L’esecuzione penale, definizione e caratter

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Con l’adozione di un provvedimento giurisdizionale di condanna che acquisisce definitività si riconosce, in modo irreversibile, la responsabilità penale dell’autore.

L’esaurimento del processo di cognizione con il conseguente superamento della presunzione di non colpevolezza determina la condizione indispensabile per l’apertura del procedimento diretto all’attuazione di quello che si è deciso con il provvedimento di condanna.

Nonostante sia automatico ricondurre l’esecuzione del comando sanzionatorio alla stretta connessione che esiste tra il binomio “giudizio – condanna”, è anche vero che, per un verso, il giudizio di colpevolezza non rappresenta l’unico epilogo del processo penale e, per altro, che la stessa attivazione del processo è naturalmente fonte di afflizione per il destinatario dell’accertamento penale.

Salvo non si verta nell’ambito cautelare, l’esecutività del provvedimento giurisdizionale presuppone la sua irrevocabilità che, a sua volta, si concretizza con l’esaurimento della giurisdizione di cognizione. La conseguente formazione del giudicato determina la creazione del presupposto necessario per l’apertura della fase esecutiva.

Si tratta di una fase autonoma, perché distinta, rispetto a quella cognitiva, ma, di solito, alla stessa conseguente, dipendendo la forza esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali dalla loro irrevocabilità (ex art. 650 c.p.p.) la quale pretende che un giudizio si sia concretizzato con l’esercizio della funzione giurisdizionale, nel rispetto dell’eventuale ricorso al doppio grado di giurisdizione anche di merito (ex art. 648 c.p.p.).

In estrema sintesi, si può affermare che l’esecuzione penale, così come disciplinata nel libro X del codice di rito, comprende l’attuazione di quei provvedimenti, in capo agli organi, di volta in volta, legittimati, diretti all’attuazione del comando sanzionatorio contenuto nel titolo esecutivo che costituisce la cosa giudicata, alla risoluzione delle questioni attinenti al titolo stesso e al controllo della rispondenza tra contenuto sanzionatorio e scopo rieducativo della pena.

Nell’ambito dei rapporti con autorità giudiziarie straniere, i meccanismi esecutivi conseguono all’attivazione del procedimento di estradizione “attiva”, cioè dall’estero, vale a dire con l’azione di procedure destinate ad ottenere la consegna della persona nei cui confronti la sanzione penale deve essere eseguita.

Nel rispetto dei principi consacrati sia nelle Carte internazionali dei diritti fondamentali sia nella Costituzione italiana, l’esecuzione della sanzione penale deve avvenire secondo modalità idonee a favorire, al suo termine, il reinserimento del condannato nella comunità sociale. In via prioritaria, queste modalità esecutive non possono intaccare la dignità della persona né, pertanto, consistere in trattamenti disumani e degradanti. Nonostante rappresenti l’indefettibile presupposto di qualsiasi società civile, il controllo giurisdizionale in sede sovranazionale ha censurato più volte l’attuale situazione penitenziaria nazionale.

Si allude al fenomeno del “sovraffollamento carcerario”, documentato dall’enorme divario tra la capienza massima e quella effettiva esistente all’interno degli istituti penitenziari, che determina per la Corte europea condizioni di vita ritenute che integrano la violazione della quale all’articolo 3 CEDU.

In ragione della “messa in mora” che consegue alle ultime condanne della Corte europea, il legislatore ha apportato, in via di urgenza, riforme all’ordinamento in grado di incidere efficacemente sul fenomeno, dirette a ridurre l’incidenza della misura coercitiva nel circuito penitenziario, il legislatore ha svolto la sua attività in materia di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive, estendendo l’ambito di azione delle misure alternative alla detenzione, innalzando il limite di pena per l’affidamento in prova a quattro anni (ex art. 47, co. 3-bis, ord. Penit,)e ampliando l’azione della detenzione domiciliare, nonché di liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 dell’Ordinamento Penotenziario, aumentando la detrazione a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. La stessa Cassazione non ha mancato di sottolineare la stretta connessione esistente tra tali istituti e il fenomeno del sovraffollamento.

