L’esecuzione forzata, definizione e caratteri

Scarica PDF Stampa

In diritto con l’espressione esecuzione forzata si definisce l’attuazione in via coatta del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore.

Abbiamo due tipi di esecuzione forzata:

Espropriazione forzata, relativa alle obbligazioni pecuniarie, che consiste nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione, in attuazione della garanzia prevista dall’articolo 2740 del codice civile.

Esecuzione forzata in forma specifica, relativa alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare, che consiste nel conseguimento coatto della somma dedotta in prestazione.

Un particolare caso di esecuzione in forma specifica è quello relativo all’obbligo di contrarre, che si attua con una sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto promesso ma non concluso (ex art. 2932 c.c.).

Non ogni obbligazione è sogggetta a esecuzione in forma specifica.

Lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata, e non quelle aventi ad oggetto cose generiche, e le obbligazioni il quale oggetto consiste in un fare fungibile, casi nei quali la realizzazione dell’oggetto dell’obbligazione avviene attraverso terzi, nominati dal giudice.

Le sentenze, i provvedimenti, i titoli esecutivi e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Le scritture private autenticate, limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l’efficacia esecutiva.

Gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.

Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata proponendo l’opposizione all’esecuzione della quale all’articolo 615 del codice di procedura civile.

Competenza

La competenza, in precedenza ripartita tra pretore e tribunale ordinario, per effetto del decreto legislativo relativo, è stata attribuita esclusivamente al tribunale ordinario per ogni specie di esecuzione.

In relazione alla competenza per territorio, è giudice competente il giudice nella quale circoscrizione si trovano le cose mobili o immobili da consegnare o rilasciare, o dove si trova il terzo che deve somme di denaro o cose al debitore esecutato, oppure dove deve essere adempiuto l’obbligo di fare o di non fare.

La natura pubblica o privata del debitore non influisce sui requisti del titolo esecutivo, limitandosi il giudice a controllare la liquidità del credito portato dal titolo.

Il creditore ha un diritto soggettivo per chiedere al giudice ordinario l’esecuzione forzata per espropriazione, se la pubblica amministrazione condannata al pagamento risulta inerte.

I vincoli di bilancio o del Patto di Stabilità sono norme di azione della Pubblica Amministrazione non opponibili ai creditori.

Al contrario, sono patrimonio indisponibile al pignoramento i beni dichiarati non espropriabili dalla legge, le somme e i crediti con vincoli di destinazione per servizi pubblici o per finalità istituzionali disposte per legge o per provvedimento amministrativo

Il decreto legge Pagamenti della Pubblica Amministrazione del 2013, ha esteso la compensazione tra crediti e debiti della Pubblica Amministrazione da e verso aziende ai crediti non prescritti, sicuri, liquidi ed esigibili, laddove in precedenza era limitata ai crediti iscritti a ruolo.

La compensazione consiste nella detrazione da tasse e imposte a fronte dei crediti che le aziende vantano per somministrazione, fornitura e appalti, sia verso lo Stato che verso gli Enti Locali, è gestita in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e i crediti sono certificati dal Ministero dell’Economia, anche nei confronti degli Enti Locali. Dalla compensazione sono escluse le persone fisiche.

Cosa diversa dall’esecuzione in forma specifica è il risarcimento in forma specifica.

Mentre la prima è un mezzo di attuazione del diritto, il secondo è un mezzo per la rimozione diretta dei danni derivanti dall’inadempimento.

Nel codice è prevista anche l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di non fare (ex art, 2933 c.c.).

In realtà si tratta di eseguire forzatamente un obbligo di fare, ad esempio la distruzione di un manufatto abusivo, e in questi casi serve una sentenza che condanni il debitore a rimuovere l’oggetto.

L’secuzione forzata in forma specifica si indica un particolare tipo di esecuzione forzata, allorquando il titolare del diritto che l’esecuzione stessa deve garantire abbia la necessità di ottenere una prestazione specifica che non possa essere sostituita con un adempimento alternativo.

Esistono vari tipi di esecuzione in forma specifica.

Esecuzione forzata per il rilascio o la consegna di beni immobili e/o mobili, nella quale i presupposti sono:

Si deve attendere lo scadere del termine utile per adempiere all’obbligo di restituzione-rilascio fissato nel precetto.

Il titolare del diritto chiama in causa l’ufficiale giudiziario (nel caso di consegna di cose mobili anche oralmente) e lo invita ad attivare la procedura di esecuzione forzata.

Il procedimento è diverso a seconda della tipologia dei beni in oggetto:

In relazione ai beni mobili, l’ufficiale giudiziario si presenta anche senza preavviso ed intima il terzo di presentare i beni oggetto di esecuzione.

Ottenute materialmente le cose oggetto di esecuzione le riconsegna al proprietario o a un suo delegato.

Redige il processo verbale e lo deposita in segreteria affinché il giudice condanni per le spese.

In relazione ai beni immobili, l’ufficiale giudiziario deve dare un preavviso di almeno dieci giorni.

Il giorno prestabilito l’ufficiale si presenta presso l’immobile, utilizza i suoi poteri, anche con le forze dell’ordine, per allontanare i soggetti che occupano l’immobile senza averne titolo.

Mette l’immobile nelle disponibilità del legittimo proprietario esecutante.

Ingiunge di riconoscere il proprietario.

Redige processo verbale e lo consegna in segreteria perché il giudice disponga sulle spese.

Con l’esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare, il creditore si dovrà necessariamente rivolgere all’autorità giudiziaria.

Il titolare del credito di fare o non fare si rivolge al giudice depositando il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice studia la questione, decide come attivarsi per realizzare l’obbligo e nomina l’ufficiale giudiziario, he vigilerà sull’esecuzione, e le persone che devono attivarsi per eseguire la prestazione, ad esempio nominera un’impresa edile se si tratta di demolire un fabbricato.

I soggetti nominati eseguono la prestazione.

Il soggetto esecutante fornisce una lista di spese fatte per eseguire la prestazione.

Il giudice emette un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore che quindi dovrà rifondere le spese sostenute dal creditore per pagare i soggetti nominati dal giudice che hanno eseguito la prestazione di fare/non fare per conto del debitore.

L’esecuzione di prestazioni infungibili o quando è necessaria la collaborazione del debitore, è relativa all’esecuzione che ha in oggetto un particolare tipo di prestazioni, dove la persona del debitore sia insostituibile perché la prestazione è del tipo intuitu personae cioè quando faccia riferimento alla caratteristiche specifiche di un soggetto, ad esempio se il titolo di credito prevede che un determonato cantante canti una canzone non è la stessa cosa che la canti un altro soggetto, per questo è necessario che la prestazione sia adempiuta necessariamente dal debitore relativo.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento