La concessione di vendita, definizione e caratteri

Scarica PDF Stampa
Si ha concessione di vendita quando un soggetto, detto concedente, concede a un altro soggetto, detto concessionario il potere di distribuire i propri prodotti dopo averli acquistati.

La concessione di vendita è un contratto atipico, non previsto direttamente dal codice civile o da altre disposizioni normative, ma nato dalla pratica commerciale.

Essendo un contratto atipico, le disposizioni del codice civile applicabili sono quelle relative al contratto, vale a dire gli articoli. 1321 – 1469- sexies, le norme sulla somministrazione (ex artt. 1559 e seguenti), quelle sul mandato (ex artt. 1703 e seguenti) e di agenzia (ex artt. 1742 e seguenti).

Sia il cedente sia il cessionario sono imprenditori.

 

Il cessionario si obbliga all’acquisto di determinati prodotti dal concedente, alla vendita e a promuovere la commercializzazione.

 

 Il concedente attribuisce al concessionario una posizione favorevole nella commercializzazione del prodotto, che può consistere in diverse attività,come ad esempio venderli in esclusiva o concedergli l’utilizzo del marchio.

 

La concessione di vendita fa nascere un rapporto complesso di scambio e di collaborazione, connessi l’uno con l’altro.

 

Essendo un contratto atipico, si applicheranno le disposizioni di altre figure contrattuali tipizzate compatibili con la disciplina del contratto di concessione di vendita.

 

Si ha clausola di esclusiva quando una parte si impegna nei confronti dell’altra o entrambe reciprocamente nei rapporti contrattuali con l’altra parte in relazione alla prestazione di uno specifico o di specifici beni o servizi.

 

L’art. 1567 del codice civile prevede che, “se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto”.

 

Ai sensi dell’articolo 1568 del codice civile “se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento di tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato”

In relazione alla durata vale il principio che nei contratti di durata è possibile in recesso ad nutum.
Questo principio si applica anche alla concessione di vendita stipulata a tempo indeterminato ed è applicabile l’articolo 1569 del codice civile,  il quale prevede che “ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo”.

La concessioni di vendita può avere una durata limitata nel tempo, di solito quattro o cinque anni, oppure una durata indeterminata, e in questo caso ciascuna parte potrà recedere liberamente dal contratto.
Nello scegliere la durata del contratto è bene che produttore e concessionario tengano presente che la vendita online e l’attività di marketing comportano investimenti che possono dare i frutti esclusivamente sul medio e lungo periodo.

Di solito è il concessionario a doversi occupare della promozione pubblicitaria dei prodotti.

È possibile anche prevedere una ripartizione dei costi dell’attività di marketing tra produttore e concessionario.
Nel contratto è bene stabilire anche chi assume la decisione finale sull’attività di marketing necessaria per promuovere il sito e i prodotti.

Nella concessione di vendita è possibile inserire una clausola che preveda un’esclusiva a favore di una o di entrambe le parti del contratto.

Ad esempio, l’esclusiva a favore del concessionario può comportare il divieto per il produttore di vendere i propri beni attraverso altri concessionari, attraverso altri siti di e-commerce.

Al contrario, l’esclusiva a favore del produttore comporta che il concessionario non possa vendere tramite il sito da lui gestito prodotti concorrenti con quelli del concedente.

In questo caso può essere utile scrivere un elenco, da aggiornare costantemente, di prodotti che sono da considerare concorrenti.

Questo aiuta ad evitare possibili equivoci e liti tra le parti.

È fondamentale mettere in chiaro in modo che le parti sappiano cosa accade una volta che il cliente finale ha ordinato un prodotto sul sito, che cosa è tenuto a fare il produttore e che cosa è tenuto a fare il concessionario.

Quali sono termini e modalità e termini di pagamento dei prodotti, se il concessionario ha diritto ad uno sconto sul prezzo di listino, sono importanti aspetti da regolare nel contratto di concessione di vendita.

A proposito del prezzo dei prodotti in vendita, da un lato il produttore può imporre al concessionario il prezzo di vendita da praticare al cliente finale, dall’altro lato però bisogna fare attenzione a che questa clausola contrattuale non alteri il normale andamento della concorrenza, se così fosse la clausola verrà considerata nulla.

La concessione di vendita può finire anche prima del termine previsto nel contratto.

Le parti devono individuare con precisione le ipotesi nelle quali l’inadempimento del produttore o del concessionario sia talmente grave da non consentire che il rapporto tra loro prosegua e da comportare quindi lo scioglimento del contratto.

Ad esempio, la fine prima del termine del contratto può essere legata ad un insufficiente fatturato annuo o al mancato pagamento dei prodotti da parte del concessionario o alla condanna penale del concessionario per reati legati al commercio e così via.

Qualunque sia la causa di scioglimento del contratto le parti farebbero bene a regolarne alcuni effetti.

Ad esempio i prodotti che si trovano nei magazzini del concessionario.

 

In un contratto internazionale di distribuzione un produttore/concedente si obbliga a fornire per la durata del contratto, che può essere a tempo determinato o indeterminato, i prodotti oggetto della concessione ad un rivenditore/concessionario, il quale si obbliga a sua volta all’acquisto e alla vendita in un determinato territorio.

In capo al rivenditore/concessionario nel paese straniero, graverà l’onere di fare adeguata promozione per dare continuità alla vendita, agendo in nome proprio, per proprio conto e naturalmente a proprio rischio.
Il territorio di riferimento può essere identificato da un’intera nazione o più spesso con un area geografica omogenea.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento