Intraprendere un’attività commerciale rovinosa da parte di uno dei coniugi non è causa di addebito della separazione

Redazione 12/07/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 17199 dell’11 luglio 2013 i giudici di legittimità hanno sottolineato l’assenza di responsabilità nei casi in cui il coniuge insiste per intraprendere un’attività commerciale e poi fallisce, e ciò è causa di contrasti in famiglia.

Nel caso di specie è stata esclusa l’addebitabilità della separazione alla moglie nonostante il motivo della crisi coniugale fosse stato proprio la decisione della donna di intraprendere un’attività commerciale poi andata male. Per i giudici di Piazza Cavour non è possibile ravvisare forma di colpa alcuna nel comportamento della donna, specie se prima di dedicarsi alla carriera aveva assolto i suoi doveri di cura ed assistenza della famiglia.

Infatti è in ogni caso legittima l’aspirazione della donna a palesare la propria responsabilità sul piano economico-sociale, anche se gli altri membri della famiglia non sono d’accordo.

Osserva infatti, sul punto, la Corte suprema di legittimità: «non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l’altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi a un’attività lavorativa retribuita o a un’altra occupazione più o meno remunerativa e impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell’ambito strettamente domestico, purchè tale decisione non comporti una violazione dell’ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l’indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l’unità della famiglia, in quanto incompatibile con l’adempimento dei fondamentali dovere coniugali e familiari».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento