Inammissibile per il marito compensare il mantenimento con i crediti verso la ex moglie

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La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 10/03/ 2020 n. 9553, ha negato la possibilità di compensare il diritto di credito della ex moglie al mantenimento con quello vantato dal marito nei confronti della donna.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre ed ex marito, condannato in primo grado e in appello per violazione degli obblighi di assistenza familiare art 570 c.p.).

Al fine di difendersi l’uomo ha prodotto una documentazione che lascerebbe intendere la volontà della ex moglie di compensare il diritto di credito al mantenimento vantato, con un suo debito nei confronti del marito.

I Supremi Giudici, leggendo la documentazione non sono arrivati alle stesse conclusioni.

Hanno chiarito che si deve distinguere il profilo civilistico da quello penalistico, perché non è possibile compensare le somme dovute per il mantenimento con importi che hanno altra natura.

Il dovere primario dell’obbligato è quello di sopperire allo stato di bisogno di moglie e figli.

Prima di addentrarci nella questione scriviamo qualcosa sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è disciplinato all’articolo 570 del codice penale.

Il reato in questione, consta di tre distinte figure delittuose, in rapporto di reciproca autonomia, a difesa dell’istituzione matrimoniale e dei vincoli di solidarietà che l’ordinamento riconnette ad essa.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 570 è il più controverso, e forse il meno applicato.

La norma evidenzia un “generico dovere di assistenza” nei confronti di coniuge e figli minori, colpendo colui o colei che “abbandonando il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge”.

Sembra abbastanza evidente la poca determinatezza del comportamento criminoso, dove il Legislatore richiama il concetto di “ordine e morale delle famiglie” non specificando il contenuto degli “obblighi di assistenza”.

Di sicuro è obsoleto il sanzionamento penale dell’abbandono del domicilio domestico, che in passato andava sotto il nome di “abbandono del tetto coniugale”.

Meno impegnativa l’interpretazione e l’applicazione del contenuto del comma 2 dello stesso articolo, di natura economica.

Chi malversa o dilapida i beni del coniuge o figlio minore.

Chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua (del coniuge) colpa.

Ritornando ai fatti in questione.

La decisione della Corte di Appello

La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei quali all’articolo 570 del codice penale.

Il ricorso in Cassazione da parte dell’uomo

L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i motivi riportati di seguito.

Con il primo motivo lamenta l’omessa assunzione di una prova decisiva, oppure lo scambio di

e mail e atti giudiziari tra i coniugi dai quali risulta che il marito vanta dei diritti di credito nei confronti della ex moglie in relazione a dei titoli esecutivi, che la Corte ha ritenuto irrilevanti.

Con il secondo l’imputato ha evidenziato il fatto che non sia stata considerata un’altra prova decisiva da dove risulti che la compensazione tra assegno di mantenimento e crediti vantati dal marito è stata richiesta da sua moglie e non da lui.

I crediti di mantenimento del caso in questione non sono uguali a quelli alimentari, di conseguenza, non agisce il divieto se la compensazione viene posta in essere dal beneficiario della misura.

Non cambiano le conclusioni per l’assegno di mantenimento dovuto ai figli minorenni.

L’imputato esclude lo stato di bisogno della ex moglie e chiede che si accerti la reale necessità anche dei figli minori.

Con il terzo motivo contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, perché la Corte ha sbagliato nel riconoscere l’intento doloso, in contrasto con il riconoscimento della costante frequentazione dei figli, che aveva come fine quello di tenere con se anche il figlio maggiorenne.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9553/2020 ha dichiarato il ricorso inammissibile.

I primi due motivi, considerati insieme sono palesemente infondati.

Al contrario di quello che l’imputato ha sostenuto, la richiesta di compensazione dei crediti vantati dalla moglie per il mantenimento e quelli esigibili dal marito sia stata avanzata dalla donna, non risulta dallo scambio delle e ma.

L’imputato non ha neanche indicato i passi delle dichiarazioni dei testimoni che confermerebbero la sua versione.

Nel caso questione si deve distinguere l’aspetto civilistico che prevede l’obbligo di versare le somme dovute a titolo di mantenimento da quello penalistico che punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari.

Nel secondo caso, diverse sentenze della Cassazione hanno stabilito che il soggetto obbligato non può opporre a titolo di compensazione un suo diritto di credito verso chi ne ha diritto per escludere il reato del quale all’articolo 570 del codice penale.

Il dovere primario di un padre e di un ex marito è di provvedere allo stato di bisogno dei figli minori e della ex moglie.

Non è vero che la ex moglie non sia in stato di bisogno.

Lo provano i documenti da lei prodotti e gli atti dai quali rileva il pignoramento di un terzo dello stipendio della donna al fine di pagare il mutuo, la richiesta di un anticipo del T.F.R al datore di lavoro, il riscatto di una polizza assicurativa e la vendita di oggetti in oro, mentre si deve presumere lo stato di bisogno dei figli minori.

Sul terzo motivo del ricorso la Cassazione ribadisce che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei quali all’articolo 570 del codice penale comma 2 n. 2 è a dolo generico.

Non ci deve essere la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza perché si possa considerare integrato, come nel caso in questione, si deve ritenere provata la consapevolezza di privare la ex moglie e la figlia dei mezzi relativi alla loro sussistenza.

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