La capacità di essere parte e la capacita processuale

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La capacità di essere parte

La capacità di essere parte, non è direttamente contemplata nel codice di procedura civile, ma contiene una disposizione (art. 75 comma 4 c.p.c.) che fa capire indirettamente che tra le condizioni di ammissibilità della causa c’è anche la capacità di essere parte.

La capacità di essere parte è analoga alla capacità giuridica di diritto sostanziale, si acquista per le persone fisiche con la nascita, ed è goduta dalle persone giuridiche (società di capitali), perché ha una personalità giuridica.

 

Ci si potrebbe porre la questione della capacità di essere parte per i soggetti che non sono in possesso della personalità giuridica.

Il legislatore risolve riconoscendo la capacità di essere parte anche soggetti che non hanno la Personalità giuridica, ma solo una mera soggettività.

L’ultimo comma articolo 75 del codice di procedura civile, contempla la capacità processuale:

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Nell’ultimo comma il legislatore indica due soggetti che non sono persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo delle persone delle quali all’articolo 36 del codice civile.

 

Significa che se queste persone possono stare in giudizio per mezzo di soggetti indicati dell’articolo 36, il legislatore presuppone la loro capacità di stare in giudizio, perché se non avessero questa capacità non potrebbero stare in giudizio.

Questa disposizione va interpretata estensivamente a quelle formazioni collettive sprovviste di personalità giuridica (ad es. condominio negli edifici, alle società di persone).

I soci di una Società in nome collettivo o gli associati di una associazione non riconosciuta oppure i singoli condomini non sono parti, ma terzi, nel processo intentato da o contro questi enti.

Se muoiono durante la causa o diventano incapaci di agire il processo non si interrompe, neppure se siano rappresentanti organici dell’ente, subentrerà loro in automatico un altro rappresentante.

Se manchi la capacità di essere parte non c’è nessun rimedio, la domanda è inammissibile e va di sicuro rigettata.

 

La capacità processuale

L’altro presupposto processuale è la capacità processuale (di agire), espressamente prevista dall’articolo 75 del codice di procedura civile.

La Capacità Processuale è detta anche”legitimatio ad processum” , da non confondersi con la lagitimatio ad causam.

La capacità processuale è il corrispondente processuale di quella che è la capacità di agire sul piano sostanziale.

È la capacità di esercitare in modo valido le posizioni giuridiche soggettive che la legge ritaglia per chi è parte nel processo, e di compiere in modo valido gli atti e negozi processuali che la legge prevede siano possibili per le parti”.

Ad esempio rispondere all’interrogatorio, sottoscrivere gli atti processuali.

Di solito per le persone fisiche si acquista con la maggiore età.

 

Il nostro ordinamento prevede una serie di strumenti atti a stabilire se la situazione di incapacità naturale del soggetto sia tale da precludergli la possibilità di esercitare scientemente i propri diritti oppure no.

 

Gli strumenti sono:

Il processo di interdizioni.

Il giudice dovrebbe dire trasmetto gli atti al Pubblico Ministero perché valuti per agire lui per dichiarare l’interdizione.

 

L’incapacità naturale non è ritenuta di per sé considerata causa di lesione della capacità processuale. Più semplice il discorso per le persone giuridiche diverse dalle persone fisiche, entrano in gioco i commi 3 e 4 dell’articolo 75 del codice di procedura civile.

Nel comma 4, le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta, le associazione e i comitati stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate dal codice civile i segretari del sindacato, i segretari dei partiti politici, il presidente del comitato.

 

Se ci fosse un difetto di capacità processuale, nel senso che c’è un soggetto il quale può essere parte ma non si è fatto rappresentare si applica l’articolo 182:

“Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regalo gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza”.

 

Il rappresentante processuale è il soggetto che ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto, chiamato rappresentato, parte del processo.

Il rappresentante non è mai parte formale nel processo.

Parte formale nel processo, colui che pone la domanda o colui nei confronti del quale la domanda è posta è sempre il rappresentato.

 

È sempre nei confronti del rappresentato che si produrranno gli effetti della sentenza che quel processo andrà a decidere.

Questo è un concetto molto importante perché distingue la rappresentanza processuale da un altro istituto (la sostituzione processuale), che ha qualche elemento di connessione con la rappresentanza processuale.

 

Come nell’ambito della rappresentanza nel diritto sostanziale, anche la rappresentanza nell’ambito processuale conosce una distinzione fondamentale.

La distinzione che si distingue dalla fonte o dal titolo del potere rappresentativo):

 

La rappresentanza processuale legale e volontaria

La rappresentanza processuale legale è fonte del potere di agire in nome e per conto del soggetto rappresentato è la legge (ad es, i genitori hanno la rappresentanza processuale ex lege dei minori, così il tutore dell’interdetto).

 

La rappresentanza processuale volontaria, è fonte del potere di agire in nome e per conto del soggetto rappresentato è la volontà del soggetto rappresentato, soggetto che (il rappresentato), non  è esclusivamente completamente capace di intendere e di volere, ma anche perfettamente capace di agire.

I motivi che spingono alla costituzione di questa rappresentanza sono i più vari.

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