L’offerta al pubblico di prodotti finanziari

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L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari da poco emessi , e consistein una offerta pubblica di sottoscrizione, o l’acquisto di prodotti finanziari già emessi, e consiste in una offerta pubblica di vendita.

In questa rientra espressione ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti, in modo da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere questi prodotti finanziari, incluso il collocamento attraverso soggetti abilitati (ex art. 1, c.1, lett. t) del TUF).

Il legislatore italiano ha esteso ai “prodotti finanziari” la definizione già riportata nell’art.2.1 lett. d) della direttiva 2003/71/CE, la quale fa riferimento esclusivo agli strumenti finanziari, ampliando in qiesto modo, rispetto alla normativa comunitaria, l’ambito di applicazione degli obblighi previsti in ipotesi di offerta al pubblico di strumenti finanziari anche alle offerte pubbliche di ogni altra forma di investimento di natura finanziaria che viene proposta al pubblico risparmio, ad esclusione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è sottoposta ad una specifica disciplina, contenuta nel Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF e Parte II, Titolo I del Regolamento emittenti, approvato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, rivolta ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni che devono essere fornite ai potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta.

In particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione previsti dalla vigente normativa, l’offerta al pubblico non può essere eseguita se non previa pubblicazione di un prospetto informativo che èdeve essere sottoposto preventivamente all’approvazione dell’autorità competente, che in Italia è la Consob.

L’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non ricorre esclusivamente in casi in specifici espressamente previsti dalla sopra richiamata normativa, ad es. se l’offerta è rivolta ad investitori qualificati, se il controvalore dell’offerta è inferiore ad una certa soglia individuata nel Regolamento emittenti, armonizzati a livello UE, nei quali il legislatore ha ritenuto o che non vi sia un bisogno di protezione pari a quello assicurato dal prospetto informativo ovvero che altri obblighi informativi possano comunque soddisfare tale bisogno di protezione, ad es. con la pubblicazione di un documento che l’autorità competente ritiene equivalente al prospetto.

Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie all’investitore per arrivare ad un giudizio fondato sull’investimento proposto e, quindi, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.

Al diritto degli investitori di essere adeguatamente e correttamente informati, corrispondono specifici obblighi di informazione e di correttezza di comportamento in relazione alle modalità di svolgimento dell’offerta di prodotti finanziari dei soggetti che vi procedono.

I requisiti informativi del prospetto sono armonizzati a livello comunitario dal Regolamento n. 809/2004/CE.

Il Committee of European Securities Regulators, fornisce interpretazioni rivolte ad indirizzare in forma armonizzata la vigilanza delle autorità competenti.

I bilanci di esercizio o consolidati dell’emittente che devono essere riportati nel prospetto, per gli ultimi tre esercizi nel caso di offerta di azioni e per gli ultimi due esercizi per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni, devono essere sottoposti a revisione contabile completa.

In Italia, l’offerta di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo oppure si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio (ex art. 96 del TUF).

Se l’offerta ha per oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il quale prospetto non è disciplinato da questo regolamento, la Consob stabilisce, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, il contenuto del prospetto, e approva il prospetto informativo se, al termine dei controlli svolti, le informazioni in esso contenute risultano complete, coerenti e comprensibili.

Qualunque fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento nel quale è approvato il prospetto e quello nel quale è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

Anche il supplemento per poter essere pubblicato deve prima ottenere l’approvazione dell’autorità competente.

Il prospetto di offerta è valido dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione, purché venga integrato con gli eventuali supplementi.

Il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell’offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE, attraverso notifica da parte della Consob allo Stato membro ospitante dell’atto di approvazione.

Il Prospetto, una volta approvato, è depositato presso la Consob e pubblicato, il prima possibile e non più tardi dell’inizio dell’offerta, con modalità previste dal Regolamento Emittenti ed armonizzate a livello UE.

Prima della pubblicazione del prospetto, l’offerente l’emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto che si riferiscono all’offerta al pubblico purché le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto, la relativa documentazione sia trasmessa alla Consob in contemporanea con la sua diffusione, sia fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo nel quale il pubblico se lo potrà procurare, sia precisato che le intenzioni di acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Nello svolgimento dell’offerta, l’emittente, l’offerente, i collocatori dei prodotti finanziari e coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collocamento con questi soggetti si devono attenere a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta al pubblico e si devono astenere dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni.

Dalla data di richiesta alla Consob dell’approvazione del prospetto, l’emittente, l’offerente, i revisori contabili e i componenti degli organi sociali dell’emittente e dell’offerente, coloro che si trovano in rapporto di controllo e di collocamento con l’offerente, con l’emittente e con chi colloca i prodotti finanziari nonché gli intermediari incaricati del collocamento e coloro che svolgono servizi connessi all’emissione o al collocamento sono soggetti ai poteri di richiesta di informazione della Consob ex artt. 114, commi 5 e 6, e 115 del TUF.

Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’obbligo del prospetto informativo è punito dalla Consob con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e sino a un massimo di due volte il controvalore stesso, e se questo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro. L’applicazione di queste sanzioni, soggette ad un regime di pubblicità al quale provvede la Consob ad eccezione dei casi nei quali la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal TUF nei confronti degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei promotori finanziari nonché l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo in emittenti quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo.

Questa sanzione accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Sono previste ulteriori sanzioni amministrative nel caso di violazione dei requisiti informativi del prospetto e/o degli altri obblighi informativi connessi ad un’offerta al pubblico.

Inoltre, chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, riporti nel prospetto, con l’intenzione di ingannare i relativi destinatari, informazioni false od occulti dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Dott.ssa Concas Alessandra

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