L’Omicidio stradale è diventato legge dello Stato

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L’Aula del Senato di recente ha detto “si’” al voto di fiducia chiesto dal governo sul disegno di legge per l’omicidio stradale.

La modifica principale contenuta nella legge è l’introduzione dei due reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto stupefacenti e uccide qualcuno, dovrà scontare la pena della reclusione da 5 a 12 anni.

Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni.

In presenza di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni.

È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.

Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato, da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle molto gravi.

Se il colpevole ha un tasso alcolemico sino a 0,8 grammi al litro o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle moto gravi

Se si ha condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente, e un’altra potrà essere conseguita dopo 15 anni (in presenza di omicidio) o 5 anni (in presenza di lesioni).

Nelle situazioni più gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Le chiamano “vittime della strada”, in realtà sono le vittime dei delinquenti della strada, di coloro che “corrono”molto, di coloro che si mettono alla guida ubriachi o sotto l’effetto di droghe, di coloro che si distraggono per rispondere al cellulare e dopo avere investito qualcuno molte volte scappano.

Gli incidenti stradali con lesioni a persone sono quasi duecentomila, tremila gli uccisi, più di duecentocinquantamila i feriti.

Secondo le statistiche, nei primi due mesi di quest’anno gli episodi di pirateria sono stati quasi duecento e nel 20% dei casi l’investitore è risultato sotto l’effetto di alcol e droga.

Nel 2013 55 le vittime tra bambini dai 0 e 14 anni, 63 l’anno successivo. 

Queste le modifiche introdotte nel particolare:

Lesioni stradali

Aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato, da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le molto gravi.

Conducenti mezzi pesanti

L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Fuga del conducente

Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se c’è  la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è diminuita sino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Revoca della patente

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Un’altra patente sarà conseguibile dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Il termine è aumentato nelle ipotesi più’ gravi, se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Raddoppio della prescrizione.

Nel reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta “pesante” e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il Pubblico Ministero potrà chiedere per un’unica volta di prorogare le indagini preliminari.

Le perizie coattive

Il giudice può ordinare anche di ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal Pubblico Ministero.

Questo i caratteri del reato introdotto.

Il dovere di cronaca impone di completare scrivendo quale era la disciplina precedente.

L’articolo 589 del codice penale stabilisce che

“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

L’omicidio colposo si ha quando l’agente provoca la morte di un altro soggetto esclusivamente per colpa, e senza volontà, per imprudenza, imperizia, negligenza, o per inosservanza di leggi e regolamenti, ordini e discipline.

La pena prevista è quella della reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni.

Per le ipotesi previste dal comma e comma 2, la competenza è del Tribunale monocratico mentre per le altre, previste al comma 3, è del Tribunale in sede collegiale e la procedibilità è d’ufficio. L’arresto in flagranza è facoltativo mentre il fermo non è consentito.

E’ prevista l’applicazione delle misure cautelari personali.

In Italia, da diversi anni, le numerose associazioni che si battono contro questa piaga, chiedono che sia istituito il reato di omicidio stradale, e anche modifiche al codice della strada, più controlli e prevenzione.

Spesso si ha notizia di manifestazioni in programma davanti alle prefetture di molte città, sia per ribadire la necessità di queste misure, sia per protestare contro alcune sentenze, il più delle volte pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione che non soddisfano le richieste e le aspettative della collettività.

Dott.ssa Concas Alessandra

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