Imprese e Società, le caratteristiche e le differenze tra loro: Intervista alla prof.ssa Silvia Corso docente di Diritto Commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari.

Scarica PDF Stampa

Nel linguaggio comune a volte impresa, e società vengono utilizzati in maniera impropria.
In che consiste la differenza tra loro?

La nozione di società è data dall’articolo 2247 del codice civile, e per società si intende una impresa collettiva, cioè un’attività di impresa esercitata in comune da due o più soggetti che conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica al fine di ricavarne un lucro.

Caratteristica della società a differenza dell’impresa, è la dimensione collettiva dell’iniziativa imprenditoriale, che non è più iniziativa di un imprenditore ma iniziativa di una pluralità di soggetti, e dall’altro lato, caratteristica distintiva della società è lo scopo di lucro, che nell’impresa non è scopo necessario, è sufficiente il metodo economico che tende al pareggio dei ricavi con i costi, che non è sufficiente nelle società, almeno in quelle lucrative, nelle quali lo scopo di lucro è necessario per potersi avere un contratto di società.

Nelle società cooperative e nei consorzi quale è lo scopo?

In questi tipi di società, lo scopo è parzialmente diverso da quello lucrativo, perché è uno scopo mutualistico o consortile nel quale non c’è un lucro soggettivo, come intento dei soci di ripartirsi l’utile della propria attività, non è vietato in assoluto conseguire utili, anche se la legge pone dei limiti alla possibilità di distribuire gli stessi ai soci.

La nozione di società contenuta nell’articolo 2247 del codice civile in realtà si adatta molto bene ai tipi di società lucrative, mentre si adatta un po’meno alle società cooperative, nelle quali lo scopo non è quello propriamente lucrativo ma quello mutualistico.

Quale è la differenza tra impresa e associazione?

La differenza tra impresa e associazione è abbastanza netta, nel senso che le associazioni non le troviamo disciplinate nel libro V del codice civile dedicato al lavoro nell’impresa, ma nel libro I del del testo normativo, dedicato alle persone e alla famiglia, le associazioni sono persone giuridiche che non perseguono uno scopo economico come l’impresa, non sono costituite allo scopo di esercitare un’attività imprenditoriale, ma sono costituite per scopi ideali, che possono essere di tipo socio – culturale o altri.

Lo scopo principale di una associazione, non è quello di svolgere un’attività di impresa, però le associazioni ,come le fondazioni, possono svolgere anche attività di impresa, nell’ambito della loro attività e del loro scopo che è di natura ideale.

Ad esempio le organizzazioni no-profit o di volontariato, sono associazioni, e lo scopo può essere anche ideale o altruistico, ma nell’ambito di questa attività può essere prevista un’attività di impresa,

per esempio l’associazione che si pone uno scopo di carattere culturale può organizzare una mostra, uno spettacolo, una iniziativa dalla quale si ripropone di conseguire dei profitti, oppure di ricavare un guadagno, che destinerà a coprire i costi.

Nell’ambito dell’attività di una associazione si possono inserire anche attività imprenditoriali, in questo caso si applicherà in parte la disciplina dell’impresa, però l’associazione non è conseguita con finalità imprenditoriale, al pari della società c’è una iniziativa collettiva ma non preordinata a un fine imprenditoriale oppure a un lucro.

Nell’ambito dell’impresa sentiamo spesso parlare di piccoli, medi e grandi imprenditori, quali sono i caratteri e le differenze tra loro?

Per quello che riguarda l’aspetto dimensionale, quindi la distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore medio grande, è una distinzione che nel codice civile ha una sua rilevanza ai fini della disciplina applicabile.

Al piccolo imprenditore si applica soltanto una parte della disciplina dell’impresa, e c’è uno statuto inteso come insieme di norme che si applicano all’impresa commerciale medio – grandi, è uno statuto minore, ridotto, che si applica all’impresa, la piccole impresa e l’impresa agricola.

