In una S.r.l. la responsabilità è davvero sempre limitata?

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Le vicende relative alla responsabilità limitata sono molto delicate.

Esistono dei casi nei quali la responsabilità patrimoniale limitata delle S.r.l. fa sorgere delle responsabilità personali a carico dei soci o degli amministratori.

A questo proposito ci si chiede quando il socio risponda con il suo patrimonio.

In questo articolo cercheremo di spiegare quando in una società a responsabilità limitata i beni personali dei soci sono a rischio e quando non lo sono.

Prima però è meglio chiarire che cosa s’intende in modo esatto per “responsabilità patrimoniale”.

Indice

  1. In che cosa consiste la responsabilità patrimoniale?
  2. La responsabilità limitata
  3. La commistione dei patrimoni tra società e i singoli soci
  4. Le operazioni contabili di aggiustamento

1. In che cosa consiste la responsabilità patrimoniale?

Si possono distinguere due tipi di responsabilità patrimoniale.

La responsabilità patrimoniale universale e la responsabilità limitata.

La responsabilità patrimoniale universale, ricorre spesso nelle ditte individuali e nelle società di persone.

Si configura come una responsabilità illimitata alle obbligazioni dell’impresa.

Quando la società o la ditta non sia in grado di provvedere agli obblighi presi nei confronti dei fornitori o dei creditori, la persona fisica risponderà in modo illimitato con il suo patrimonio personale.

La responsabilità limitata delle S.r.l. protegge il capitale personale.

Questo è possibile perché una S.r.l. costituisce un soggetto giuridico a sé stante, al quale verranno imputate le obbligazioni sociali e sul quale i creditori si potranno rivalere.

Un simile tipo di società di capitali permette di scongiurare la commistione tra il patrimonio personale dei soci e il patrimonio del soggetto giuridico, vale a dire, della società.

In alcuni casi questa commistione si verifica anche nelle società a responsabilità limitata e si ha una una responsabilità di tipo personale allargato.

2. La responsabilità limitata

La responsabilità limitata non lo è esclusivamente in relazione al capitale investito in una società, ma anche a quello che si è promesso di investire.

Quando si costituisce una S.r.l. si sottoscrive un capitale sociale.

È obbligatorio che almeno il 25% della sottoscrizione venga versato in contanti.

Rappresentano un’eccezione le società unipersonali, per le quali l’ammontare complessivo viene versato in un’unica quota.

Ammettiamo il caso che ci siano due soci al 50% e che il capitale sociale della S.r.l. corrisponda a 10 mila euro.

Ogni socio si impegna a sottoscrivere un capitale sociale pari a 5.000 euro.

Al momento della costituzione della società, i due soci non sono obbligati a versare i 5 mila euro a testa richiesti, perché la legge permette un versamento minimo pari al 25% del capitale sociale.

Quando i soci si recano dal notaio per la costituzione della società, si possono limitare a versare 2.500 euro sulla somma dei 10.000.

Questo non significa che la loro responsabilità è limitata a 2500 euro.

I soci hanno sottoscritto un capitale sociale di 10 mila euro e sono tenuti a versare ancora 7.500 euro.

La società o l’amministratore possono sollecitare i soci al versamento della somma che resta per fare fronte alle obbligazioni sociali, nel “richiamo del capitale sottoscritto”.

Questa sottoscrizione si ripete ogni volta che i soci procedono a un aumento di capitale.

Per effettuare un aumento di capitale però si deve avere prima completato i versamenti che, nell’esempio ammontano a 10 mila euro.

In un momento successivo i soci possono versare un altro 25% sull’intera somma dell’aumento di capitale.

La società, da parte sua, ha un’altra volta la facoltà di richiamare il restate.

3. La commistione dei patrimoni tra società e i singoli soci

Il secondo caso di commistione dei patrimoni tra la società e i singoli soci si verifica quando si ricorre al credito bancario.

È molto difficile, soprattutto nelle S.r.l. caratterizzate da piccole dimensioni, che la banca non richieda una fideiussione personale.

Quando con una S.r.l. si accede a un prestito bancario, la banca chiede personalmente la fideiussione, vale a dire, una garanzia da parte dei singoli soci.

Se la società non dovesse pagare le rate del finanziamento del mutuo, scatterà l’immediata richiesta di soldi ai soci garanti da parte della banca.

Il rapporto di fideiussione non è un rapporto societario, ma un rapporto di tipo privato tra il singolo socio e la banca.

Si tratta di una specie di triangolo giuridico tra socio, banca e società, nel quale è il socio amministratore, in ultima istanza, a rispondere personalmente del mancato pagamento di quel singolo debito.

Si deve tenere presente che il socio, in caso di fallimento della società, non è tenuto a coprire i debiti che sono stati generati da parte della società, ma esclusivamente a restituire il singolo debito rimasto in sospeso con l’ente bancario.

4. Le operazioni contabili di aggiustamento

Il terzo e ultimo caso si verifica quando ci sono operazioni contabili di aggiustamento.

A questo proposito, si può pensare a una società di piccole dimensioni.

In questo genere di realtà sociale di solito la contabilità è seguita ogni giorno, ogni mese o persino ogni trimestre, a volte.

Succede con molta frequenza che si verifichino delle situazioni di rilevazione contabile che portano, ad esempio a una cassa molto elevata, allo spostamento di poste in favore di crediti verso i soci, a situazioni di utilizzo di riserve.

Queste operazioni contabili di aggiustamento, che di solito vengono effettuate per fare quadrare il bilancio, determinano delle anomalie contabili che fanno in modo che in caso di fallimento o di vendita della società, gli amministratori che arrivano si possano rivalere sul patrimonio personale dei vecchi soci, chiedendo loro di restituire o rifondere il capitale che manca alla società.

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