La contravvenzione

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La contravvenzione, nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law, è un reato che appartiene alla categoria di minore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati.

In determinati ordinamenti, come Italia e Spagna, le contravvenzioni si contrappongono ai delitti, in altri, come Francia, Svizzera e Belgio, a delitti e crimini.

Le Origini e  la classificazione

La classificazione tripartita dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni risale alle codificazioni napoleoniche e, più precisamente, al Code d’instruction criminelle del 1808 e al code penal del 1810, successivamente è stata adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del 1865.

Il metodo di classificazione è basato sulla pena.

Le pene vengono distinte in criminali, correzionali e di polizia e i reati puniti con le stesse vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni.

In seguito, alcuni ordinamenti hanno eliminato la categoria delle contravvenzioni.

Ad esempio in Germania, dove, a seguito delle riforme del 1974-1975, sono state trasformate in illeciti amministrativi.

Simili alla contrapposizione tra delitto e contravvenzione sono nei paesi di common law quella tradizionale tra felony e misdemeanor, ancora utilizzata in vari ordinamenti soprattutto negli Stati Uniti, e quelle che altrove l’hanno sostituita, ad esempio, tra indictable offence e summary offence, adottata da Regno Unito, Canada, Australia e altri paesi del Commonwealth delle nazioni.

L’Ordinamento italiano

Nel vigente codice penale italiano, come nel codice Codice Zanardelli del 1889, i reati sono distinti in delitti e contravvenzioni.

Il metodo di distinzione è di carattere principalmente formale, essendo basato sulla pena prevista. L’articolo 39 del codice penale, stabilisce che “i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”, mentre l’articolo 17 del codice penale precisa che pene per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa. alle quali, nel testo originario, si aggiungeva la pena di morte, mentre pene per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.

 

La distinzione dai delitti

Anche se dottrina e giurisprudenza hanno cercato in diversi modi un discrimine tra delitti e contravvenzioni, sinora il metodo formale sembra sia l’unico che riesca a distinguerli.

 

Un autentico metodo sostanziale di distinzione non viene fornito neanche attraverso la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1986 che, nell’indicare metodi orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni in sede di redazione dei testi legislativi, raccomanda di ascrivere alle seconde le fattispecie di carattere preventivo-cautelare e quelle concernenti la disciplina di attività sottoposte a un potere amministrativo.

 

In linea di massima, i delitti sono considerati più gravi e sono puniti in modo più severo rispetto alle contravvenzioni, anche se non mancano casi di delitti che sembrano meno gravi e vengono puniti in modo meno severo di determinate contravvenzioni.

Costituisce un esempio il delitto di minaccia, disciplinato all’articolo 612, comma 1 del codice penale, punito con una multa sino a € 1.032, in assenza delle condizioni previste dal comma 2, meno severamente della contravvenzione di radunata sediziosa, per la quale l’articolo 655 del codice penale commina l’arresto sino a un anno.

La disciplina specifica

Come scritto in precedenza, il codice penale stabilisce diverse pene per delitti e contravvenzioni, anche se, a volte, la differenza è più nominale che di sostanza, ad esempio, la multa e l’ammenda. Oltre alla pena detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda) possono essere previste per le contravvenzioni specifiche pene accessorie (art. 19 c.p.):

La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, a norma dell’articolo 35 del codice penale.

La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, a norma dell’articolo 35-bis del codice penale.

La distinzione tra delitti e contravvenzioni ha anche altre conseguenze di rilievo, perché sono varie le disposizioni di parte del codice penale che li trattano in modo diverso.

Si possono ricordare le seguenti differenze:

Mentre, di solito, nel delitto si risponde esclusivamente per dolo all’articolo 42, comma 2 del codice penale, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “nelle contravvenzioni ognuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

L’ultimo comma dell’articolo 43 del codice penale stabilisce che la distinzione tra reato doloso e colposo vale anche per le contravvenzioni ogni volta che la legge penale faccia dipendere da questa distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Non è configurabile il tentativo per le contravvenzioni.

La disciplina all’articolo 56 del codice penale è relativa in modo esclusivo ai delitti.

Le contravvenzioni possono essere estinte prima del giudizio attraverso oblazione, prevista dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale e non si possono applicare ai delitti.

I termini per la prescrizione, previsti all’articolo 157 del codice penale, sono più brevi per le contravvenzioni rispetto ai delitti.

L’istituto della recidiva, disciplinato all’articolo 99 del codice penale, non trova applicazione per le contravvenzioni.

Le “Contravvenzioni” stradali

Nel linguaggio corrente vengono denominate comunemente, ma erroneamente dal punto di vista giuridico, contravvenzioni le infrazioni al codice della strada oppure altre varie norme che non rientrano nell’ambito del diritto penale.

Si utilizza anche l’espressione “elevare una contravvenzione”, nel senso di contestare una di queste infrazioni da parte del competente pubblico ufficiale.

In realtà, si tratta quasi sempre di un utilizzo improprio perché nel vigente codice della strada la maggior parte di simili infrazioni non sono contravvenzioni ma illeciti amministrativi sanzionati da parte della pubblica amministrazione, e non dal parte dell’Autorità giudiziaria, con una sanzione pecuniaria amministrativa, anch’essa impropriamente definita “multa”, mentre il termine in ambito giuridico identifica strettamente la pena pecuniaria prevista per i delitti.

Costituiscono un’eccezione alcune ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica o di guida sotto l’effetto di stupefacenti, comprese nel codice della strada come contravvenzioni nel senso proprio del termine, reati la quale punizione è trasferita all’Autorità giudiziaria al termine di un procedimento penale.

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