La clausola compromissoria

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La clausola compromissoria è una clausola che permette la devoluzione, a soggetti in qualità di arbitri, delle possibili o eventuali controversie che derivano dal contratto nel quale è contenuta.

E’ una clausola indipendente, cioè non viene intaccata dalla nullità del contratto.

In altre parole, se il contratto è nullo la clausola compromissoria non viene intaccata ma rimane valida ed efficace.

La clausola compromissoria (Ex artt. 1341 e 1342 comma 2 del c.c.) è vessatoria se prevista nei contratti predisposti unilateralmente, cioè una delle due parti predispone il contratto e le sue clausole, oppure nei contratti redatti utilizzando moduli o formulari, che sono delle bozze di contratto spesso utilizzate da alcune associazioni di commercianti copiate di volta in volta per un numero indefinito di contratti.

Se la clausola compromissoria è contenuta in un contratto tra parti domiciliate in paesi diversi non risulteranno applicabili le disposizioni sulla vessatorietà della clausola stessa perché derogate direttamente dalla Convenzione di Ginevra sull’arbitrato Commerciale Internazionale del 1961.

La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti deve essere depositata presso il registro delle imprese (ex art. 2188 c.c.).

Sino alla prima udienza è ammessa sia la partecipazione di terzi (art. 105 c.p.c), sia quella di altri soci (artt. 106 e 107 c.p.c.), anche se in questo caso, non è applicabile l’art 819 del codice di procedura civile, che prevede in capo agli arbitri il potere di risolvere le questioni rilevanti per la decisione, nonché le questioni pregiudiziali, il lodo è sempre impugnabile a norma degli artt. 829 e 831 del codice di procedura civile.

Il lodo, e quello che in esso viene stabilito, ed è vincolante per la società.

In riferimento alla conciliazione stragiudiziale, il procedimento viene disciplinato con regolamento del Ministro della Giustizia.

Questo iter deve garantire la riservatezza e le modalità di nomina del conciliatore per conservarne integra l’imparzialità.

Se le parti lo richiedono, dove non si sia raggiunto un accordo, il procedimento si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale, ciascuna parte, dovrà prendere una posizione definitiva e indicare le eventuali ulteriori condizioni secondo le quali sia disposta a conciliare la controversia. Di questo il conciliatore da atto nel suo verbale di fallita conciliazione, nel quale indica anche le ragioni dell’eventuale mancata adesione di una parte alla proposta.

Le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate in un giudizio eventualmente proposto a seguito della fallita conciliazione né possono fondare nessuna prova testimoniale.

L’istanza di conciliazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale.

Il giudice può anche escludere la ripetizione delle spese per il vincitore che abbia rifiutato la conciliazione e condannarlo persino al rimborso delle spese.

Se durante un giudizio si scopre che il tentativo di conciliazione non sia stato previamente esperito, il giudice, su istanza della parte interessata, ordina la sospensione del processo pendente davanti a lui, fissando un termine da trenta a sessanta giorni per il deposito dell’istanza di conciliazione davanti a un organismo di conciliazione.

Se non viene rispettato il termine fissato, il processo può essere riassunto su istanza della parte interessata.

Le clausole compromissorie possono essere contenute nei contratti individuali di assunzione, e certificate da apposite commissioni che devono accertare l’effettiva volontarietà delle parti al momento della stipula.

Il Collegato Lavoro è la prima legge a introdurre le clausole compromissorie nell’ordinamento italiano.

A seguito del rinvio alle Camere e della presa di posizione del Presidente della Repubblica Napolitano, è stata vietata la firma delle clausole prima che sia trascorso un mese dall’assunzione definitiva del lavoratore, ed è stato escluso il tema dell’interruzione del rapporto di lavoro.

Le clausole possono essere impugnate a critica vincolata secondo i casi previsti dal codice civile per la generalità dei contratti, senza profili di censura specifici per l’ambito giuslavoristico.

Non è prevista la possibilità di impugnazione per atti di trasferimento di sede o azienda, anche all’estero, ritenuti discriminatori, per età, sesso, convinzioni personali, o di rappresaglia, verso l’attività sindacale, o il rifiuto di eseguire disposizioni in contrasto con le leggi italiane.

Lo Statuto dei Lavoratori prevede (ex art. 15) la nullità degli atti o patti discriminatori, estesa in seguito anche ai dirigenti e alle aziende di qualsiasi dimensione, per il licenziamento e gli altri casi, non comprende la nullità degli atti o patti che limitano concretamente l’esercizio di questi diritti, come la possibilità di azione in giudizio al verificarsi di episodi discriminatori.

Non sono nulle le clasuole compromissorie che derogano i contratti collettivi nazionali di lavoro, o che escludono l’applicazione in azienda di un qualsiasi contratto collettivo.

L’introduzione delle clausole compromissorie ha sollevato questioni di costituzionalità perché i lavoratori sarebbero l’unica categoria di persone distolte dal giudice naturale precostituito per legge, il giudice del lavoro in favore degli arbitri, e al quale è limitata a vita la libertà di azione in giudizio e il diritto di difesa, in merito alle questioni giuslavoristiche.

L’arbitrato può diventare l’unico strumento di risoluzione delle controversie ed è tenuto a decidere secondo equità, nel rispetto dei principi dell’ordinamento.

In questo modo, le decisioni arbitrali diventano una fonte del diritto e della giurisprudenza legittimata all’interpretazione delle norme giuslavoristiche secondo equità, e si riconosce un ruolo così rilevante, proprio in merito alla garanzia del diritto del lavoro al quale la Costituzione dedica una speciale tutela, a una forma di giustizia privata, l’arbitrato, che non è una magistratura, non svolge una funzione giurisdizionale, e non ha nessun riconoscimento nella Carta, non è menzionata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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