La differenza tra reati, delitti e contravvenzioni

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Di seguito una breve disamina relativa alla distinzione tra delitti e contravvenzioni nell’ambito del nostro codice penale.

Indice

1. Reati, delitti e contravvenzioni


reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nella pratica, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione, senza volere fare una distinzione netta. I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (ex art. 39 c.p.) i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (ex art. 17 c.p.). I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni. Le contravvenzioni, sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali. La loro peculiarità è che, di fatto, per la loro sussistenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell’elemento soggettivo. In altre parole, il giudice condannerà Tizio per guida in stato di ebbrezza, che è un reato contravvenzionale (ex art. 186 codice della strada), senza dovere considerare la presenza del dolo o della colpa nella condotta posta in essere da Tizio stesso. Il reato è un fatto umano (commissivo o omissivo) vietato dall’ordinamento giuridico di uno Stato, al quale si ricollega una sanzione penale.Viene incriminato al fine di tutelare uno o più beni giuridici. Rientra nella più ampia categoria dell’illecito. In senso formale (o giuridico) il reato è quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge (principio di legalità) al quale l’ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione. In senso strutturale, il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi, anche solo da una minaccia) sanzionato con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato. Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall’ordinamento giuridico si distingue dall’illecito amministrativo e dall’illecito civile per la diversa natura della sanzione prevista. 

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2. Elementi essenziali del reato in base alla concezione tripartita


Gli elementi essenziali del reato (in assenza dei quali lo stesso non esiste) essi sono: Il fatto tipico (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all’evento) La colpevolezza (imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio di colpevolezza) L’antigiuridicità (contrasto tra la norma e il fatto) (teoria della tripartizione che si differenza da quella della bipartizione proprio per la presenza dell’antigiuridicità dell’illecito). 

3. La distinzione tra delitti e contravvenzioni


Dunque è reato l’illecito penale, cioè la violazione di una norma che prevede come sanzione una delle pene previste dall’articolo17 del codice penale: Delitti: ergastolo, reclusione e multa Contravvenzioni: arresto e ammenda. Questa distinzione è rilevante sul piano applicativo per il criterio di imputazione soggettiva (salvo diversa disposizione legislativa si risponde per i delitti a solo titolo di dolo mentre nel caso delle contravvenzioni si può essere chiamati a rispondere indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), il tentativo (istituto giuridico non applicabile alle contravvenzioni) e le cause di giustificazione o scriminanti. Le contravvenzioni scaturiscono dai cosiddetti reati di polizia con i quali si esprimeva la regolamentazione disciplinare della vita associata. Esse sono “mala quia prohibita” (male perché proibiti), cioè repressi solo in rapporto alle mutevoli esigenze di comune ordine e sicurezza. I delitti sono reati che violano norme a tutela di diritti naturali. Essi sono “mala in se” (male in sé), cioè lesivi di un bene preesistente. Per essi è necessario il dolo, mentre per le contravvenzioni basta anche la colpa. Alla concezione formale si contrappone la concezione sostanziale del reato in base alla quale è tale il fatto socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge; ne deriva che sono punibili le condotte socialmente pericolose anche se non sono criminalizzate dalla legge. Questa concezione elide la certezza del diritto e le garanzie per i cittadini e per tale motivo tutti i paesi democratici e liberali hanno adottato una nozione formale del reato. Il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali; sempre che la misura dell’aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un’efficace tutela. Nel diritto italiano il reato è distinto in dottrina secondo classificazioni di ampia portata, alcune delle quali sono di generale condivisione, mentre di altre non è sufficientemente riconosciuta la validità (o l’opportunità) teoretica e restano pertanto nell’analisi più che altro come tracce convenzionali. La classificazione dei reati (come molti altri argomenti del diritto) non si presenta esente dalle insidie di interpretazioni potenzialmente viziate da visioni filosofiche o ideologiche e, anche per questo, è suscettibile di variazioni nel tempo. Conviene considerare la preminenza dell’aspetto di convenzionalità attuale nell’elencazione di alcuni tra i principali tipi classificabili. Il delitto (dal latino delictum, participio passato del verbo delinquere, venire meno al dovere, composto dal prefisso de- e da linquĕre, ‘tralasciare’) è, nel diritto, un particolare tipo di illecito. In particolare, il termine viene utilizzato con due diversi significati: Nel diritto civile di alcuni ordinamenti di civil law, designa una delle due categorie in cui si dividono gli illeciti civili extracontrattuali (delitto civile) Nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law, designa una delle due o tre categorie in cui si dividono i reati (delitto penale) Nel diritto civile di alcuni ordinamenti di civil law (Francia, Spagna) il delitto è una delle due categorie nelle quali si dividono gli illeciti civili extracontrattuali essendo l’altra quella del quasi delitto. La distinzione risale al diritto romano ed è stata accolta dal Code Napoléon, donde si è diffusa agli altri codici civili che lo hanno preso a modello, tra i quali il Codice civile italiano del 1865. Non è stata ripresa dal Codice civile italiano del 1942, scelte analoghe sono state fatte anche da altre codificazioni del XX secolo. La distinzione tra delitti e quasi delitti non è stata accolta nemmeno dal codice civile tedesco. L’accezione di delitto come illecito civile è la più antica, risalendo al diritto romano dove il delictum (detto anche maleficium) era un atto illecito, fonte di obbligazioni (obligatiònes ex delicto). Il delictum era considerato un’offesa arrecata al singolo individuo e legittimava una reazione individuale, in ciò differenziandosi dal crimen, figura corrispondente all’odierno reato. In epoca classica erano considerati delicta il furtum, l’iniuria, il damnum iniuria datum e la rapina (bona vi rapta). In seguito il pretore accordò l’azione anche per altre figure di illecito, che in epoca postclassica furono fatte rientrare tra i quasi delicta. Negli ordinamenti che adottano la classificazione tripartita, di origine francese, i delitti sono reati di gravità intermedia tra le contravvenzioni, più lievi, e i crimini, più gravi. Questa tripartizione, che risale alle codificazioni napoleoniche e, più precisamente, al Code d’instruction criminelle del 1808 ed al Code penal del 1810, è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del 1865. Il criterio di classificazione è basato sulla pena, le pene vengono distinte in criminali, correzionali e di polizia ed i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. Con il tempo alcuni ordinamenti hanno introdotto deviazioni dal modello originario. In particolare, in alcuni ordinamenti si è passati dalla tripartizione ad una bipartizione, eliminando la categoria dei crimini e facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di Italia, Spagna e Paesi Bassi), oppure eliminando la categoria delle contravvenzioni (così in Germania, dove, a seguito delle riforme alla metà degli anni settanta sono state trasformate in illeciti amministrativi). Tra i paesi in cui è, invece, rimasta la classificazione tripartita si possono ricordare Francia, Svizzera e Belgio. Simili alla contrapposizione tra delitto e contravvenzione sono nei paesi di common law quella tradizionale tra felony e misdemeanor, ancora usata in vari ordinamenti soprattutto negli Stati Uniti, e quelle che altrove l’hanno sostituita (ad esempio, tra indictable offence e summary offence, adottata da Regno Unito, Canada, Australia e altri paesi del Commonwealth delle nazioni). La contravvenzione, nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law, è un reato che appartiene alla categoria di minore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati. In determinati ordinamenti (ad esempio, in Italia e Spagna) le contravvenzioni si contrappongono ai delitti, in altri (ad esempio, in Francia, Svizzera e Belgio) a delitti e crimini. La classificazione tripartita dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni risale alle codificazioni napoleoniche e, più precisamente, al Code d’instruction criminelle del 1808 e al Code penal del 1810, è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del 1865. Il criterio di classificazione è basato sulla pena, le pene vengono distinte in criminali, correzionali e di polizia e i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. In seguito, però, taluni ordinamenti hanno eliminato la categoria delle contravvenzioni (così in Germania, dove, a seguito delle riforme alla metà degli anni settanta, sono state trasformate in illeciti amministrativi). Simili alla contrapposizione tra delitto e contravvenzione sono nei paesi di common law quella tradizionale tra felony e misdemeanor, ancora usata in vari ordinamenti soprattutto negli Stati Uniti, e quelle che altrove l’hanno sostituita (ad esempio, tra indictable offence e summary offence, adottata da Regno Unito, Canada, Australia e altri paesi del Commonwealth delle nazioni). Nel vigente Codice penale italiano, come già nel codice Codice Zanardelli del 1889, i reati sono distinti in delitti e contravvenzioni. Il criterio distintivo è di carattere prettamente formale, essendo basato sulla pena prevista. Stabilisce l’articolo 39 del codice penale che “i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”, mentre l’articolo 17 del codice penale precisa che pene per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa (alle quali, nel testo originario, si aggiungeva la pena di morte), mentre pene per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda. Anche se dottrina e giurisprudenza hanno variamente cercato un discrimine tra delitti e contravvenzioni, finora il criterio formale appare l’unico in grado di distinguerli. Un vero e proprio criterio sostanziale di distinzione non viene fornito nemmeno dalla relativa circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nell’indicare criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni in sede di redazione dei testi legislativi, raccomanda di ascrivere alle seconde le fattispecie di carattere preventivo-cautelare e quelle concernenti la disciplina di attività sottoposte a un potere amministrativo. In linea di massima, i delitti sono considerati più gravi e sono puniti più severamente delle contravvenzioni, ma non mancano casi di delitti che paiono meno gravi e sono, in effetti, puniti meno severamente di certe contravvenzioni, si pensi al delitto ai sensi dell’articolo 612, comma 1 del codice penale, punito con una multa sino a € 1.032 (in assenza delle condizioni previste dal comma 2), meno severamente della contravvenzione di radunata sediziosa, per la quale l’articolo 655 del codice penale commina l’arresto sino a un anno. 
 
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