In che modo tutelare il tetto coniugale impedendo che in seguito a separazione e in presenza di figli vada all’ex moglie

Scarica PDF Stampa
Ci si è chiesti se quando una coppia decide di sposarsi e successivamente di procedere al divorzio, ci sia un modo per evitare che la casa finisca all’ex moglie, tutelandola da un eventuale provvedimento di assegnazione del giudice.

Se la coppia dovesse avere avuto uno o più figli, il giudice riconosce il diritto di abitazione al genitore con il quale la prole abita, che di solito è la madre.

Si procede in questo modo per tutelare i figli, consentendo loro di non subire altri traumi, che deriverebbero dal trasferimento, aggiungendosi a quello subito a causa della disgregazione del nucleo familiare.

Da qui deriva la paura di molti uomini di acquistare un immobile sapendo che, se le con la moglie non  dovesse andare bene, i soldi investiti nell’abitazione andrebbero persi, per il fatto che il genitore convivente ha il diritto di continuare a vivere con i figli nella casa coniugale se questi non vanno a stare altrove o sino a quando non diventano economicamente indipendenti.

A questo proposito, sono state fatte delle domande comuni relative alla circostanza che la separazione dei beni possa essere una tutela per evitare che la casa coniugale finisca all’ex moglie, oppure, se il fatto di non sposarsi e di andare a convivere possa evitare che il giudice assegni la casa dell’uomo alla donna.

In questa sede cercheremo di fare il punto della situazione.

Scrivendo se la sia possibile la tutela della casa coniugale, nonostante sia un procedimento complicato.

In quali circostanze viene assegnata la casa coniugale

La casa coniugale, vale a dire quella dove la coppia ha vissuto facendone la sua dimora abituale, viene assegnata dal giudice al genitore presso il quale i figli vengono collocati a seguito della separazione e del divorzio.

Il provvedimento del Tribunale viene emesso indipendentemente da quale sia la proprietà dell’immobile che potrebbe essere per intero dell’altro coniuge oppure potrebbe essere in comproprietà.

Anche la presenza di un mutuo cointestato non modifica la questione.

La casa va a finire sempre a chi va a vivere con i figli anche se non ne è proprietario, e sempre che la persona lo voglia.

Se il genitore “collocatario”, vale a dire quello che prende la gestione dei figli, dovesse decidere di andare a vivere altrove, ad esempio, in un’altra città oppure in un’altra abitazione, perde il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale.

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale spetta anche se l’immobile è in affitto.

In presenza di simili circostanze, avviene un subentro nel contratto di locazione.

Le condizioni per ottenere il diritto di abitazione sono che la coppia abbia avuto almeno un figlio e che lo stesso non sia autonomo dal lato economico.

La tutela della casa coniugale in caso di separazione o divorzio

Un modo per tutelare la casa coniugale impedendo che la stessa vada all’ex moglie esiste.

Non consiste né nella separazione dei beni, né nel fatto di non sposarsi e andare a convivere, perché l’assegnazione della casa coniugale non è una conseguenza della comunione dei beni, ma è una forma di tutela nei confronti della prole.

Se la coppia ha figli verrà riconosciuto il diritto di abitazione al genitore collocatario.

In presenza di figli autosufficienti, sposati o che abitano per conto loro, non ci può essere nessuna assegnazione della casa.

La casa coniugale può essere assegnata all’ex moglie anche se la coppia scelga il regime di separazione dei beni.

L’assegnazione della casa coniugale consegue anche se la coppia non sia sposata ma convivente, la cosiddetta coppia di fatto.

Questo accade perché, secondo la Suprema Corte di Cassazione, le coppie unite dal matrimonio e quelle che convivono, in relazione alla tutela della prole sono equiparabili.

Se ci sono altre circostanze, ad esempio, acquistare la casa e intestarla a un genitore, per farsi riconoscere dallo stesso un comodato gratuito per abitare all’interno sia una valida soluzione. Succede però esclusivamente se il contratto di comodato viene redatto per iscritto, registrato e con data di scadenza.

Se non è stata fissata la scadenza, il giudice può assegnare all’ex moglie anche la casa di proprietà dei suoceri e dagli stessi prestata al figlio.

Il modo per tutelare la casa coniugale è diverso da questi due sistemi che spesso vengono ritenuti dei validi espedienti.

In che modo non fare andare la casa all’ex moglie

Il giudice può assegnare al genitore collocatario dei figli esclusivamente la casa coniugale, vale a dire quella nella quale la famiglia ha abitato in modo abituale sino a quando era unita.

Si tratta del luogo nel quale il nucleo familiare ha abitato per gran parte dell’anno, dove ha fissato il suo centro di interessi e le sue abitudini quotidiane.

Il giudice non potrebbe mai assegnare all’ex moglie la casa al mare oppure quella in montagna, né quella destinata ad essere utilizzata per fare un investimento, perché data in affitto.

Un modo per “custodire” la casa coniugale esiste, ed è quello di non abitare nell’immobile che si vuole tutelare.

Ad esempio, un uomo proprietario di una casa, che abbia investito i suoi risparmi nell’acquisto dello stesso immobile, dovrebbe evitare di fissarvi la dimora propria e della propria famiglia.

Lo potrebbe mettere a reddito e andare a vivere altrove con la moglie e con i figli, eventualmente in affitto.

Volume consigliato

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento