La comunione legale e gli  acquisti per usucapione in costanza di matrimonio

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La legge offre alle coppie che si sposano la possibilità di stabilire il regime da applicare ai rapporti patrimoniali che derivano dal matrimonio, potendo scegliere tra comunione legale, separazione, comunione convenzionale, impresa familiare e fondo patrimoniale.

Possono decidere come dovranno essere disciplinati i diritti e doveri delle questioni patrimoniali, che nasceranno con le nozze.

Il legislatore ha previsto come regime patrimoniale legale la comunione dei beni, che viene applicata in automatico al momento del matrimonio, se gli sposi non si accordano per un regime diverso.

Con questo regime i coniugi diventano titolari dei beni acquistati, da entrambi o anche da uno di essi, durante il matrimonio

Restano esclusi dalla comunione i beni ricevuti in donazione o in eredità e quelli personali.

La dottrina e la giurisprudenza sulla questione

La questione è stata a lungo dibattuta da dottrina e giurisprudenza.

La seconda ha mantenuto nel tempo un atteggiamento oscillante, perché la norma che disciplina la comunione legale (art. 177 comma 1 lett. a) c.c.) non specifica quali acquisti di beni dei due coniugi insieme o in modo individuale durante il matrimonio, possono rientrare.

L’indirizzo accolto sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza è di consentire al coniuge in regime di comunione legale di godere di qualunque tipo di acquisto effettuato dall’altro coniuge, anche di quelli per usucapione, al fine di tutelare gli interessi economici della famiglia.

In che cosa consiste l’usucapione

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà in base al quale il soggetto che utilizza per almeno venti anni un bene altrui ne diventa proprietario.

L’acquisto della proprietà per usucapione si realizza senza bisogno di un testamento o di un contratto e neanche dell’accordo del proprietario del bene.

Si parla di acquisto a “titolo originario”, che si ha senza che il bene venga trasferito da un soggetto a un altro, come avviene ad esempio nella compravendita quando il bene passa dal venditore al compratore.

Perché si possa realizzare questo tipo di acquisto, ci devono essere determinati requisiti oltre alla pronuncia di una sentenza che riconosca il proprietario che subentra.

I beni usucapibili e non usucapibili

Possono formare oggetto di usucapione i beni immobili, come terreni, appartamenti, ville e altro.

I beni mobili registrati e non, come le autovetture, i motocicli e in genere i veicoli che vanno iscritti presso il Pubblico registro automobilistico e nel secondo un gioiello, un quadro, un pezzo di antiquariato) e le universalità di mobili, cioè le pluralità di cose che appartengono a una stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (un gregge, una pinacoteca, una biblioteca).

Non possono formare oggetto di usucapione i beni demaniali dello Stato, i beni dei Comuni, ad esempio un luogo dove si suole parcheggiare nella piazza sotto casa) e delle ex Province, soggetti al regime dei beni demaniali, i beni indisponibili, gli edifici pubblici di culto.

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Quando il bene si acquista per usucapione durante il matrimonio

In simili circostanze si distinguono due ipotesi.

Se il possessore si sposa prima del decorso del termine dei venti anni, il bene entra a fare parte della comunione legale.

Se lo stesso viene usucapito durante il matrimonio, nel senso che i venti anni maturano dopo che i coniugi si sono sposati, viene incluso nella comunione, indipendentemente da quando è iniziato il possesso e da quando è cominciata la causa civile per la dichiarazione dell’usucapione.

Anche se il possesso è iniziato prima del matrimonio ma il termine dei venti anni scade quando il matrimonio è stato celebrato, i coniugi diventeranno titolari del bene per usucapione.

Esempio:

Tizio possiede un terreno che confina con il suo, del quale dispone come se fosse il proprietario. Provvede alla potatura degli alberi, lo coltiva, raccoglie i frutti, lo pulisce dalle erbacce.

Il proprietario, lo ha sempre lasciato agire indisturbato e non gli ha mai richiesto di pagare un canone di locazione.

Si va avanti in questo modo per circa venti anni, poi Tizio sposa Caia e scelgono come regime patrimoniale la comunione legale.

Dopo la celebrazione delle nozze, scade il termine ventennale richiesto per usucapire il terreno e Tizio inizia la causa civile.

Quando la causa finisce  dichiara l’avvenuto acquisto per usucapione, Caia diventa proprietaria del terreno al pari di Tizio.

Il terreno entra nella comunione non contando che il possesso è iniziato prima del matrimonio e che  Tizio è stato il possessore e non anche Caia.

La sentenza del giudice che accerta l’usucapione avrà effetti diretti sia sul marito sia sulla moglie.

Una diversa circostanza si verifica se il possessore del bene si sposa dopo che è decorso il termine dei venti anni richiesti per l’usucapione.

In questo caso i beni acquistati per usucapione non entrano a far parte della comunione legale, anche se la sentenza che dichiara l’acquisto viene pronunciata dopo la celebrazione del matrimonio.

Esempio:

Tizio possiede un appartamento del nonno che ha adibito a studio notarile, del quale ha sempre disposto come se ne fosse il proprietario.

Il termine dei venti anni per usucapirlo decorrono il giorno prima della celebrazione del suo matrimonio con Caia.

Dopo le nozze, Tizio inizia la causa per l’accertamento dell’usucapione dell’appartamento.

Nonostante il regime patrimoniale scelto dai coniugi sia quello della comunione legale, Caia non diventerà comproprietaria dell’appartamento una volta pronunciata la relativa sentenza.

Non importa che la causa sia stata iniziata dopo le nozze, si deve considerare il periodo relativo al possesso, che è maturato prima delle nozze.

Sulla base di quello che si è sinora scritto, si deve ritenersi che il momento che assume rilievo perché si possa verificare l’acquisto di un bene per usucapione anche da parte del coniuge che non lo ha mai posseduto, è quello del compimento del tempo previsto dalla legge per l’usucapione.

Non ha nessuna importanza quando è iniziato il possesso, se prima o dopo il matrimonio, e neanche quando è iniziata la causa civile per l’accertamento dell’usucapione ed è stata pronunciata la sentenza.

Quello che conta è il periodo prescritto per l’usucapione.

Se lo stesso si compie durante il matrimonio e il regime patrimoniale scelto dai coniugi è la comunione legale, il bene ricadrà in comunione, in caso contrario resterà escluso.

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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