L’interrogatorio di garanzia

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L’interrogatorio di garanzia del quale all’ articolo 294 del c.p.p., è condizione necessaria ai fini della valida applicazione di una qualsiasi misura cautelare ed è eseguito dal giudice procedente nei confronti del destinatario della misura stessa entro un termine perentorio di dieci o cinque giorni giorni dall’esecuzione della misura, a seconda che si tratti della custodia cautelare (cinque giorni) o di altra misura cautelare (dieci giorni).

In seguito all’interrogatorio dell’indagato, il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari.

Il codice impone al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) di depositare immediatamente, insieme all’ordinanza applicativa della misura, anche la richiesta del Pubblico Ministero e gli atti presentati con la stessa.

La Legge 8 agosto 1995 n. 332, ha previsto un terzo correttivo, cioè un avviso di deposito che deve essere notificato al difensore, che ha diritto di esaminare gli atti in cancelleria.

Un quarto correttivo riguarda l’ordine temporale con il quale il Pubblico Ministero e il gip possono, rispettivamente, procedere a interrogare l’indagato.

L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del Pubblico Ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

In paticolare l’art. 294 cpp prevede l’effettuazione dell’interrogatorio di garanzia secondo le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p., da parte del giudice che abbia emessa l’ordinanza cautelare immediatamente e non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, cioè se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, non oltre dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

All’interrogatorio di garanzia assistono il pubblico ministero e il difensore, ai quali va dato avviso della data del compimento dell’atto.

Si tratta di un presidio ineludibile del diritto della difesa dell’indiziato rivolto a chiarire la sussistenza e la permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari delle quali all’at. 274 c.p.p. e la congruenza della misura applicata, e in caso di verifica negativa, alla revoca o alla sostituzione della misura.

Ulteriore norma posta a presidio del corretto esplicarsi del diritto di difesa è quella che stabilisce il divieto di procedere all’interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare da parte del PM prima che il Giudice proceda all’interrogatorio di garanzia, salva la possibilità per il PM di avanzare istanza se l’interrogatorio di garanzia avvenga entro il termine di quarantotto ore dall’esecuzione della misura custodiale.

L’obbligo di procedere con l’interrogatorio di garanzia permane sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Sucessivamente, come confermato dalle Sezioni Unite, le esigenze di tutela dei diritti di difesa che sottendono alla previsione dell’interrogatorio di garanzia recedono di fronte alla possibilità di esplicare i diritti di difesa nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale dove la persona imputata ha, tra l’altro, sempre il diritto di chiedere di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 c.p.p.

L’articolo 294 del codice di procedura penale, rubricato “ interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale”, recita testualmente:

 

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione..

1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare..

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta..

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto..

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato..

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

 

La Rubrica dell’articolo “Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale” è stata sostituita dall’art. 11 l. 8 agosto 1995 n. 332.

Il comma 1 è stato modificato dall’art. 13 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, successivamente dall’art. 11 l. n. 332, (adesso comma 1-bis) e, da ultimo, dall’art. 21 lett. a) d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con modif., in l. 21 aprile 1999, n. 109, e art. 4 d.l. n. 29.

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1999, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, “nella parte nella quale non prevede che sino all’apertura del dibattimento il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere”.

Gli altri commi sono stati inseriti dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1995 n. 332.

Dott.ssa Concas Alessandra

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