L’Interpretazione del Contratto

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L’interpretazione del contratto è quel procedimento al quale è chiamato il giurista ed in particolare il giudice, al fine di attribuire il corretto significato alla pattuizione che intercorre tra le parti e alla determinazione dell’intento pratico perseguito dalle stesse.

La disciplina giuridica dell’interpretazione del contratto è contenuta al Capo IV “Dell’interpretazione del contratto” del Titolo II “Dei contratti in generale” del Libro IV “Delle Obbligazioni” del Codice Civile, dall’articolo 1362 all’articolo 1371.

L’interpretazione del contratto ha l’obiettivo di individuare con precisione gli effetti giuridici dell’accordo raggiunto dalle parti e viene definita come una serie di regole procedimentali attraverso le quali si applicano i criteri che l’interprete deve osservare per attribuire un corretto significato al testo interpretato.

Il senso delle parole o di più frasi, contenute in un contratto, può dare luogo a controversie sul loro effettivo significato, rendendo necessario appurare il significato che i contraenti hanno inteso dare, e per questo è opportuno individuare criteri legali specificamente diretti all’interpretazione dello stesso.

Queste regole, che, come sopra scritto, si trovano nel libro quarto del codice civile agli artt. 1362-1371, hanno come proprio scopo quello di dirigere il procedimento rivolto alla attribuzione di un significato al testo contrattuale.

Le norme dettate per l’interpretazione hanno la natura di precetti giuridici vincolanti.

I destinatari di questa normativa che detta le direttive sono sia il giudice sia coloro che siano interessati agli effetti del contratto che si vuole interpretare, e sono criteri che vincolano le parti, perché dal testo contrattuale deducono i diritti che a loro spettano o le obbligazioni che a loro derivano, e sonocriteri dei quali si avvale il giudice quando è controversa tra le parti l’interpretazione del contratto sul quale è sorta controversia in giudizio.

Il giudice di merito, nelle sue determinazioni, non è vincolato dall’interpretazione o dalla qualificazione che le parti hanno dato o danno al contratto.

A norma degli agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, il contratto si deve interpretare in modo da individuare la comune intenzione delle parti.

L’oggetto dell’interpretazione non è la puntuale ricostruzione storica della volontà degli stipulanti, ma quello che appare oggettivamente voluto che risulti dalla formulazione dello stesso.

Una prima questione riguarda la comprensione di che consista la comune volontà dei contraenti. L’altro aspetto consiste nell’individuare altri criteri, se presenti, ai quali fare ricorso ai fini della qualificazione se la volontà delle parti non sia accertabile o non risulti chiara.

È importante notare che a seconda delle diverse concezioni del contratto, si manifestano diverse posizioni su quale possa essere la diversa ampiezza che spetta all’attività ermeneutica.

In base ad una concezione un tempo dominante, di impronta giusnaturalistica, la cosiddetta dottrina psicologica, si riteneva che il contenuto della comune volontà delle parti che l’interprete doveva accertare consistesse in una volontà in senso psicologico, cioè nella volontà storica delle parti del contratto.

Per individuare la volontà così intesa, il giudice doveva interpretare il negozio con l’aiuto di regole puramente logiche, senza utilizzare norme legali funzionali alla ricostruzione della realtà storica.

Un altro indirizzo teorico, la cosiddetta dottrina obiettiva, individuava la comune intenzione delle parti nel valore oggettivo del contratto, riconoscibile dalle conformi dichiarazioni e condotta delle parti, anche successive alla stipula dello stesso.

Se si ritiene che oggetto dell’interpretazione sia la volontà negoziale, l’attività dell’interprete dovrà essere indirizzata alla ricerca di questo volere interiore, che si manifesta nell’accertamento del fatto psichico, o del percorso psicologico di formazione della volontà.

Al contrario, se si ritiene che l’interpretazione debba interessare prevalentemente il comportamento esteriore, per come si è manifestato nel dato testuale e in ogni manifestazione esterna rilevante, essa tenderà a manifestarsi come un giudizio sul significato esteriore del negozio.

La prima tesi disconosce la realtà sociale dell’accordo, la seconda rischia di sacrificare la reale determinazione delle parti, perché utilizza criteri di valutazione che consentono una visione completamente esterna del contratto.

Secondo una tesi mediana, il significato della comune volontà delle parti, oggetto del procedimento di interpretazione, deve essere ricondotto alla determinazione del senso giuridicamente rilevante della dichiarazione contrattuale, condotta alla stregua della norma giuridica, la quale ha il compito di fissare l’oggetto di questa ricerca.

L’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che l’indagine sulla comune volontà dei contraenti non deve avere come proprio obiettivo la ricerca e verifica dell’integrale intenzione storica posta in essere da ognuno di essi, ma deve tendere a cogliere le rispettive intenzioni che sono amalgamate, andando a formare quella comune volontà che costituisce legge del contratto.

Una parte della dottrina ritiene che la funzione dell’interpretazione vada individuata nella ricerca del significato giuridicamente rilevante, nella costruzione della fattispecie giuridica contrattuale e nega all’interpretazione la funzione di ricostruzione della volontà delle parti come dato storico.

Nella ricerca del significato da attribuire al contratto, in base al fatto che le norme sull’interpretazione hanno natura giuridica, l’interprete che ricorra al loro utilizzo si deve attenere all’ordine gerarchico riconosciuto dalla giurisprudenza e largamente accettato dalla dottrina prevalente.

I criteri d’interpretazione stabiliti dalle norme sono di duplice ordine.

Gli artt. 1362-1365 del codice civile, prevedono quelli che sono definiti criteri di interpretazione soggettiva, perché diretti alla ricerca della comune intenzione delle parti.

Gli artt. 1366-1370 del codice civile, dettano i criteri di interpretazione oggettiva.

Si rifanno al concetto di buona fede o altri criteri che non si riconducono alla comune volontà delle parti.

Questi criteri si attivano se si dovesse avere insuccesso della ricerca della volontà in concreto ed impongono all’interprete di ricercare il significato obiettivo della dichiarazione negoziale.

In termini di priorità, nell’interpretazione del contratto prevalgono i criteri soggettivi rispetto ai criteri di interpretazione oggettiva.

La ricerca del significato del contratto deve iniziare con l’applicazione dei criteri soggettivi contenuti nell’art. 1362 del codice civile, che al comma 1 afferma che “nell’interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole”.

La giurisprudenza di Cassazione, interpretando questa norma, non arriva ad una conclusione univoca sostenendo le seguenti due tesi.

Il primo orientamento ritiene che il senso letterale delle parole è criterio fondamentale e prioritario, pervenendo al risultato secondo il quale dove le espressioni usate nel contratto siano di chiaro ed inequivoco significato, la ricerca della comune volontà debba essere esclusa.

Questo orientamento si rifà all’antico brocardo in claris non fit interpretatio.

Il secondo orientamento ammette che il giudice non può non tenere conto della ricerca della comune intenzione delle parti, rispetto alla quale il senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone come il primo degli strumenti di interpretazione.

Da questo lato angolazione l’ orientamento ritiene che la ricerca della comune intenzione delle parti si può dire conclusa, ma non esclusa, quando le espressione usate siano di chiaro e univoco significato.

Un criterio per individuare, al di là delle parole, la reale intenzione delle parti è dato da una ulteriore direttiva interpretativa, indicata dall’art. 1362 comma 2 del codice civile, secondo la quale si deve valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto.

Sulla base di questo criterio si considera come comportamento anteriore, la corrispondenza che è intercorsa tra le parti durante le trattative o, se si tratta di interpretare un contratto definitivo, si possono trarre delle valide indicazioni dal contratto preliminare, anche se il primo resta l’unica fonte di diritti ed obbligazioni tra le parti.

Per quello che riguarda il comportamento posteriore, può assumere rilievo la condotta posta in essere dalle parti in attuazione del contratto.

Se queste in sede di esecuzione hanno costantemente attribuito un dato significato al negozio, una di esse non potrà successivamente pretendere che le parole del contratto vadano interpretate in maniera diversa.

Gli articoli 1363 – 1365 del codice civile prevedono ulteriori criteri soggettivi.

L’articolo 1363 del codice civile stabilisce che bisogna interpretare le singole clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso dell’atto.

In questo modo la comune volontà delle parti viene accertata considerando il negozio nel suo insieme, e il significato letterale di una parte del contratto può apparire contrario all’intenzione delle parti se la clausola viene letta e interpretata alla luce del regolamento negoziale nel suo insieme.

L’art. 1364 del codice civile prevede che le espressioni usate, comprendano esclusivamente gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

L’art. 1365 del codice civile prevede il caso espresso al fine di fornire un esempio non fa presumere l’esclusione dei casi non espressi.

Quando la volontà delle parti non si possa accertare o non risulti univoca, l’interprete si può avvalere dei criteri di interpretazione previsti dagli artt. 1365 – 1371 del codice civile, detti anche criteri di interpretazione oggettiva.

Secondo l’articolo 1366 del codice civile, l’nterpretazione si deve condurre secondo buona fede, imponendo all’interprete di dare al contratto il significato che gli attribuirebbero i contraenti corretti e leali.

Questo criterio può portare a dare al contratto un significato diverso dal significato testuale delle espressioni che in esso sono contenute, e questo diverso significato è quello che al contratto darebbero le parti se fossero leali e corrette.

In osservanza del principio della conservazione del contratto, il negozio e le clausole in esso contenute, nel dubbio, si devono interpretare nel senso nel quale possono avere qualche effetto, anzi che in quello in base al quale non ne avrebbero nessuno,(ex articolo 1367 del codice civile).

Le clausole ambigue si devono interpretare in conformità degli usi locali, (ex articolo 1368 del cidice civile).

Le espressioni aventi più sensi si interpretano nella maniera maggiormente conforme alla natura del contratto, (ex articolo 1369 del codice civile).

In riferimento alle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, se il loro significato risulti dubbio si interpretano a favore della parte che non le ha apposte, (ex articolo art. 1370 del codice civile).

Se nonostante l’applicazione delle regole esposte, il negozio rimanga oscuro, questo deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso, (ex articolo art. 1371 del codice civile).

Dott.ssa Concas Alessandra

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