La conversione del sequestro conservativo in pignoramento

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A norma dell’articolo 2905 del codice civile, il creditore può chiedere il sequestro conservativo di uno o più beni mobili o immobili del creditore quando, in attesa della sentenza definitiva del giudice, esiste il pericolo che il debitore trasferisca o consumi quei beni.
Se questo dovesse accadere, l’eventuale provvedimento del giudice che accerta il diritto del creditore non potrebbe più portare al soddisfacimento del suo diritto.

Modalità esecutive

Una volta ottenuto il sequestro, l’autorità giudiziaria nomina un sequestratario, un custode, il quale deve amministrare i beni sequestrati.
Il bene posto sotto sequestro si potrebbe deteriorare, ad esempio una casa che abbia bisogno di urgente manutenzione.

A norma dell’articolo 2906 del codice civile, la vendita, concessione in usufrutto, o altro, in relazione ai beni sequestrati, non hanno effetto nei confronti del creditore.
Non si ha esclusivamente una indisponibilità materiale dei beni, si ha un’indisponibilità giuridica, nel senso che i beni sequestrati, anche se dovessero restare presso il debitore, sarebbero lo stesso preservati a favore del creditore.
Se il debitore decide di vendere l’auto posta sotto sequestro, la vendita sarebbe inefficace nei confronti del creditore, che si potrà rivalere sulla vettura anche se è passata in proprietà di altre persone.

A norma dell’articolo 686 del codice di procedura civile, Il sequestro diventa pignoramento subito dopo che il giudice abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti del debitore.
Se, durante lo svolgimento del procedimento civile teso a riconoscere il diritto di credito, si sa di sicuro o si è avuta notizia del fatto che il debitore è in cattive acque e sta svendendo i suoi beni, si può chiedere al giudice di porre sotto sequestro uno o più beni dello stesso, in proporzione al valore del credito.
Se all’esito del giudizio il magistrato darà ragione al creditore, il sequestro diventerà pignoramento in automatico.

La conversione del sequestro in pignoramento

La conversione del sequestro in pignoramento agisce al momento della pubblicazione della sentenza di condanna, senza attendere che questa passi in giudicato, ed è sufficiente la condanna in primo grado.
Il sequestro conservativo, si converte in pignoramento nei limiti del credito per il quale si è avuta condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, sino al quale il sequestro è stato autorizzato.
Se la sentenza ha riconosciuto un credito pari a cinquemila euro e il bene sequestrato ne vale diecimila, ci si potrà soddisfare sul bene nei limiti del credito.

Una volta che il sequestro diventa pignoramento, si deve distinguere se il diretto interessato sia creditore o debitore.

Se è creditore, il pignoramento gli consentirà di intraprendere l’esecuzione forzata contro il bene che era stato “bloccato” dal sequestro, ad esempio, si potrà fare vendere per soddisfare il credito sul ricavato.

Se è debitore, l’unica cosa che potrà fare per opporsi alla conversione del sequestro in pignoramento è proporre un’apposita azione, definita opposizione all’esecuzione, davanti al giudice.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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