Il rispetto delle fonti sovranazionali, nel più ampio quadro di cooperazione giudiziaria prevista in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, impone però altri necessari adeguamenti del nostro ordinamento. Se alcuni sono stati soddisfatti in vista del perseguimento degli obiettivi programmati in sede europea, al fine di favorire un’effettiva risocializzazione del condannato con l’esecuzione della condanna nel luogo di residenza, oppure dell’attuazione della Carta dei detenuti, o ancora dell’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, altri adesso non si sono perfezionati, nonostante i solleciti provenienti dai vari organismi sovranazionali

È anche vero che il panorama normativo è diretto a cambiare in modo significativo, a seguito dell’approvazione della delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie (reclusione e arresto domiciliari) e dell’entrata in vigore della riforma riguardante la sospensione del processo con messa alla prova.

Il giudicato è il provvedimento giurisdizionale irrevocabile ed esecutivo determinante l’attivazione dell’esecuzione penale.

La sentenza diviene irrevocabile sia nell’ipotesi nella quale non è ammissibile alcun mezzo di impugnazione ordinario, sia a seguito dell’esperimento dei mezzi di gravame diversi dalla revisione, sia in conseguenza dell’inutile decorso del tempo previsto per proporre il mezzo di impugnazione ordinario o quello stabilito per impugnare l’ordinanza che l’ha dichiarato inammissibile.

Se sia stato depositato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che ha dichiarato inammissibile o ha rigettato il ricorso. L’irrevocabilità del decreto penale di condanna è subordinata alla mancata, tempestiva, presentazione dell’opposizione o dell’impugnazione dell’ordinanza che l’ha dichiarata inammissibile (ex art. 648 c.p.p.).

Non possono assumere il connotato dell’irrevocabilità le sentenze di non luogo a procedere adottate all’esito dell’udienza preliminare, atteso che sono passibili di revoca ai sensi dell’articolo 434 del codice di procedura penale.

Il provvedimento giurisdizionale diventato “cosa giudicata”, perché irrevocabile, acquista forza esecutiva (ex art. 650 c.p.p.) ed è diretto a produrre effetti sia nel giudizio civile o amministrativo di danno (ex artt. 651 e 652 c.p.p.), in quello disciplinare (ex art. 653 c.p.p.) e negli altri giudizi civili o amministrativi (ex art. 654 c.p.p.), nonché in altro processo penale, ai fini della prova di fatto accertato in sentenza (ex art. 238 bis c.p.p.).

Non si deve dimenticare che la condanna con sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del processo all’esito del giudizio definitivo neutralizza l’esecuzione del titolo  e costituisce ora nuovo presupposto per l’istanza di revisione del processo, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 630 del codice di procedura penale.

Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la «rescissione del giudicato» qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (ex art. 625 ter c.p.p.).

In caso di accoglimento, la Cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L’attivazione della fase esecutiva presuppone l’iniziativa dell’ufficio del pubblico ministero e comporta, ove necessitino provvedimenti sul titolo esecutivo e/o sul trattamento penitenziario, l’intervento di specifici organi giurisdizionali.

Come precisato dall’articolo 655 comma 1 del codice di procedura penale, è l’ufficio del pubblico ministero che “determina l’esecuzione dei provvediment”, procedendo “senza ritardo” dopo avere ricevuto dalla cancelleria l’estratto del provvedimento esecutivo.

L’organo legittimato è individuabile sulla scorta del principio generale, secondo il quale l’iniziativa spetta all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, vale a dire quello dell’esecuzione che, a sua volta, come prescritto dall’articolo 665 comma 1 del codice di procedura penale è il giudice che ha deliberato il provvedimento da eseguire.

Dott.ssa Concas Alessandra

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