La distinzione sia dimensionale, piccola, medio – grandi impresa, sia in base all’attività agricolo commerciale, rileva dal punto di vista giuridico ai fini della disciplina che si può applicare all’una oppure all’altra figura.

Quale è nello specifico la disciplina del piccolo imprenditore?

Il piccolo imprenditore è destinatario di una disciplina di favore, è esonerato dal fallimento, è tenuto a iscriversi nel registro delle imprese ma non con l’efficacia di pubblicità legale che hanno gli imprenditori medio – grandi, e si iscrive in una sezione speciale del registro delle imprese con un efficacia di pubblicità – notizia, semplicemente conoscitiva, non è obbligato a tenere le scritture contabili, anche se di solito lo fa per venire incontro a una sua esigenza, come tutti gli imprenditori, per avere il polso dell’attività economica, ma non è obbligato.

La legge ci dà una nozione di piccolo imprenditore che ricomprende in questa categoria il piccolo commerciante, il coltivatore diretto e l’artigiano, e poi individua altri piccoli imprenditori, come coloro che esercitano l’impresa con il lavoro prevalentemente proprio e dei propri familiari, rispetto al capitale investito e al lavoro altrui.

Rispetto alla legge fallimentare come si adatta questa nozione?

Questa nozione trova solo in parte corrispondenza nella legge fallimentare, perché ormai con la riforma della avvenuta nel 2006 il nuovo articolo 1 non fa più riferimento alla categoria del piccolo imprenditore come individuata dal codice civile, ma fa riferimento a dei parametri dimensionali che neppure vengono riferiti al piccolo imprenditore, semplicemente si dice che non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che si trovano al di sotto di certe soglie dimensionali che sono stabilite dalla legge fallimentare, indipendentemente dalla circostanza che siano oppure no piccoli imprenditori ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile.

La norma fallimentare ormai pone una linea di confine abbastanza netta, e questo per venire incontro anche alle esigenze soprattutto manifestate in giurisprudenza, nelle quali risultava non sempre facile stabilire la piccolezza oppure no di un imprenditore ai fini di esonerarlo dal fallimento, soprattutto per gli artigiani questa era una questione dibattuta, c’è una legge speciale per l’artigianato che individua gli artigiani con una nozione che non coincide con quella del piccolo imprenditore dell’articolo 2083 del codice civile, e la legge-quadro per l’artigianato, consente anche l’esercizio delle imprese artigiane in forma societaria, per esempio in forma di società a responsabilità limitata, quindi l’iniziativa imprenditoriale che dovrebbe essere piccola perchél’artigiano è individuato come piccolo imprenditore della norma codicistica, rischia di diventare una iniziativa di dimensione ben più cospicua laddove addirittura si utilizzano forme societarie, e la legge fallimentare oggi individua in quelle soglie dimensionali criteri per stabilire se un imprenditore fallisce oppure non fallisce, mentre per vedere se un’impresa è piccola o meno bisogna ancora fare riferimento all’articolo 2083 del codice civile, e alla prevalenza del lavoro proprio e della famiglia sul capitale e sul lavoro altrui.

Questo è il criterio che vale oggi anche per l’impresa artigiana, non è detto che un’impresa qualificata artigiana ai sensi della legge speciale sull’artigianato sia anche piccola ai fini della disciplina del codice civile, potrebbe essere un’impresa che sia artigiana ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali tributarie e alle eventuali provvidenze delle leggi regionali, e potrebbe non essere considerata piccola ai fini del codice civile, le nozioni sono sempre relative, vanno applicate a un determinato contesto, nel contesto del codice civile danno una certa nozione di piccolo imprenditore, nel contesto della legge speciale sull’artigianato, e della legge fallimentare vale un’altra nozione di impresa artigiana o di piccola impresa.

Quali sono i tipi di società?

La distinzione in tipi di società fa riferimento alla diversa struttura organizzativa delle società, quindi i tipi di società divergono per la loro diversa struttura organizzativa e in parte per il diverso regime.

