L’incidente probatorio, disciplina giuridica e caratteri

Scarica PDF Stampa

L’incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale  previsto e disciplinato dall’articolo 392 del codice di procedura penale, con il quale il pubblico ministero (anche su sollecitazione della persona offesa) e la difesa dell’indagato possono chiedere l’assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento.

E’ un istituto che consente di anticipare rispetto al dibattimento la fase di formazione della prova e di collocarla durante le indagini preliminari.

La tipologia di prove da assumere e le situazioni che consentono di ricorrere a questo strumento sono tassativamente elencate dall’articolo 392 del codice di procedura penale.

Gli organi competenti sono il Giudice delle indagini preliminari (Gip), il Giudice delle udienze preliminari (Gup) e il Giudice dibattimentale, nel pre-dibattimento.

La richiesta di incidente probatorio può essere formulata dal pubblico ministero, anche sollecitato dalla persona offesa, o dall’indagato al Gip o al Gup e deve contenere a pena di inammissibilità:

La prova della quale si chiede l’assunzione, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale

Le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova.

Le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

La richiesta deve essere depositata nella cancelleria del Gip, insieme a eventuali cose o documenti, e notificata da chi l’ha proposta al pubblico ministero e alle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova i quali, entro due giorni, possono “presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate” (ex art. 396 c.p.p.).

Successivamente il giudice può pronunciare:

Ordinanza di accoglimento che deve indicare l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni, le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni, la data dell’udienza” (ex art. 398 c.p.p.) che andrà comunicata insieme all’ora e al luogo nel quale si procederà all’incidente probatorio al pubblico ministero e notificata all’indagato, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata.

Ordinanza di inammissibilità da comunicare immediatamente al pubblico ministero e notificare alle persone interessate.

Ordinanza di respinta da comunicare immediatamente al pubblico ministero e notificare alle persone interessate.

Il sistema giudiziario italiano prevede che le prove raccolte durante la fase delle indagini preliminari (in quella che si chiamava “fase istruttoria”), supervisionata dal Gip, non possano essere utilizzate in seguito nei dibattimenti in aula.

Per diversi motivi, il Pubblico ministero (ma anche la difesa) può chiedere al Gip di potere “congelare” una particolare prova raccolta nella fase preliminare (anche un interrogatorio) per poterla presentare con carattere probatorio nel dibattimento in aula.

Da qui il nome di “incidente (perché si tratta di una eccezione “una tantum” alla norma) probatorio (perché ha valore di prova)”.

Anche se è prescritto durante la fase delle indagini preliminari, non è escluso il suo ricorso nell’udienza preliminare, in questo caso competente è il Gup che procede.

Nella fase predibattimentale, anche se si ha un procedimento simile a norma dell’articolo 467 del codice di procedura penale, tecnicamente non si tratta di incidente probatorio, e il giudice competente è il giudice del dibattimento.

Consiste in un’udienza che si svolge in camera di consiglio (senza la presenza del pubblico), dove le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta attraverso esame incrociato.

I casi nei quali può avere luogo l’incidente probatorio sono indicati dal codice in relazione ai mezzi di prova che possono essere assunti in questa sede.

Alcuni di questi possono essere assunti esclusivamente in presenza dei “casi tassativi di non rinviabilità al dibattimento” previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penal

La testimonianza e il confronto, se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un “grave impedimento” perché non deponga o deponga il falso.

L’esperimento giudiziale e la perizia “breve” aventi in oggetto persone, cose o luoghi il quale stato è soggetto a “modificazione non evitabile”

La perizia di lunga durata, che se disposta durante il dibattimento determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni

La ricognizione se “particolari ragioni d’urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento”.

Ci sono anche mezzi di prova che possono essere assunti su semplice richiesta di parte:

L’esame dell’indagato che debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altru

L’esame dell’imputato (o indagato) connesso o collegato.

Su richiesta del difensore, la testimonianza o l’esame delle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere all’intervista difensiva.

La testimonianza di un minore di sedici anni in procedimenti per delitti di violenza sessuale, tratta di persone o simili.

Lo scopo è quello di consentireil controllo della credibilità della deposizione prima che la memoria del dichiarante subisca deformazioni, poiché a causa della minore età queste possono verificarsi più facilmente.

L’acquisizione della prova con il metodo accusatorio consente che gli atti acquisiti siano utilizzabili in giudizio.

L’esigenza sottesa a questo istituto è quella di evitare che il rinvio dell’acquisizione delle prove sino al dibattimento o ne determini la dispersione o l’inquinamento.
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini (Indagato) possono chiedere al giudice che si proceda con l’incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una persona quando, tra i vari casi, vi sia fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento, o che venga sottoposta a violenza, offerta o promessa di denaro, o altra utilità, per non deporre o deporre il falso, cioè quando, in una delle circostanze indicate, emergano dichiarazioni discordanti nel confronto con persone che hanno reso dichiarazioni al pubblico ministero o in un altro incidente probatorio, oppure quando, in una ricognizione, particolari ragioni di urgenza non consentano di rinviare l’atto al dibattimento.

In determinati casi – ovvero quelli richiamati all’articolo392 del codice di procedura penale (derubricato, casi dell’incidente probatorio), il Legislatore ha stabilito che la prova debba essere assunta prima della celebrazione del processo perché il tempo potrebbe irrimediabilmente comprometterne l’assunzione.
Queste eventualità sono tassativamente elencate dal Legislatore e non posso essere applicate per analogia, dal momento che la sede naturale nella quale gli elementi di prova diventano prove e il processo e non una fase anticipata dello stesso se non in casi del eccezionali.

Le prove assunte nel corso dell’incidente probatorio sono utilizzabili nel corso del dibattimento, ma esclusivamente nei confronti degli imputati i quali difensori erano presenti nel corso dell’incidente probatorio stesso.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento