La Corte Costituzionale afferma: maggiore tutela ai figli di due madri

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La Corte Costituzionale di recente ha lanciato un monito al legislatore per garantire una maggiore  tutela ai bambini nati attraverso maternità surrogata in una coppia di donne.

Le recenti pronunce

Il legislatore ha provveduto a lanciare un monito che possa garantire maggiore tutela ai bambini nati in una coppia di donne attraverso fecondazione eterologa e all’estero con la tecnica della maternità surrogata.

 

Sono due questioni che la Consulta ha di recente preso in considerazione, sulle quali l’ufficio stampa ha rilasciato i relativi comunicati.

Le motivazioni delle sentenze verranno depositate in un momento successivo.

Garantire con urgenza una completa tutela ai bambini nati con eterologa in coppie di donne

Questa la prima delle questioni che la Corte Costituzionale riunita in camera di consiglio, ha preso in considerazione.

La questione era relativa al riconoscimento dello status di figli per i nati attraverso la tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa, che due donne hanno praticato all’estero.

Il Tribunale di Padova, nel sollevare la questione di costituzionalità, ha rilevato un vuoto di tutela in presenza di una situazione di conflitto della coppia, che non rendeva praticabile il ricorso all’adozione non legittimante.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte ha fatto sapere che la questione è stata dichiarata inammissibile.

In mancanza di una disciplina che possa essere applicata al caso concreto, la Consulta ha ritenuto di non interferire ha rivolto un forte monito al legislatore in modo che individui con urgenza, le forme più idonee di tutela dei minori, anche alla luce delle fonti internazionali ed europee.

In un momento successivo verranno depositate le motivazioni.

Una tutela migliore per i bambini nati da maternità surrogata

La seconda delle questioni di legittimità prese in considerazione è stata sollevata dalla Cassazione sulla circostanza che Italia non sia possibile perché in contrasto con l’ordine pubblico.

Un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti in modo civile, che abbiano fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata.

In attesa del deposito delle motivazioni, nel comunicato della Corte si legge che la questione è stata dichiarata inammissibile.

La Consulta, nono stante resti fermo il divieto sanzionato penalmente di maternità surrogata, ha ritenuto che l’attuale quadro giuridico non assicuri una completa tutela agli interessi del bambino nato attraverso questa tecnica.

Siccome si possono prospettare diverse soluzioni, allo stato attuale, la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare nel doveroso rispetto della discrezionalità legislativa, ma ha anche affermato la necessità delle prese di posizione del legislatore.

In che cosa consiste la procreazione medicalmente assistita

La procreazione medicalmente assistita consiste in un insieme di tecniche e metodi che permettono la procreazione chirurgica, ormonale, farmacologica o di altro genere.

Sono i procedimenti di inseminazione, fecondazione in vitro, trasferimento embrionale, trasferimento intratubarico dei gameti, microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo, crioconservazione dei gameti e degli embrioni.

La legge 40 del 2004

In Italia la procreazione medicalmente assistita viene regolamentata con la legge numero 40 del 2004 (“Recante norme in materia di protezione della procreazione medicalmente assistita”).

La legge in questione, introdotta nell’ordinamento italiano in seguito a un dibattito politico e culturale dai toni molto accesi, che continua a determinare i suoi effetti, restando un tema molto discusso nel campo della bioetica.

Questo provvedimento disciplina la materia in ogni sua sfaccettatura, anche se non sempre riesce a compiere un adeguato bilanciamento dei valori in questione.

Appresta anche una forma di tutela specifica nei confronti del concepito.

L’obiettivo perseguito è evidente all’articolo 1, che recita:

Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti dei soggetti coinvolti, compreso il concepito.

Tra le norme contenute nella molto contestata legge 40/2004, non in relazione al profilo giuridico ma a quello etico, costituisce un esempio l’articolo 4, secondo il quale, possono accedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente coloro dei quali sia accertata la sterilità o che si trovino in condizioni patologiche che determinino l’impossibilità di procreare (“Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”).

A chi è permesso accedere alla procreazione medicalmente assistita

Per potere accedere alla procreazione medicalmente assistita sono necessari determinati presupposti.

Possono ricorrere alla stessa in modo esclusivo,le persone che siano maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Non possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita i single, gli omosessuali, le persone che non si trovano in età potenzialmente fertile perché molto avanti con gli anni e i vedovi.

I divieti che tutelano l’embrione

La legge 40 contiene anche dei divieti ai quali corrispondono pesanti sanzioni, alcune di carattere penale, altre di carattere amministrativo.

Sono vietate quei comportamenti che siano rivolti a realizzare degli scopi che si ritengono essere in contrasto con interessi di carattere superiore.

I divieti sono relativi alla clonazione compiuta attraverso il trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca.

È vietata, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti, oppure, azioni che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o con procedimenti artificiali, siano diretti all’alterazione del patrimonio genetico dell’embrione o del gamete, oppure, a determinarne caratteristiche genetiche, ad eccezione delle azioni che hanno finalità diagnostiche e terapeutiche.

Non è possibile neanche la produzione di embrioni umani a scopo di ricerca o di sperimentazione, oppure, a scopi diversi da quelli che la legge prevede, nonché la maternità surrogata.

L’elenco integrale dei divieti e delle relative sanzioni è contenuto all’articolo 12 e seguenti.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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