La Consulta boccia il doppio incarico parlamentare-Sindaco (sent. 277/2011)

Redazione 23/10/11
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di Antonio Verrilli

Con la sentenza n. 277/2011, depositata il 21 ottobre, la Corte costituzionale ha finalmente posto fine ad uno dei tanti paradossi della politica italiana, stabilendo che la carica di parlamentare è incompatibile con quella di Sindaco di un Comune con più di 20.000 abitanti.

La materia sulla quale ha statuito la Corte è particolarmente “scivolosa”. La legge, infatti, stabilisce che i Sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti non possono essere eletti alla carica di parlamentare. L’art. 7, primo comma, lettera c), del D.P.R. 361/1957 (il Testo unico per l’elezione della Camera) sancisce che «Non sono eleggibili […] i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti»; l’articolo 5 del D.Lgs. 533/1991 estende tale causa di ineleggibilità anche ai senatori attraverso un esplicito richiamo all’articolo prima citato del D.P.R. 361/1957. In più l’art. 62 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) ha introdotto anche una causa di “non candidabilità” affermando che “l’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i Presidenti delle Province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte”. Le disposizioni legislative su questo punto, quindi, sono chiare: chi ricopre la carica di Sindaco in un grande Comune non può diventare parlamentare.

Ma la legge nulla dice sulla situazione inversa: se è un parlamentare in carica (deputato o senatore) ad essere eletto Sindaco di un grande Comune (con più di 20.000 abitanti) valgono le disposizioni prima citate? Secondo un’interpretazione che si era fatta strada negli ultimi anni, dal 2002 in poi, nel silenzio della legge questa incompatibilità non esisteva, giustificando così varie situazioni di parlamentari che ricoprivano il doppio incarico. Prima del 2002, invece, era prevalente l’interpretazione contraria.

Sull’argomento interviene ora la Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della L. 60/1953 (provvedimento che disciplina le cause di incompatibilità dei parlamentari) nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. La conseguenza di questa decisione sarà che i 10 parlamentari che attualmente hanno il doppio incarico saranno tenuti ad optare per una delle due cariche.

Sull’argomento è la stessa Corte a ricordare che con l’ultima manovra finanziaria di agosto (D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011) già era stata introdotta una norma che stabilisce l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di un Comune con più di 5.000 abitanti o di Presidente di Provincia. L’art. 13, co. 3, del citato provvedimento, infatti, afferma che le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo “sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti”. L’unico neo è che tali disposizioni si applicano “a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”; in pratica dal 2013, salvo elezioni anticipate. In attesa delle prossime elezioni, quindi, la Corte ha deciso di provvedere per il presente.

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