La comunione, definizione e disciplina giuridica

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La comunione in diritto è una situazione per la quale la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a più persone.

È un istituto giuridico codificato nei sistemi di civil law sin dai tempi del diritto romano. Nell’ordinamento italiano, la comunione è regolata dagli articoli 1100-1116 del codice civile.

La divisione dei beni è regolata dagli articoli 713-768 del codice civile.

Il suo scioglimento è regolato dagli articoli 784-791 del codice di procedura civile.

Le origini

Nel diritto romano il primo tipo di comproprietà si costituiva automaticamente alla morte del pater familias tra i suoi eredi, per il fatto stesso che il patrimonio ereditario restasse in comune tra loro.

Ogni consorte poteva compiere atti di godimento e di gestione di cose comuni e disporne per l’intero.

Ognuno aveva la possibilità di interporre veto.

L’actio familiae erciscundae mise fine a questo stato di indivisione.

In età successiva si parlò di communio che poteva essere volontaria, in vista ad esempio di un contratto consensuale di società che si costituiva tra più persone che compravano in comune determinati beni oppure ne mettevano in comune altri in proprietà esclusiva dell’uno o dell’altro dei soci.

Più spesso poteva essere incidentale, determinandosi indipendentemente dalla volontà dei contitolari, nei casi di legato per vindicationem in favore di più legatari.

In questa communio, sorta in età classica, ciascuno non era più titolare dell’intero, ma di una quota ideale che poteva vendere, sulla quale poteva costituire usufrutto e pegno, partecipare alle spese nella misura corrispondente alla sua quota e nella stessa misura faceva suoi i frutti.

Pro quota rispondeva dei danni che la cosa comune avesse recato a terzi.

Se si volevano apportare modifiche spettava a ciascuno dei contitolari lo ius prohibendi.

Se un socius abbandonava la sua quota, la stessa veniva acquistata da altri, da ciascuno in proporzione della quota che gli spettava.

La manomissione dello schiavo in comproprietà comportava che il servo avrebbe conseguito la libertà quando ognuno avesse compiuto l’atto di liberazione.

Il comproprietario esercitava pro parte la rei vindicatio.

Lo scioglimento della comunione di proprietà era possibile attraverso l’actio communi dividundo, nella quale i ruoli delle parti non erano differenziati.

Con una formula con adiudicatio, il giudice aggiudicava costituitivamente a qualcuna delle parti o a ognuna di esse la proprietà esclusiva di cose comuni o di proporzioni di determinate cose comuni. Quando le cose erano indivisibili, ad esempio nel caso di servitù, si dovevano stabilire conguagli in denaro.

Le caratteristiche

Si possono distinguere tre diverse categorie:

Comunione volontaria, che dipende dalla volontà dei partecipanti, ad esempio, più persone che comprano insieme un bene.

Comunione incidentale, che non dipende dalla volontà dei partecipanti, ad esempio, più persone che ricevono un bene in eredità.

Comunione forzosa, alla quale non ci si può sottrarre, ad esempio, il condominio degli edifici.

I vari ordinamenti prevedono di solito che ogni partecipante possa, in qualsiasi momento chiedere la divisione, mentre può essere prevista la possibilità di stipulare un patto tra i partecipanti di restare in comunione, che secondo l’ordinamento italiano non può eccedere la durata di diciannove anni.

Comunione pro-diviso

La comunione pro-diviso è in senso tecnico giuridico una forma di comunione nella quale a ogni comunista viene attribuita una parte ben definita del bene in comunione, di solito un immobile o un terreno, e ogni comunista godrà dei frutti della sua parte e provvederà alle spese della sua parte o che da essa derivano.

La divisione del bene può essere spaziale, ad esempio una parte bene individuata di un terreno, o temporale, ad esempio l’utilizzo in determinati periodi di un appartamento, con la multiproprietà, o il godimento di un’opera d’arte, che ad esempio può essere esposta per alcuni mesi all’anno in un museo e per i restanti mesi in un altro museo.

Le modalità di divisione nella comunione pro-diviso devono essere definite attraverso contratto.

Alcuni beni oggetto di comunione non possono essere pro-diviso.

Si tratta di solito di beni immateriali o che hanno un valore immateriale, ad esempio la proprietà intellettuale, che possono essere suddivisi in quote indistinte, rientrando nella tipologia di comunione pro-indiviso.

Comunione pro-indiviso

La comunione pro-indiviso configura una condivisione di diritti sullo stesso bene in quote ideali, e il loro peso è rapportato non a una parte fisicamente definita, ma a una parte indefinita dell’intero bene.

Le quote si presumono uguali.

La comunione deve essere tenuta distinta dalle figure dell’associazione e della società, dove si ha una pluralità di soggetti contitolari di diritti.

Non nasce un altro soggetto di diritto rispetto ai singoli partecipanti.

Non c’è distinzione tra creditori comuni e creditori dei singolo partecipanti.

Il creditore del singolo comproprietario può pignorare la quota del debitore e può provocare la vendita forzata della cosa comune, con il risultato di dissolvere lo stato di comunione.

Agli altri comproprietari spetterà la parte di capitale loro assegnata o la somma di danaro che corrisponde al valore delle loro quote.

Nelle associazioni e nelle società i membri del gruppo sono legati per l’intera durata del rapporto da un vincolo di natura contrattuale.

Nella comunione, anche quando nasce da un contratto, lo stesso esaurisce la sua funzione nel momento costitutivo del rapporto, che una volta costituito, si svolge tra soggetti non più legati da un vincolo contrattuale.

Soprattutto nella comunione non c’è un impegno contrattuale, assunto in modo reciproco, di perseguire la realizzazione di interessi comuni.

L’articolo 2248  del codice civile, delimita gli ambiti di applicazione rispettivi delle norme sulla comunione e sulla società, definendo la prima come “comunione a scopo di godimento”, mentre con il contratto di società le parti conferiscono beni per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Approfondimenti:”Comunione: le diverse tipologie”

Le quote dei partecipanti

La coesistenza dello stesso diritto di più persone sulla stessa cosa si realizza attraverso la sua immaginaria scomposizione in una pluralità di quote.

In senso materiale la cosa comune appartiene per intero a ognuno dei partecipanti.

In senso ideale si scompone in tante quote quanti sono i comproprietari.

La quota è una sua frazione ideale, determinata aritmeticamente, rappresenta la proporzione secondo la quale ogni partecipante concorre nei vantaggi e nei pesi del bene comune.

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