L’Aspetto giuridico dei contratti di compravendita su Internet

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Lavorando in Rete, è necessario il rispetto delle condizioni e presupposti di legittimazione soggettiva all’attività, delle regole che si riferiscono allo svolgimento dell’attività stessa, da parte

del soggetto legittimato, delle regole che si riferiscono oggettivamente al prodotto o al servizio.

Sul primo dei punti sopra evidenziati, per legittimazione soggettiva , dal punto di vista  amministrativo e non da quello civilistico, si intende il possesso, da parte dell’interessato, dei requisiti che la legge richiede perché costui possa svolgere l’attività.

 

Si pensi ad esempio, a colui che intenda svolgere su Internet l’attività di agente di commercio o di mediatore.

La circostanza che questa attività sia svolta “in Rete” non esclude la necessità da parte del soggetto del rispetto della legge 3 maggio 1985, n. 204 (recante la disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio), oppure della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (sulla disciplina della professione di mediatore).

 

In entrambe le fattispecie, è prevista l’obbligatoria iscrizione in un Ruolo pubblico tenuto presso la Camera di commercio territorialmente competente, nonché uno stringente regime di incompatibilità, con la salvaguardia di un sistema di sanzioni amministrative e, per i mediatori, anche di natura penale.

 

Non c’è nessuna ragione per ritenere che lo svolgimento attraverso Internet dell’attività di agente di commercio o di mediatore non debba essere preceduta, esistendone i presupposti, dall’obbligatoria iscrizione nei rispettivi ruoli.

 

In riferimento al secondo punto sopra evidenziato, cioè il rispetto delle regole che si riferiscono allo svolgimento dell’attività stessa, queste, restando all’esempio degli agenti di commercio e dei mediatori, sono disegnate dal codice civile, rispettivamente, agli artt. 1742-1753 e 1754-1756.

 

In riferimento alle regole che si riferiscono oggettivamente al prodotto o al servizio, si deve ricordare che l’attività di vendita, oppure di prestazione di servizi può comportare la sottoposizione di alcune regole che si riferiescono allo stesso prodotto o al servizio, come, le regole particolari per la vendita di armi da fuoco.

 

Un chiaro esempio sono, ad esempio, le disposizioni relative agli obblighi specifici posti in capo al mediatore professionale in affari su merci, dei quali all’art. 1760 del codice civile.

Si deve poi definire cosa si debba intendere per “commercio elettronico” ai fini delle disposizioni contenute nella normativa applicabile.

 

Una prima indicazione per questa individuazione ci viene fornita dalla Commissione UE che, nella Comunicazione “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico” , definisce il “commercio elettronico” come “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse come a commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di azioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni” 35.

 

La definizione offre, anche se nella sua eccessiva ampiezza, un primo significativo elemento, il commercio elettronico non è solo quello relativo agli scambi realizzati tra computers collegati in una rete telematica (come Internet), ma alle fattispecie che implicano l’adozione di strumentazioni elettroniche, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure seguite, si pensi al videotext, alle televendite in radiodiffusione, alle applicazioni su reti “proprietarie” pubbliche o private (reti chiuse di impresa, circuiti bancari), nonché alle c.d. offerte off-line, per es. tramite cataloghi su CD-Rom.

 

Un’altra indicazione che si può ravvisare dall’approccio descrittivo del legislatore comunitario consiste nel fatto che il commercio elettronico non si esaurisce nello strumento utile per il contatto tra fornitore e compratore, ma si estende a tutte le fasi della distribuzione (eccettuata la consegna che, se si tratta di beni materiali, avverrà attraerso i consueti canali), dalla ricerca del potenziale compratore, alla fase della trattativa e negoziazione, alla stipulazione del contratto, al pagamento dei prodotti o servizi acquistati e, nel caso di vendita di beni immobili.

 

Nella concezione di “commercio” consegnata dalla nostra tradizione della legislazione commerciale, come più avanti vedremo, si fa riferimento al rapporto intercorrente tra una impresa ed un’altra impresa (commercio all’ingrosso) oppure tra un’impresa ed un consumatore finale (commercio al dettaglio), nella descrittiva dell’Esecutivo comunitario si individuano come fattispecie di “commercio elettronico” anche quelle intercorrenti tra e con la pubblica amministrazione, a significare la trasformazione dei rapporti di matrice pubblicistica e delle regole di diritto privato.

 

In riferimento al documento informatico, munito dei requisiti previsti dallo specifico Regolamento, soddisfa il requisito legale della forma scritta.

Per potere conseguire la stessa efficacia della scrittura privata, connotata dall’apposizione in calce allo scritto della sottoscrizione, il regolamento prevede il meccanismo della firma digitale, basata su un sistema di crittografia a doppia chiave asimmetrica di cifratura, in grado di assolvere alle seguenti funzioni, autenticazione, intesa come processo in forza del quale il destinatario di un messaggio digitale ha la certezza della identità del mittente; integrità del documento; segretezza, riferito al contenuto del messaggio trasmesso che può essere conosciuto solo dal legittimo destinatario; non ripudiabilità da parte del sottoscrittore.

 

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l’efficacia della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 codice civile, cioè fa “piena prova, sino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta, se colui contro cui la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, oppure se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

 

Sul fronte delle regole applicabili a questa modalità di contrattazione, lo specifico Regolamento non è particolarmente esaustivo, limitandosi ad affermare che “si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50”, che disciplina la vendita effettuata fuori dei locali commerciali, con le regole che saranno esaminate al par. 9.5.

 

Il rinvio al decreto legislativo n. 50/92 non significa  che nel nostro ordinamento non esistono altre regole applicabili al commercio elettronico, a cominciare da quelle contenute nel codice civile ed in altre discipline speciali che, se del caso, con i dovuti “adattamenti” interpretativi legati alla realtà informatica e telematica.

 

La definizione di commercio e le regole contenute nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 114/98.

Il commercio e il commercio elettronico Innanzitutto, punto di partenza necessario del commercio elettronico è una ricognizione sul fronte amministrativo, cioè verificare se esistono delle autorizzazioni per i soggetti che intendono vendere su Internet.

 

Il nostro ordinamento impiega l’espressione “commercio elettronico” esclusivamente all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (che reca la riforma della disciplina del commercio, conosciuto anche come “Decreto Bersani”),  laddove prevede, a carico del Ministero dell’Industria, il compimento di azioni rivolte a promuovere l’introduzione e l’uso del commercio elettronico senza, però, che sia data nessuna ulteriore indicazione circa i confini giuridici di questa forma di commercio o sulle disposizioni che a esso si possono riferire.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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