La disciplina delle società di fatto

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Nel codice civile non esiste una definizione di società di fatto.

Viene formulata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per mezzo dello studio  dei principi in materia di società e, in modo particolare, per mezzo di uno studio differenziale rispetto all’istituto della comunione ereditaria d’azienda (cd. comunione di mero godimento).

La società di fatto, come ogni altra società, deve avere uno scopo lucrativo, trovare la sua causa nello svolgimento di un’attività economica e caratterizzarsi per la disponibilità di risorse economiche materiali e immateriali apportate dai soci in forza di un contratto di società.

Una prima caratteristica della società di fatto si fonda sull’estrinsecazione verso i soggetti terzi dell’esistenza di un vincolo societario tra i soggetti che partecipano in qualità di soci.

Un carattere che consente di distinguere la società di fatto (palese) dalla società occulta, vale a dire dalla società che viene individuata dalla giurisprudenza (soprattutto in sede fallimentare) come esistente tra un soggetto che agisce formalmente come imprenditore individuale e altri soggetti, che non appaiono formalmente essere soci.

I tratti comuni e distintivi

La società di fatto, come qualsiasi altra forma di società, si fonda sull’esercizio in comune di un’attività economica, vale a dire, seguendo le indicazioni dettate dal codice civile in materia di imprenditore, sull’impiego di una serie coordinata e continuata nel tempo di atti che hanno il come fine produrre o scambiare beni e servizi.

Sono sottoposti a questo vincolo di destinazione i beni che formano il patrimonio della società, che costituiscono la sua azienda.

Si può fare una distinzione tra la società di fatto e la comunione d’azienda (di mero godimento), la quale, al pari di una qualsiasi comunione, si fonda sul godimento, sull’utilizzo e sulla percezione dei frutti, in via diretta o indiretta, di un complesso di beni, organizzato al fine dello svolgimento di un’attività economica (azienda).

I partecipanti alla comunione d’azienda non esercitano un’attività economica nel senso sopra precisato, ma si limitano a godere dei beni formanti l’azienda direttamente per i bisogni personali o indirettamente (ad es. tramite l’affitto d’azienda).

La società di fatto, al pari di ogni altra società, è dotata di soggettività giuridica, ed è titolare di posizioni giuridiche attive e passive, di crediti e di debiti, di diritti e di obblighi.

Ha un suo patrimonio distinto da quello dei soci (autonomia patrimoniale).

Manca il carattere della personalità giuridica, che è riservato alle società di capitali (s.p.a. s.r.l. s.a.p.a.) e alle cooperative, che l’acquistano mediante l’iscrizione – avente natura costitutiva – nel registro delle imprese e che permette ai soci di godere del beneficio della limitazione (a quanto conferito) della responsabilità per le obbligazioni sociali.

La società di fatto è una società di persone (s.s. s.n.c. non una s.a.s in quanto l’adozione di tale veste societaria richiede una espressa manifestazione in tale senso che non può desumerai se non da un atto scritto e non da fatti concludenti ), che non è stata costituita in base a un contratto orale o scritto, ma è sorta sulla base di comportamenti concludenti, vale a dire comportamenti reciproci dei singoli soci finalizzati a uno scopo comune.

Questo pone la difficoltà di definire la sorte dei conferimenti immobiliari o dei diritti che richiedono una data forma in modo che sia efficace l’intestazione in capo alla società.

Mancando un contratto scritto, non è possibile costituire una società conferendo ad es. la piena proprietà di un bene immobile.

Nel caso nel quale i soci abbiano inteso fare questo, la dottrina e la giurisprudenza, al fine di fare salvi gli effetti del contratto, altrimenti nullo, riconoscono in questa pattuizione la volontà e gli effetti del conferimento del diritto di godimento di natura personale del bene in questione, per una durata non eccedente i nove anni, al fine di fare fronte alla mancanza della forma scritta.

Questo non toglie che la società di fatto possa essere titolare di diritti reali immobiliari, a seguito di conferimento, effettuato al di fuori del contratto di società, o di altro acquisto a titolo originario o derivativo.

Si deve distinguere l’assenza di forma (orale o scritta) del contratto di società (che rende nullo il conferimento di diritti reali immobiliari, ma convertibile nel senso sopra precisato in conferimento di diritto personale di godimento), dalla forma scritta necessaria per un successivo acquisto o conferimento.

Non si può nascondere che è ancora radicata in dottrina e nella giurisprudenza la tesi che la società di fatto non goda di soggettività giuridica, sicché ogni rapporto attivo o passivo a essa ascrivibile, sarebbe da imputarsi ai singoli soci.

La società irregolare

A norma dell’articolo 2195 del codice civile, il contratto di società di fatto può avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività non commerciali o commerciali,

In questo caso si può atteggiare come società in nome collettivo irregolare o in accomandita semplice irregolare.

La società di fatto, non essendo iscritta nel registro delle imprese, si definisce irregolare, senza che questo comporti un giudizio sfavorevole sulla liceità della stessa.

La mancanza della redazione del contratto di società in una forma scritta richiesta ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, atto pubblico o scrittura privata autenticata, impedisce la stessa iscrizione, la quale, non avendo efficacia costitutiva, consente esclusivamente di rendere conoscibile e opponibile ai terzi il contratto di società.

Una situazione che ha particolare rilevanza in relazione alla possibilità di opporre ai terzi i patti che attribuiscono o limitano i poteri di rappresentanza, possibilità che viene negata, a meno che si provi che i terzi non ne fossero comunque a conoscenza.

La mancata registrazione rende di conseguenza inapplicabili le norme di legge che si fondano sull’esistenza di un contratto registrato e rende applicabili, nei rapporti tra società di fatto e terzi, le norme sulla società semplice, sebbene la società di fatto svolga attività commerciale. Con alcune eccezioni.

Ad esempio se la società di fatto è contratta come una società collettiva irregolare, resterà ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci che ne fanno parte.

Se la società è un’accomandita semplice irregolare, i soci accomandanti saranno responsabili nei limiti dei loro conferimenti.

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