La depenalizzazione del governo, i reati che spariscono.

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Un lungo l’elenco di reati cancellati dal governo che passano dalla sfera penale a quella degli illeciti amministrativi puniti con una multa.

La misura attuata nei confronti del codice penale dovrebbe portare a un alleggerimento di trentamila processi all’anno.

Ci sono state settimane di polemiche liquidate alcuni giorni fa in un’ora di riunione del Consiglio dei ministri che ha determinato l’approvazione degli schemi dei due decreti che depenalizzano e abrogano una lunga serie di reati.

La decisione è stata presa dopo avere acquisito i pareri delle Camere, la punizione per queste violazioni non sparisce, ma si trasforma da penale in amministrativa, perciò niente processo penale né carcere per reati come la guida senza patente, l’ingiuria, gli atti osceni o il danneggiamento.

Per alcune di queste fattispecie il reato resta per chi lo commette più volte o per fattispecie particolarmente gravi.

Ad esempio la guida senza patente resta reato se è recidiva, il danneggiamento se c’è violenza sulla persona.

Il governo ha sottolineato che le pene precedenti erano inferiori al limite per il quale scatta la condizionale e adesso le sanzioni pecuniarie sono più alte rispetto al passato.

Questo non ha evitato polemiche su alcune fattispecie di reato, in particolare sulla guida senza patente.

Dagli avvocati qualche “rimostranza” anche per la mancanza di una riforma organica.

Polemiche di segno opposto sulla cannabis, dove la depenalizzazione interessa escluvamente chi ha un’autorizzazione a coltivarla per utilizzo terapeutico.

Secondo alcuni commentatori è un segnale negativo ma c’è anche chi chiedeva un provvedimento più ampio, che escludesse il processo penale anche per l’utilizzo personale di cannabis.

Rimandata, come preannunciato dal governo, l’abrogazione del reato di clandestinità.

Il dovere di cronaca ci impone di scrivere di seguito quali sono i principali reati che spariscono e come saranno puniti con pene pecuniarie.

Guida senza patente

Chi viene sorpreso al volante, per la prima volta, senza patente di guida o con un patente non in regola non dovrà più subire un processo penale ma dovrà pagare una sanzione molto più salata, tra i cinquemila mila e i trentamila euro, mentre prima la “multa” andava dai 2.257 euro ai 9.032 euro. La confisca del veicolo scatterà lo stesso. La sanzione penale resterà se ci sarà recidiva (ex art. 116 comma 15 del dlgs 285/1992).

Atti osceni

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico compiva atti osceni era punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, adesso se la caverà con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a trentamila euro (ex art. 527).

Pubblicazioni e spettacoli osceni

Il tipico reato che colpisce la pornografia, punendo chiunque commerci o distribuisca scritti, disegni o immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi genere. Comportava la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 103 euro. Adesso non sarà più reato ma è prevista una sanzione da diecimila a cinquantamila euro (ex art. 528).

Falsità in scrittura privata

Chi per procurarsi un vantaggio o danneggiare altri forma una scrittura privata falsa o ne altera una vera, era punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. È un reato che si applica anche in caso di contraffazione di certificati assicurativi, di testamenti olografi, di assegni. Adesso sarà punito con una sanzione pecuniaria civile da duecento a dodicimila euro (ex art. 485).

Falsità in foglio privato in bianco

Chi abusa di un foglio firmato in bianco per scrivere un atto privato diverso da quello al quale era stato autorizzato era punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, adesso la sanzione prevista va da duecento a dodicimila euro (ex art. 486).

Uso di atto falso

L’utilizzazione di un atto falso comportava l’applicazione delle disposizioni sulle falsità materiali in scritture private con pene ridotte di un terzo, adesso una sanzione pecuniaria civile da duecento a dodicimila euro ex (art. 489 comma 2).

Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere

Prima si applicavano le pene previste per i reati di falso, adesso una sanzione pecuniaria civile da duecento a dodicimila euro. (ex art. 490).

Ingiuria

È un reato contro la persona. Offendere l’onore e il decoro di qualcuno, in sua presenza, prevedeva la reclusione da 6 mesi a un anno o una multa fino a 1.032 euro. Adesso ci sarà una sanzione da cento a ottomila euro (ex art. 594).

Omesso versamento delle ritenute previdenzialie assistenziali

Non pagare i contributi ai dipendenti per un importo non superiore ai diecimila euro non comporterà più la reclusione sino a 3 anni, ma una sanzione da diecimila a cinquantamila euro.

Omessa identificazione

Si tratta delle sanzioni predisposte a tutela del sistema di prevenzione del riciclaggio e sono relative per esempio l’obbligo da parte di alcune categorie professionali, come commercialisti o notai, di segnalare azioni sospette. Non sarà più un reato che prevede una multa da 2.600 euro a trdicimila euro, ma sarà prevista una sanzione da cinquemila a trentamila euro ex (art. 55 comma 1 del Dsl 231/2007).

Omessa registrazione

È un altro delitto relativo agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti. Non sarà più penalmente rilevante con multe dai 2.600 euro a trdicimila euro, ma comporterà una sanzione amministrativa da cinquemila a trentamila euro ex (art. 55 comma 4 del Dsl 231/2007).

Impedito controllo ai revisori

Chiunque, tra i componenti dell’organo di amministrazione di una qualsiasi società assoggettata alla revisione legale dei conti occulti dei documenti o in qualsiasi altro modo cerchi di impedire oppure ostacolare la revisione e il controllo sulla conformità dei bilanci e sulla trasparenza dei conti non sarà più punito dal giudice penale con ammenda sino a settantacinquemila euro, ma risponderà di una sanzione amministrativa tra i dieci e i cinquantamila euro (Art. 29 del Dlgs 39/2010)

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza della legge

Chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge, ad esempio oltre i 90 giorni di gestazione, continua a essere punito sino ai tre anni ma, mentre prima la donna era punita con la multa sino a cinquantuno euro, adesso viene applicata la sanzione da cinquemila diecimila euro (ex art. 19 comma 2 legge 194/1978).

Abusiva concessione in noleggio

Chi concede a noleggio abusivamente film e programmi contenuti in supporti, cd o dvd, non contrassegnati dal bollino della Siae se prima era punito con l’arresto sino a un anno o con un’ammenda fino a 5mila euro, ora risponderà di una sanzione amministrativa sino a trentamila euro (ex art 171 legge 633/1941).

Coltivazione autorizzata di cannabis terapeutica

La norma è relativa ai soggetti già autorizzati a coltivare cannabis per utilizzo terapeutico che attualmente, però, violano le prescrizioni. Il comportamento da illecito penale passa a illecito amministrativo. Resta vietato coltivare cannabis in grande quantità.

Sottrazione di cose comuni

Il comproprietario o socio che, per procurare a sé o altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, era punito con la reclusione sino a due anni o con una multa da venti a duecentosei euro. Adesso niente più carcere e una sanzione da cento a ottomila euro (ex art. 627).

Danneggiamento semplice

È il delitto che punisce chi distrugge o deteriora cose mobili o immobili altrui. Non sarà più reato e dalla reclusione sino a 1 anno o una multa sino a 309 euro si passa a una sanzione pecuniaria da cento a ottomila euro. Mentre il danneggiamento aggravato (per esempio quello su edifici pubblici) resta un illecito penale (ex art. 635 comma 1).

Appropriazione di cose smarrite o di cose avute per erroreo caso fortuito

Chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate veniva punito con la reclusione sino a 1 anno o una multa da trenta a 309 euro. Adesso è prevista una sanzione pecuniaria da cento a ottomila euro (ex art. 647). 

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo (ex artt. 422 – 436), oppure nella flagranza di un reato, rifiuta senza giusto motivo di prestare il proprio aiuto, oppure di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio era punito con l’arresto sino a 6 mesi o con un’ammenda sino a 619 euro. Adesso ci sarà una sanzione da cinquemila a diciottomila euro (ex art. 652 comma 12).

Abuso della credulita’ popolare

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare era punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda sino a 1.032 euro. Adesso la sanzione prevista va dai cinquemila euro ai quindicimila euro (ex art. 661).

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Prima era prevista un’ammenda da 258 euro a 2.582 euro per chi compieva atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o esposto al pubblico. Adesso la sanzione amministrativa va da cinquemila a dieci mila euro (ex art. 726).

Rappresentazione teatralio cinematografiche abusive

È il caso di chi recita in pubblico drammi oppure opere di qualunque genere senza averlo prima comunicato all’autorità competente o di chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche non sottoposte prima alla revisione dell’autorità. Prima c’era l’arresto sino a sei mesi o un’ammenda sino a 309 euro e la pena pecuniaria e quella detentiva potevano essere applicate congiuntamente. Adesso la sanzione amministrativa va da cinquemila a trentamila euro (ex art. 688, commi 1,2 e 3).

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Chi, con dolo, tenti di fare entrare in Italia merci o prodotti acquistati all’estero senza passare dai controlli delle dogane incorrerà d’ora in poi in una sanzione amministrativa tra i cinque e i cinquantamila euro, e non più in una multa che andava calcolata dalle due alle dieci volte i diritti di confine (ex art. 282 del Dpr 43/1973).

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

La stessa sanzione amministrativa è prevista per chi provi a introdurre in Italia merci estere eludendo i controlli doganali via mare o attraverso i laghi confinari, per esempio quello di Lugano. Ma anche per chi cerchi di aggirare i controlli delle dogane negli aeroporti (ex art. 284, art. 283, art. 285 del Dpr 43/1973).

Contrabbando nelle zone extra doganali

Chiunque nei territori extra-doganali detieni depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita incorre in una sanzione pecuniaria tra i cinque e i cinquantamila euro, non più con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti. Territori extra-doganali sono il lago di Lugano, Campione d’Italia, Livigno (ex art. 286 Dpr 43/1975).

Contrabbando nei depositi doganali

Quando il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata detiene merci estere non dichiarate incorre in una sanzione di natura amministrativa fino a 50mila euro, anziché la multa calcolata sulla base dei diritti di confine non versati (ex art. 288 Dpr 43/1975).

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito non più con la multa, sempre non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine, ma con una sanzione amministrativa che va da cinquemila a cinquantamila euro, chiunque fa di merci estere importate in Italia con agevolazioni e sconti, una destinazione diversa rispetto a quella per cui sono state concesse le riduzioni (ex art. 287 Dpr 43/1975).

Reato contravvenzionale dell’esercizio dell’attivita’di caccia con l’ausilio di richiami vietati

Prima la pena era un’ammenda sino a 1.549 euro, oggi con la depenalizzazione la pena è una sanzione da cinquemila a diecimila euro.

Reato contravvenzionale di chi esce dal territorio dello stato senza passaporto o con passaporto scaduto

Da un’ammenda da trentamila a trecentomila euro si passa a una sanzione da cinquemila a diecimila euro.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Prima della depenalizzazione approvata ieri era prevista una multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine. Adesso viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro (ex art. 289 del Dpr 43/1973).

Reato contravvenzionale per il soggetto che viola le prescrizioni di autorizzazione che possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine

La pena in precedenza era un’ammenda da euro 103 a euro 516, oggi con la depenalizzazione la pena è la sanzione amministrativa da cinquemila a diecimila euro.

Dott.ssa Concas Alessandra

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