Inaugurazione dell’anno giudiziario 2023

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L’anno giudiziario 2023 verrà inaugurato il 26 gennaio presso la Suprema Corte di Cassazione e il 28 gennaio presso le 26 Corti di Appello.
Con la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2005 è stata modificata la cerimonia d’inaugurazione.
A partire dal 2006, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere, sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle misure per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, come prevede l’articolo 110 della Costituzione, per l’anno in corso.

Indice

1. La definizione di anno giudiziario

L’Anno giudiziario, nell’ordinamento giudiziario italiano, è il periodo di tempo, che corrisponde all’anno solare, nel quale viene scandito lo svolgimento dell’attività giudiziaria, attraverso la fissazione del cosiddetto calendario giudiziario.
Le modalità di svolgimento della cerimonia sono state modificate di recente.
Sino al 2005, per ogni anno giudiziario, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e il Ministro della giustizia pronunciavano davanti al Presidente della Repubblica e alle altre autorità presenti una relazione generale sull’amministrazione della giustizia.
Allo stesso modo, i procuratori generali presso ognuna delle Corti d’Appello comunicavano al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della giustizia la relazione per il proprio distretto, in conformità all’articolo 86 del Regio Decreto n. 12/1941, più volte modificato negli anni.
Dal 2006, a seguito di una modifica normativa, il Ministro della giustizia rende direttamente comunicazioni al Parlamento, sull’amministrazione della giustizia nell’anno appena trascorso e sulle misure per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi che s’intende attuare nell’anno che inizia.
Successivamente si riuniscono in forma pubblica e solenne, vale a dire, con la partecipazione di ogni sezione, i procuratori generali, i magistrati delle procure generali e i rappresentanti dell’Avvocatura dello Stato, prima la Suprema Corte di Cassazione e a seguire le Corti d’Appello per ascoltare la relazione generale del Primo Presidente della Corte di cassazione e le relazioni per i singoli distretti dei Presidenti di Corte d’Appello, poi si passa ai discorsi, facoltativi, dei Procuratori generali e dei rappresentanti dell’Avvocatura dello Stato.

2. Le caratteristiche

L’inizio dell’Anno giudiziario viene celebrato con apposite cerimonie solenni, nelle quali i magistrati indossano le toghe cerimoniali di colore rosso e bordate di ermellino, presso la Suprema Corte di Cassazione e presso le Corti d’appello dei distretti giudiziari italiani.
Le cerimonie inaugurali sono occasione di prolusioni dei massimi esponenti dell’ordine giudiziario in relazione all0o stato dell’amministrazione della giustizia nel territorio di competenza.
In questo senso assume particolare rilevanza l’inaugurazione dell’Anno giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione, che precede di un giorno quelle presso i distretti giudiziari, e che si svolge alla presenza del Presidente della Repubblica.
Anche i Giudici Speciali, come la magistratura amministrativa e quella contabile, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e la magistratura militare, hanno una propria cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario, che si svolge secondo modalità e con contenuti analoghi a quelli degli organi della magistratura ordinaria.

3. La cerimonia

La cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica.
La Suprema Corte di Cassazione e le Corti d’Appello si riuniscono successivamente in forma pubblica e solenne, vale a dire, devono partecipare le varie sezioni, i procuratori generali, i magistrati delle procure generali e i rappresentanti dell’Avvocatura, per ascoltare la relazione generale del Primo Presidente della Corte di Cassazione e le relazioni per i singoli distretti dei Presidenti di Corte d’Appello.
Essendo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario occasione di pubblico dibattito sull’amministrazione della giustizia, possono partecipare i rappresentanti degli organi istituzionali, vale a dire, titolari di pubblici poteri, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’Avvocatura. Questo è quello che prevede l’articolo 2, comma 29, della legge n. 150/ 2005.

Dott.ssa Concas Alessandra

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