Impugnazioni nel processo penale

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Le impugnazioni sono disciplinate nel libro IX del codice di procedura penale.
Costituiscono un rimedio giuridico che l’ordinamento offre alle parti processuali per rimuovere l’esito di un provvedimento del giudice che considerano errato, rilevandone i vizi di fatto o di diritto davanti a un giudice sovraordinato.

Gli errori di fatto e di diritto

Gli errori di fatto sono relativi alla divergenza tra la dinamica dei fatti e la ricostruzione logico giuridica esposta nel provvedimento del giudice.
Gli errori di diritto sono relativi all’inesattezza della disciplina giuridica applicata al caso concreto, a una scorretta interpretazione normativa o alla sbagliata applicazione delle norme sostanziali o delle norme processuali previste a pena di nullità, decadenza o inammissibilità.

Sono definite ordinarie le impugnazioni esperibili verso decisioni non ancora passate in giudicato, mentre si qualificano come impugnazioni straordinarie quelle relative a provvedimenti passati in giudicato.

La Costituzione, all’articolo 111, indica un unico riesame di legittimità delle sentenze, mentre il sistema delle impugnazioni è articolato in tre gradi di giurisdizione, due di merito (tribunale monocratico o collegiale e Corte d’appello) e uno di legittimità (Cassazione), e prevede anche il mezzo di impugnazione straordinario della revisione.

La possibilità di impugnare rappresenta un’espressione del potere dispositivo delle parti, che non non sono obbligate in modo esclusivo a utilizzare i mezzi di impugnazione, ma possono rinunciare anche se proposte.
L’iniziativa delle parti definisce l’ambito di cognizione del giudice competente per il procedimento di impugnazione perché lo stesso può procedere alla valutazione esclusiva dei motivi di fatto e di diritto portati dalla parte a sostegno della sua lamentela, e il provvedimento può essere impugnato interamente o in parte sempre a discrezione della parte che ne ha interesse.

In cosa consiste l’impugnazione?

La condizione per la proposizione di un mezzo di impugnazione è l’interesse della parte a cambiare la precedente decisione giudiziaria.
L’interesse del pubblico ministero, rivolto a ottenere l’esatta applicazione della legge, può determinare un vantaggio per lo stesso imputato.
L’interesse dell’imputato è relativo alla rimozione di un provvedimento che gli reca pregiudizio.I
In entrambi i casi l’interesse deve essere concreto e attuale.

Le parti sono libere di impugnare, ed è la legge che ne conferisce il diritto e che stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione stabilendone il mezzo e i relativi presupposti.
I provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono diversamente impugnabili, fatta eccezione per quelle sulla competenza, che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza.

Sono allo stesso modo impugnabili, nei casi e nei modi previsti dalla legge, i provvedimenti relativi alle misure cautelari.
Il codice di procedura penale prevede tre mezzi di impugnazione:
il riesame (ammesso per le ordinanze che applicano per la prima volta una misura cautelare), l’appello e il ricorso per Cassazione.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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