Indennità covid: le novità introdotte dal decreto Rilancio

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Il decreto Rilancio ha previsto la proroga per i mesi di aprile e maggio delle indennità Covid-19.

L’Istituto, con la circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66, fornisce istruzioni amministrative in merito alla proroga, indica i termini di presentazione delle domande, le modalità di erogazione delle indennità e le nuove categorie di beneficiari.

Il beneficio economico erogato dall’INPS è riconosciuto ai soggetti che hanno già fruito per il mese di marzo 2020 della misura a sostegno del reddito:

  • liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori che hanno già presentato la domanda e percepito il beneficio non devono presentare una nuova domanda per il mese di aprile 2020.

Devono, invece, presentare domanda le seguenti categorie:

  • i lavoratori dello spettacolo di cui al punto 2) del paragrafo 5 della circolare;
  • i lavoratori che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, come specificato in materia di incumulabilità delle indennità in oggetto.

Per ciò che riguarda i liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata, la norma prevede quale requisito che i lavoratori abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. I lavoratori sono chiamati ad autocertificare il possesso di tale requisito e l’INPS opera una verifica del rispetto dei requisiti attraverso l’Agenzia delle entrate. La circolare INPS 6 luglio 2020, n. 80 fornisce le istruzioni amministrative e contabili per le indennità Covid-19 destinate ai lavoratori somministrati, per i mesi di aprile e maggio 2020, e ai liberi professionisti, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori stagionali, per maggio 2020.

La circolare descrive, inoltre, la modalità di presentazione della domanda di indennità. I collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori stagionali che hanno già richiesto e ottenuto l’indennità per marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione della misura per la mensilità di maggio.

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Indennità Covid-19: compatibilità e incompatibilità

L’indennità Covid-19 è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità mentre è incompatibile con il Reddito di Emergenza (REM). Per il mese di aprile i percettori di Reddito di Cittadinanza possono chiedere un’integrazione all’assegno che già percepiscono.

I titolari di Reddito di Cittadinanza possono beneficiare dell’integrazione dell’assegno fino al raggiungimento dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.

Lavoratori stagionali, intermittenti e occasionali

La circolare INPS 29 maggio 2020, n. 67 fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte per marzo 2020 dal decreto Cura Italia e prorogate per aprile e maggio dal successivo decreto Rilancio.

Le categorie di lavoratori interessate sono quelle dei dipendenti e degli autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia.
In particolare, i lavoratori destinatari del beneficio economico sono:

  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti, sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità;
  • lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità Covid-19 è pari a 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio e si richiede online tramite il servizio dedicato.

Indennità Covid-19: turismo e stabilimenti termali

Il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ha introdotto l’indennità Covid-19 per i lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Con la circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94, l’Istituto indica i beneficiari e i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

I lavoratori devono presentare la domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online o le altre modalità specificate nella circolare.

La misura di sostegno è stata introdotta dal decreto interministeriale del 13 luglio 2020 per supportare i lavoratori dipendenti a tempo determinato in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica.

Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial (pdf 1MB) previsto per le altre indennità Covid-19 (Bonus 600 euro).

Professionisti non iscritti alla Gestione Separata al 23 febbraio 2020

Il bonus di 600 euro, introdotto dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e prorogato dal decreto Rilancio, è rivolto ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata.

L’Istituto ha analizzato la problematica relativa ai professionisti che non risultavano iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, pur avendo inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio attività e quindi aperto la partiva IVA con decorrenza precedente al 23 febbraio 2020.

L’INPS ha risolto la questione nel modo seguente:

  • per i professionisti che hanno aperto la partita IVA con decorrenza antecedente l’anno di imposta 2019, in presenza di iscrizione tardiva alla Gestione Separata (quindi, dopo il 23 febbraio 2020 e con effetto retroattivo), al fine di evitare comportamenti fraudolenti, l’istanza di riesame sarà accolta purché il contribuente abbia regolarmente compilato il quadro RR – Sezione II della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all’inizio dell’attività;
  • per coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all’Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9) dalla quale risulti l’inizio dell’attività antecedente al 23 febbraio 2020.

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