La distinzione tra possesso e detenzione

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L’articolo 1140 del codice civile, rubricato “possesso”, recita:
“Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Il carattere principale che distingue il possesso e la detenzione è l’elemento psicologico.
A differenza dello stato soggettivo che caratterizza il possesso, che presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale (c.d. animus possessionis), nella detenzione questo elemento è carente perché si presuppone l’altruità del diritto di proprietà o reale minore, e si parla al contrario di “animus detinendi”.
Il detentore non ha la volontà di esercitare poteri sulla cosa in suo nome, perché la sua relazione con la stessa si fonda sempr e sulla titolarità di un diritto personale di godimento, nel suo interesse o nell’interesse altrui, per ragioni di servizio.

L’“interversio possessionis”

Perché la detenzione si possa evolvere in possesso, è necessario che ci sia la cosiddetta “interversio possessionis”, con l’opposizione manifestata dal detentore al possessore, con la quale il primo dichiara di iniziare a possedere la cosa in suo nome.
L’interversione del possesso indica la fattispecie giuridica per la quale la detenzione muta in possesso pieno ed è contemplata dall’articolo 1141 del codice civile, secondo il quale la trasformazione della detenzione in possesso non può avere luogo sino a che il titolo della detenzione non sia mutato per fatto che proviene da un terzo o in forza di un’opposizione fatta dal detentore contro il possessore.
Per essere idonea a integrare la fattispecie dell’interversione del possesso, l’opposizione non si può concretizzare in un atto di volizione intrinseco, ma deve essere un fatto estrinseco, in una manifestazione espressa di volontà o un comportamento concludente, dal quale sia consentito dedurre che il possessore ha cessato di possedere in nome altrui e ha iniziato un possesso per conto e in suo nome.

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