La disciplina giuridica e i caratteri della novazione e gli altri modi di estinzione delle obbligazioni

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La novazione è disciplinata dall’articolo 1230 del codice civile, rubrucato “novazione oggettiva”, che recita testualmente:

“l’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco”.

Si ha quindi novazione, quando si estingue un rapporto di obbligazione tra due parti (creditrice e debitrice) con conseguente nascita di un altro rapporto, che rispetto al precedente muta nel titolo o nell’oggetto.

Per parlare di novazione è necessario che da entrambe le parti vi sia volontà esplicita di mutare l’obbligazione in essere, e perché essa si possa validamente configurare devono risultare espressamente alcuni elementi essenziali:

La volontà (tecnicamente animus novandi).

L’indicazione del nuovo titolo e del nuovo oggetto (tecnicamente aliquid novi).

L’indicazione dell’obbligazione originale che si vuole mutare in quella nuova (tecnicamente obligatio novanda).

In riferimento agli effetti verso terzi, l’articolo 1300 del codice civile, rubricato “novazione”recita testualmente:

“La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti)”.

Questo significa che se un debitore in solido con altri novi l’obbligazione in essere con la parte creditrice, la novazione solleva gli altri debitori solidali, se non espressamente specificato altrimenti.

Se il creditore e il debitore si accordano esclusivamente per la quota parte di costui, gli altri debitori sono obbligati per il rimanente, se anche un debitore si accordi esclusivamente con uno dei suoi creditori in solido, rimane responsabile verso gli altri per la quota che rimane.

La novazione soggettiva è il negozio che estingue l’obbligazione d’origine e ne crea nello stesso tempo una nuova che ha per soggetto passivo un nuovo obbligato (tecnicamente, l’aliquid novi riguarda un nuovo soggetto).

Questa fattispecie, se non nella forma negli effetti, ha un’efficacia pari a quella della successione liberatoria (subentro) nel debito, che si realizza attraverso delegazione ( assunzione di un terzo, c.d. delegante, dell’impegno da parte del debitore di pagare un’obbligazione al creditore), dell’accollo (impegno diretto di un terzo con il creditore per pagare l’obbligazione contratta dal debitore) e dell’espromissione (impegno di un terzo a pagare un’obbligazione al creditore senza richiesta né incarico da parte del debitore).

A riguardo, l’articolo 1235 del codice civile prescrive che, in caso di sostituzione del debitore, si applicano le norme previste al Capo IV, artt. 1268 e seguenti, a seconda che la sostituzione configuri, alternativamente, le dette forme di delegazione, accollo ed espromissione, anche se non viene specificato espressamente se questa modifica influisca anche sui termini di estinzione dell’obbligazione per prescrizione.

Anche nell’antica Roma per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un’obbligazione con un’altra in modo che la prima si estinguesse e al suo posto sorgesse la nuova.

Essa aveva luogo con stipulatio, la quale doveva indicare il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere.

In caso di novazione oggettiva l’aliquid novi poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano mutare o la persona del creditore o quella del debitore.

Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la stipulatio Aquiliana, nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, in definitiva il promittente, compiuta la stipulatio, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa.

La novazione soggettiva faceva di solito seguito a una delegatio, cioè un’autorizzazione unilaterale e informale.

Nella delegatio primittendi attiva o delegatio nominis, il creditore invitava il proprio debitore a promettere con stipulatio a un terzo quello che il debitore stesso doveva al creditore.

In questo modo si estingueva l’obbligazione tra delegante e delegato e se ne costituiva una nuova ex stipulatu.

Nella delegatio promittendi passiva il delegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore: su invito del debitore il terzo prometteva al creditore ciò che allo stesso doveva il delgante.

Oltre alla novazione gli altri modi di estinzione delle obbligazioni sono:

la compensazione, la confusione, la remissione del debito e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

La compensazione può essere intera o parziale, a seconda che le obbligazioni reciproche abbiano oppure no lo stesso ammontare.

Si basa su un criterio di economia e praticità, perché è inutile che una persona, nello stesso tempo creditrice e debitrice di un’altra, paghi per riavere indietro quello che ha dato.

Si distinguono tre tipi di compensazione: legale, giudiziale, volontaria.

La compensazione legale si ha quando i debiti reciproci abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano liquidi, cioè esistenti e determinati nel loro ammontare, ed esigibili.

Si verifica quando i debiti abbiano questi requisiti, deve essere eccepita dal debitore, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

La compensazione giudiziale, si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile pronta liquidazione.

Il giudice procederà a liquidare il debito, e a pronunciare la compensazione, che quindi agisce dal momento della sentenza.

La compensazione volontaria, deriva da un contratto appositamente stipulato tra le parti, per estinguere debiti e crediti reciproci, anche quando non vi siano le condizioni richieste per la compensazione legale o giudiziale.

La confusione, è la riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e di debitore, per le quali l’obbligazione si estingue.

Questa riunione può avere luogo in due ipotesi:

a) Per atto tra vivi, ad esempio nel caso di fusione di due società tra le quali intercorra un rapporto di credito, e la nuova società nata dalla fusione diviene titolare di entrambe le situazioni soggettive relative a questo rapporto.

b) Mortis causa (per causa di morte), cioè in via di successione ereditaria, quando il creditore diventa erede del debitore o viceversa.

La remissione del debito, è il modo di estinzione delle obbligazioni attraverso il quale il creditore dichiara espressamente di rinunciare al suo credito.

Il debitore può dichiarare, entro congruo termine, di non volerne profittare.

L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, consiste in un avvenimento inevitabile e imprevedibile da parte del debitore che ha provocato l’impossibilità di portare a termine l’obbligazione (ad es., oggetto dell’impegno è la consegna di un immobile: se questo viene distrutto da un terremoto, il debitore non sarà più obbligato).

L’impossibilità che estingue l’obbligazione deve impedire realmente il compimento dell’obbligazione non esclusivamente per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto.

Essa può essere fisica o giuridica, e si deveessere presentata successivamente alla stipulazione dell’obbligazione.

Se la prestazione è divenuta impossibile in parte, o la cosa dovuta ha subito un deterioramento, il debitore si libera dall’obbligazione, eseguendo la prestazione nei limiti del possibile.

Se l’impossibilità è temporanea, il debitore, sino a che essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’inadempimento, e l’obbligazione si estingue se l’impossibilità continua sino a quando il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, o il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Dott.ssa Concas Alessandra

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