La cambiale e i suoi requisiti

Scarica PDF Stampa
La cambiale è un titolo di credito che ha la funzione di rimandare il pagamento di una somma in denaro.

In Italia la disciplina principale è contenuta nella cosiddetta legge cambiaria (Regio Decreto del 14 dicembre 1933, n. 1669).

Natura giuridica della cambiale

La cambiale è un titolo all’ordine, ed è trasferibile con girata.
È un titolo autonomo, non tiene conto del rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all’emissione della cambiale.

È un titolo formale, il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito.
È un titolo completo, le clausole che individuano e regolano il diritto cartolare di credito devono essere contenute nello stesso documento cambiario.

È un titolo esecutivo, se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo e non c’è bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento se l’emittente, nel caso del pagherò, o il trattario, nel caso della cambiale tratta, non paga a scadenza l’effetto.

È un titolo astratto, non dice la causa per la quale è stata emessa la cambiale.
La cambiale si compila su appositi moduli predisposti dall’amministrazione finanziaria, con l’assolvimento dell’obbligo di bollatura.

Quali sono i requisiti della cambiale?

Vale come cambiale anche qualsiasi foglio che presenta i requisiti essenziali.
I requisiti formali sono quelli essenziali e quelli naturali.
Quelli essenziali si hanno quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale.
Essi sono: denominazione di cambiale (vaglia o pagherò cambiario); ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo; indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, cioè il trattario (trattario può essere lo stesso traente);nome del primo beneficiario data della emissione della cambiale; sottoscrizione del traente o emittente.

La mancanza di bollo o parte della cambiale

In mancanza di bollo o in parte la cambiale non può essere protestata si può adire nei confronti del traente o emittente in sede opportuna.
Quelli naturali si hanno quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive.

Essi sono:
scadenza, se manca, la cambiale si considera pagabile a vista, altrimenti le scadenze previste sono a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso
indicazione del luogo di emissione, in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente, in mancanza anche di questo la cambiale è nulla
indicazione del luogo di pagamento, in mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione, è possibile indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).

Se la cambiale non sia validamente bollata o sia bollata in parte, in mancanza di questo requisito, non ha nessun effetto giuridico, non può acquisire la funzione di titolo esecutivo, non può essere oggetto di protesto.

Il titolo privo di alcuni requisiti essenziali non vale come cambiale, ma quando viene richiesto il pagamento.
È possibile riempire la cambiale anche successivamente l’emissione con l’accordo di riempimento.

È necessario che la cambiale all’emissione sia provvista della denominazione “cambiale” e della sottoscrizione dell’emittente.

C’è il rischio che l’accordo di riempimento non venga rispettato, con abusivo riempimento. L’eccezione di abusivo riempimento è un’eccezione personale, non è opponibile al terzo possessore in buona fede.
L’accordo di riempimento decade dopo tre anni dalla sottoscrizione.

La disciplina della circolazione della cambiale ricalca quella dei titoli di credito all’ordine, con alcune particolarità.
Il trasferimento può essere escluso dal traente o dall’emittente, con clausola “non all’ordine”.

In questo caso la cambiale è trasferibile attraverso cessione dei crediti.
La girata deve essere apposta sulla cambiale, può essere in pieno o in bianco.

Deve essere incondizionata.
Anche nella cambiale il possessore in buona fede del titolo prevale acquisendo la cambiale sul legittimo proprietario spossessato.

Il girante risponde come obbligato di regresso.
Le tratte sono spiccate dal traente, che di solito è anche il beneficiario della tratta.
Gli accordi tra le parti possono prevedere che l’importo dell’effetto venga aumentato del costo del bollo, onere pagato dal traente all’atto dell’emissione.

Il bollo, non nonostante non sia un requisito essenziale, garantirà l’esecutività del titolo.
Il valore della tratta quando venga aumentata del valore del bollo, si ottiene con un’operazione computistica detta del sotto mille, moltiplicando il valore base della cambiale per mille e dividendo il valore ottenuto per 988.
L’importo ottenuto è il valore del bollo assolto all’atto dell’emissione, del quale i si chiede rimborso al trattario.

L’accettazione da parte del trattario è sufficiente per dimostrare l’accordo tra le parti.
Possibili errori potrebbero essere dati dall’aumentare la cambiale di un bollo calcolato sul valore iniziale.
La differenza tra il bollo apposto e il bollo dovuto potrebbe creare successivi inconvenienti in relazione all’esecutività del titolo.

Se si voglia determinare il valore di una tratta aumentata del bollo, è assolutamente necessario ricorrere all’operazione computistica del sotto mille.
La questione della cambiale aumentata del bollo non si estende quasi mai ai pagherò perché questi tali effetti sono emessi dal debitore.

La cambiale aumentata del bollo costituisce esempio di traslazione di imposta dal traente al trattario.
La sottoscrizione di cambiali è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione.
Può emettere una cambiale autonomamente il maggiore di età.

Un minore e un interdetto possono assumere obbligazioni cambiarie attraverso un rappresentante legale e previa autorizzazione del giudice.
Per gli inabilitati e i minori emancipati c’è bisogno della firma del curatore “per assistenza” oltre che la firma dell’interessato.

In mancanza il curatore è obbligato personalmente.

Il rappresentante cambiario senza poteri è in deroga al diritto comune obbligato come se avesse firmato in proprio.

Il falso rappresentato può eccepire anche al terzo possessore in buona fede il difetto di rappresentanza.

Ogni obbligato cambiario assume un’obbligazione indipendente dalle altre.

Se l’obbligazione del traente è invalida per falsità della firma, coloro che si sono obbligati successivamente sono obbligati al pagamento della cambiale.

Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore della cambiale stessa.
Esistono due categorie di obbligati cambiari, diretti e di regresso.

L’azione nei confronti di quelli diretti non è subordinata a particolari formalità, l’azione nei confronti di quelli di regresso è subordinata al verificarsi del rifiuto dell’accettazione o del pagamento e alla levata del protesto.

Sono obbligati diretti: emittente, accettante, loro avallanti.
Sono obbligati di regresso:  traente, giranti, loro avallanti, accettante.

Volume consigliato

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento