La differenza tra dimora, domicilio e residenza

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Nel linguaggio corrente per indicare il luogo nel quale si abita è di solito si utilizzano in modo indistinto i termini dimora, domicilio e residenza. Dal lato giuridico, però, i tre concetti sono distinti e anche le conseguenze giuridiche sono diverse in relazione al concetto relativo.

Sulle questioni strettamente terminologiche si è soliti affermare che una persona fissa la sua residenza e la sua dimora ed elegge un domicilio. Queste differenze producono i loro effetti anche dal lato burocratico. Per fissare una residenza o per eleggere un domicilio si devono compiere delle dichiarazioni produttive di effetti giuridici. Per fissare la dimora è sufficiente una condotta idonea.

All’articolo 43 il codice civile specifica che per residenza si deve intendere il luogo nel quale la persona ha la dimora abituale. La dimora altro non è il luogo nel quale un soggetto abita.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto civile” di Anna Costagliola e Lucia Nacciarone, a cura di Marco Zincani.

A norma del comma 1 dell’articolo 43 del codice civile, il domicilio di una persona è nel luogo nel quale ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che può anche non coincidere con quello di residenza.
A norma dell’articolo 47 del codice civile, si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, e l’ elezione si deve fare espressamente per iscritto. Allo stesso modo si può eleggere domicilio per le comunicazioni con il condominio e per qualunque altro genere di affare.
L’elezione, di solito, ha validità sino alla conclusione dell’affare o sino a diversa comunicazione nei casi di rapporti a tempo indeterminato, con l’obbligo di comunicazione della variazione.

Per fissare la residenza in un determinato comune  ci si deve recare presso gli uffici comunali competenti, di solito all’ufficio anagrafe, e compilare la relativa dichiarazione. Gli addetti dovranno verificare se la persona è residente in quel luogo. Fissata la residenza, agli effetti di legge se ne fa derivare che nello stesso ambito sia anche stabilita la dimora. Può accadere che la residenza legale non coincida con quella di fatto.

Ai fini legali, ad esempio nell’invio di comunicazioni (raccomandate, atti giudiziari, e altro) la spedizione presso la residenza legale produce sempre effetti giuridici, mentre il recapito presso la residenza di fatto produce effetto se il destinatario riceve personalmente la comunicazione ad esso indirizzata.

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Nel caso di cambio di dimora si dovrebbe trasferire anche la residenza, salvo che si tratti di piccoli periodi o di soluzioni temporanee.

Fissare la propria residenza nel luogo nel quale si vive abitualmente è obbligatorio per legge (legge n. 1228/1954). Non provvedere alle necessarie dichiarazioni presso i competenti uffici comunali, nel caso di verifiche, può comportare, oltre alla correzione d’ufficio delle iscrizioni anagrafiche esistenti, anche all’applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 11. l. n. 1228/1954).

L’articolo 2 della legge n. 1228/1954 disciplina il caso di persone senza fissa dimora, specificando  che in questa categoria di persone s’intendono residenti nel comune dove hanno stabilito il domicilio.

In altre circostanze l’istituto del domicilio trova applicazione per le questioni professionali.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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