La condotta e l’omissione 

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La condotta, in diritto, è quel comportamento umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega degli effetti e delle conseguenze sul piano giuridico. 

     Indice 

  1. Le caratteristiche
  2. L’azione
  3. L’omissione e l’obbligo di impedire l’evento
  4. La concezione naturalistica
  5. La concezione finalistica dell’azione
  6. La concezione sociale
  7. L’Omissione
  8. Presupposti e reati omissivi

1. Le caratteristiche 

Il termine viene utilizzato nel diritto penale per indicare quei comportamenti che costituiscono reato.

Perché sia rilevante deve essere conforme alla descrizione della singola norma incriminatrice, vale a dire, tipica. 

La condotta è un elemento necessario perché si possa verificare un reato, non è di per sé sufficiente, nonostante non esista reato senza condotta.

La dottrina ha sempre tentato di individuare un concetto pregiuridico di condotta elaborando varie teorie. 

2. L’azione

Secondo il Mantovani, l’azione è quel “movimento del corpo idoneo a offendere l’interesse protetto dalla norma o l’interesse statuale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione”

Per movimento si  deve intendere, a parte il movimento degli arti, anche la parola, ad esempio l’ingiuria verbale, gli spostamenti del corpo e la mimica facciale. 

Per essere punibile è necessario che l’azione sia idonea a offendere l’interesse protetto dalla norma (reati di offesa) o quello perseguito dal legislatore (reati di scopo).

Uno degli inconvenienti dell’azione si pone quando l’agente compie più atti, ognuno dei quali idoneo a offendere il bene protetto.

In simili casi, quando sussista l’inconveniente dell’unicità o pluralità dell’azione, si deve tenere conto di due requisiti:

  • L’idoneità dei diversi atti a offendere lo stesso interesse protetto.
  • La contestualità, dei diversi atti compiuti nell’ambito di un contesto unitario.

Quando più atti offensivi vengono posti in essere nello stesso interesse, dovranno essere considerati come un insieme unitario, vale a dire, parte di un’unica azione. 

3. L’omissione e l’obbligo di impedire l’evento 

L’omissione è stata considerata dai legislatori più tardi rispetto ai reati commissivi.

È un non facere che ha comportato non pochi inconvenienti di conciliabilità con il principio di causalità materiale

In passato alcuni hanno ipotizzato una fisicità dell’omissione (omissione= “azione” omissiva di un comportamento dovuto) ma una simile impostazione si presta a facili obiezioni, non sempre chi omette di agire compie un’altra azione.

La dottrina ha elaborato vari orientamenti in relazione alle fonti dell’obbligo d’impedimento dell’evento lesivo:

  • Orientamento funzionale – sostanziale, dove la fonte degli obblighi deriva dalla situazione di fatto nella quale si trovi il soggetto obbligato
  • Orientamento formale, con l’obbligo di impedire l’evento stabilito da una norma.
  • Orientamento misto, attualmente dominante in Italia.

Dalla tesi funzionale mutua il fatto che l’obbligo sia contenutisticamente finalizzato all’impedimento dell’evento lesivo (reato) mentre della tesi formale assume la necessità di una base legale e della sufficiente determinatezza dell’obbligo. 

4. La concezione naturalistica 

Secondo la concezione naturalistica (o causale) la condotta è un movimento corporeo cagionato dalla volontà.

Questa teoria anche riuscendo nell’abbracciare i tipi di reato perfetto e tentato e, in un determinato modo quelle colpose, il momento soggettivo rileva in sede di colpevolezza e non di condotta, non riesce però a comprendere le condotte omissive perché sotto il profilo naturalistico  non esistono.  


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5. La concezione finalistica dell’azione 

La concezione finalistica considera la condotta come quell’attività funzionale al perseguimento di un determinato obiettivo, oppure, in altre parole, quell’attività rivolta finalisticamente alla realizzazione dell’evento tipico.

Questa teoria non riesce a comprendere le condotte colpose ed omissive se non ricorrendo a “contorcimenti dialettici”.

Per i reati colposi si parla di attività “potenzialmente finalistica” mentre per i reati omissivi si parla di “finalità potenziale”.  

6. La concezione sociale  

Questa più recente concezione ha individuato la condotta in qualsiasi comportamento socialmente rilevante.

Può comprendere ogni tipo di comportamento (reati attivi, omissivi, colposi e dolosi).

Restano escluse le reazioni inconsapevoli dell’uomo.

A questa teoria è stato disapprovato il suo approccio definito poco rigoroso che non descriverebbe sufficientemente i caratteri necessari della condotta

7. L’ Omissione

L’omissione, in diritto penale, indica il mancato svolgimento di un determinato compito o il mancato adempimento di un obbligo giuridico.

Consiste tipicamente nella mancata esecuzione di un’azione prescritta o nel mancato impedimento di un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire.

8. Presupposti e reati omissivi

Il nesso di causalità richiesto per integrare un reato omissivo improprio prevede che il soggetto abbia l’obbligo giuridico di attivarsi.

L’obbligo giuridico può trovare la sua fonte secondo la teoria del trifoglio: nella legge, nel contratto e nella precedente azione pericolosa.

Il soggetto deve rivestire una posizione di garanzia nei confronti del bene protetto, che consiste in un vincolo di tutela tra soggetto garante e un bene giuridico determinato dall’incapacità del titolare di proteggerlo.

Gli obblighi giuridici hanno un carattere eccezionale perché incombono esclusivamente su alcuni soggetti, a parte alcuni casi eccezionali.

I reati omissivi si dividono in:

  • Reato omissivo proprio, che si configura al mancato compimento di un’azione imposta dalla norma penale, configurandosi come una disobbedienza. Questo tipo di reato è tipizzato espressamente dal legislatore.
  • Reato omissivo improprio, anche detto reato commissivo attraverso omissione, consistente nel non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare.

Gli elementi costitutivi del reato omissivo improprio sono:

  •  La situazione tipica l’insieme dei presupposti che fanno nascere l’obbligo di attivarsi.
  • La condotta omissiva, la possibilità materiale per il soggetto di attivarsi ed impedire l’evento

Questa non è oggetto di tipizzazione da parte del legislatore e nasce dal combinato disposto tra l’articolo 40 ultimo comma, la cosiddetta clausola di equivalenza, perché assimila il mancato impedimento di un reato alla commissione del reato, e le norme relative a un reato commissivo.  

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