincidenza di corpus e animus), sia possessore mediato (conserva l’animus, ma il corpus compete ad un altro soggetto il quale ne è detentore, in adempimento di un suo obbligo, oppure in base ad un rapporto di cortesia).

Ad esempio, rispetto a un appartamento dato in locazione, il locatario (inquilino) è detentore, mentre il locatore (proprietario) è e resta possessore.

Il possesso come fattispecie a qualificazione plurima

Di recente in dottrina è stato proposto di stimare il possesso quale fattispecie a qualificazione plurima.

Si è suggerito di elevare l’esercizio del possesso a indice presuntivo della proprietà salvo che tra le parti sussistano altri segni che l’ordinamento consente vengano valutati per opporsi a quella presunzione.

In questa prospettiva l’eventuale negozio giustificativo della detenzione diviene uno dei possibili segni capaci di contrastare la presunzione.

 

Ogni volta che si incontra qualcuno, che si entra in relazione con un soggetto e con la sua sfera di dominio, si tende a rispettare il suo rapporto con gli oggetti dei quali dispone, salvo che il dominio non riveli un altro significato, come se quel soggetto ne fosse il proprietario.

Per ognuno, estraneo alla fonte che ha consentito l’instaurazione della situazione di dominio, l’apparenza è sempre quella di un dominio titolato, e resta vero almeno sino a quando non ricorre una circostanza idonea a fare attribuire a quello stesso comportamento, un diverso valore, come accade, ad esempio, rispetto a colui che domina l’oggetto in virtù di una legittimazione derivata da una precedente disponibilità.

 

Ne consegue che il possesso o la detenzione non sono fattispecie costanti, ma mutevoli a seconda della parte che entra in relazione con colui che ha il dominio di fatto sulla res.

Si evidenziano come  specie a qualificazione plurima, nel senso che la stessa situazione materiale può meritare di essere qualificata come possesso o come detenzione a seconda della parte con la quale entra in relazione colui che signoreggia la res.

 

Una simile ricostruzione dipende da ogni indagine sullo stato psichico di chi possiede.

Secondo questa dottrina il possesso può essere definito come l’apparenza di proprietà, o di altro diritto reale, costituita dal potere che si manifesta in un’attività che corrisponde all’esercizio della proprietà, o di altro diritto reale, e che genera una presunzione sulla titolarità del diritto stesso, salvo che la presunzione non giovi a uno o più soggetti in forza di un obbligo di consegna definitiva che intercorre tra lo stesso e colui che esercita il potere, nonché da lui riconosciuto.

Il possessore mediato è tale esclusivamente contro colui che esercita il potere di fatto, salvi i casi nei quali non manifesti a terzi il suo possesso.

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