La differenza tra multa e ammenda e la loro disciplina giuridica

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La multa è una pena pecuniaria.

In alcuni ordinamenti, come Spagna, Portogallo e altri paesi di lingua spagnola e portoghese, il termine designa la pena pecuniaria nel suo significato.

In Italia designa la pena pecuniaria per i delitti, in contrapposizione all’ammenda prevista per le contravvenzioni, anche se nel linguaggio corrente venga impropriamente denominata multa qualsiasi sanzione pecuniaria, comprese le ammende e le sanzioni pecuniarie amministrative.

L’articolo 17 comma 1 del Codice penale annovera la multa tra le pene per i delitti, mentre l’articolo 24 dello stesso codice precisa che consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

Per alcuni delitti è prevista la esclusiva pena della multa, per altri la multa si applica alternativamente o congiuntamente alla pena della reclusione.

Secondo l’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la reclusione sino a sei mesi può essere sostituita dal giudice con la multa, salvo sussistano le cause ostative delle quali all’articolo 59 della stessa legge.

Il comma 2 dell’articolo 24 del codice penale stabilisce che, nell’ipotesi di delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisca esclusivamente la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.

Con lucro si deve intendere un vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, ed è dubbio se la disposizione si applichi anche quando il motivo di lucro sia elemento costitutivo della fattispecie di reato.

La prevalente dottrina lo esclude, mentre la Corte di cassazione si è espressa affermativamente.

Secondo l’articolo 133 bis del codice penale il giudice, nella determinazione dell’ammontare della multa, deve tenere conto anche delle condizioni economiche del reo.

La multa stabilita dalla legge può aumentare sino al triplo o diminuire sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, si ritenga che la misura massima sia inefficace oppure che la misura minima sia molto gravosa.

Secondo l’articolo 133 ter del codice penale, si può disporre, in relazione alle condizioni economiche del reo, che la multa venga pagata in rate mensili, in numero non inferiore a tre e non superiore a trenta, d’importo non inferiore a euro 15.

Secondo il testo originario dell’articolo 136 del codice penale la multa non pagata si convertiva nella reclusione.

La norma, è stata annullata dalla Corte costituzionale con sentenza 21 novembre 1979, n. 131.

Adesso, secondo l’articolo 102 della legge 689/1981, la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte nella libertà controllata per un periodo massimo di un anno oppure, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguaglio ha luogo calcolando un giorno di libertà controllata per ogni 38 euro o frazione di multa e un giorno di lavoro sostitutivo per ogni 25 euro o frazione di multa.

Il condannato può sempre fare cessare la pena sostitutiva pagando la multa, dedotta la somma che corrisponde alla libertà controllata scontata o al lavoro sostitutivo prestato.

L’articolo 103 della legge 689/1981 aggiunge che la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi e quella del lavoro sostitutivo i sessanta giorni.

L’articolo 108 della legge 689/1981 stabilisce, poi, che quando è violata anche una delle prescrizioni relative alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo, la parte di pena non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione.

Si devono ricordare gli articoli 196 e 197 del codice penale, che prevedono due casi in nei quali, in caso di insolvibilità del condannato, l’obbligazione civile per la multa grava su altra persona.

Le multe sono introitate dalla Cassa delle ammende, ente pubblico istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia.

L’ammenda è una pena pecuniaria.

In alcuni ordinamenti, come Francia, Belgio e altri paesi francofoni, il termine designa la pena pecuniaria nel suo significato.

In Italia designa la pena pecuniaria per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa prevista per i delitti.

L’articolo 19 comma 2 del Codice penale annovera l’ammenda tra le pene per le contravvenzioni, mentre l’articolo 26 dello stesso codice, precisa che consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, né superiore ad euro 10.000.

In talune contravvenzioni è prevista la esclusiva pena dell’ammenda, per altri l’ammenda si applica alternativamente o congiuntamente alla pena dell’arresto.

Secondo l’articolo 53 della 24 novembre 1981, n. 689, l’arresto sino a tre mesi può essere sostituito dal giudice con l’ammenda, salvo sussistano le cause ostative delle quali agli artt. 59 e 60 della stessa legge.

Secondo l’articolo 133 bis del codice penale il giudice, nel determinazione dell’ammontare dell’ammenda, deve tenere conto anche delle condizioni economiche del reo.

L’ammenda stabilita dalla legge può aumentare sino al triplo o diminuire sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, si ritenga che la misura massima sia inefficace oppure che la misura minima sia molto gravosa.

Secondo l’articolo 133 ter del codice penale si può disporre, in relazione alle condizioni economiche del reo, che l’ammenda venga pagata in rate mensili, in numero non inferiore a tre e non superiore a trenta, d’importo non inferiore a euro 15.

Secondo il testo originario dell’articolo 136 del codice penale l’ammenda non pagata si convertiva nell’arresto.

La norma, è stata annullata dalla Corte costituzionale con sentenza 21 novembre 1979, n. 131. Secondo l’articolo 102 della legge 689/1981, l’ammenda non eseguita per insolvibilità del condannato si converte nella libertà controllata per un periodo massimo di sei mesi oppure, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguaglio ha luogo calcolando un giorno di libertà controllata per ogni 38 euro o frazione di ammenda e un giorno di lavoro sostitutivo per ogni 25 euro o frazione di ammenda.

Il condannato può sempre fare cessare la pena sostitutiva pagando l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla libertà controllata scontata o al lavoro sostitutivo prestato.

L’articolo 103 della legge 689/1981 aggiunge che la durata complessiva della libertà controllata non può superare i nove mesi e quella del lavoro sostitutivo i sessanta giorni.

L’articolo 108 della legge 689/1981 stabilisce, poi, che quando è violata anche una delle prescrizioni relative alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo, la parte di pena non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di arresto.

Si devono anche qui ricordare gli articoli 196 e 197 del codice penale, che prevedono due casi nei quali se il condannato è insolvibile, l’obbligazione civile per l’ammenda grava su altra persona.

Le ammende sono introitate dalla Cassa delle ammende, ente pubblico istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia.

Dott.ssa Concas Alessandra

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