Abbiamo due macro categorie che sono quella delle società di persone e delle società di capitali, nelle quali sono compresi dei tipi specifici, che nell’ambito delle società di persone sono la società semplice, la società in nome collettivo la società in accomandita semplice, e per le società di capitali sono la S.p.A., la S.r.l. e la società in accomandita per azioni.

Il tipo individua una specifica struttura organizzativa che si caratterizza diversamente perché è diretta ad avere una disciplina diversa.

Nelle società di persone, il tipo della società semplice è utilizzato per attività agricola, quindi l’attività agricola può essere svolta esclusivamente nella forma della società semplice, anche se la società semplice si può prestare a un altro tipo di attività, per esempio un’attività addirittura professionale, le società tra professionisti possono assumere la forma di società semplice.

La società semplice al pari della società in nome collettivo prevede una responsabilità illimitata dei soci.

La disciplna della s.n.c. si rifà alla società semplice?

Si, la disciplina della società in nome collettivo, in parte si rifà alla disciplina della società semplice, in parte è autonoma.

La disciplina della società semplice è abbastanza nutrita, nonostante il nome “società semplice”.

In realtà è una disciplina abbastanza complessa, in entrambi i tipi societari c’è questa caratteristica della responsabilità illimitata dei soci, con un quello che conferisce la società ma anche con il proprio patrimonio personale.

Nella società in accomandita semplice questa caratteristica del regime di responsabilità illimitata vale soltanto per una categoria di soci, i soci accomandatari, laddove il socio accomandante ha una disciplina limitata alla quota conferita, anche se non può amministrare la società, chi amministra, almeno nelle società di persone, è sempre illimitatamente responsabile, c’è una sorta di corrispondenza tra il potere di amministrare e la responsabilità che si assume per le obbligazioni sociali che deve essere illimitata, quando si ha il potere di amministrare nelle società di persone si ha in genere una responsabilità illimitata.

Nelle società di capitali, vige il regime opposto, cioè quello della limitazione della responsabilità del socio alla sola quota conferita, i soci rispondono soltanto limitatamente a quello che hanno investito nella società a titolo di conferimento, e rischiano di perdere soltanto il conferimento che hanno effettuato in società ma non rischiano il proprio patrimonio personale, e questo vale nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata, che sono i tipi più diffusi nella pratica.

Quale è il tipo di società più diffuso nel nostro Paese?

In Italia con la riforma del diritto societario si era pensato di fare della S.r.l. un modello più appetibile per gli imprenditori, in modo da scoraggiare il ricorso alle società di persone, che è abbastanza cospicuo nella prassi, mentre in paesi come la Spagna che anche sono vicini al nostro come tipologia e come sistema economico, le società di persone hanno uno spazio molto ridotto a vantaggio della S.r.l che diventata un tipo di società molto appetibile, e quindi da noi si voleva in qualche modo scardinare un po’ questa preferenza per le società di persone, introducendo un tipo di S.r.l come tipo diretto alle società di piccola dimensione, e destinatario di una disciplina abbastanza flessibile nelle intenzioni del legislatore, che voleva consentire ai privati di potere modellare, in accordo alle loro esigenze l’atto costitutivo.

Questa disciplina è stata introdotta ed è stata prevista, ancora non c’è stata una grossa risposta da parte degli operatori, c’è stato un incremento del numero di S.r.l., ma soprattutto di quelle unipersonali, è consentito costituire una S.r.l con iniziativa di una sola persona, però non c’è stata una fuga, un abbandono delle società di persone, che in Italia continuano ad essere abbastanza diffuse, alcuni dicono che le società di persone servono a gestire il sommerso, il riciclaggio del denaro sporco, anche perché non sono necessariamente registrate nel registro delle imprese, e alcuni sostengono che il motivo per il quale non scompaio sia anche dovuto a queste esigenze della microcriminalità di avvalersi di questi tipi di società.

La Srl indubbiamente è un tipo di società abbastanza diffusa nella prassi, sia per iniziative piccole, di piccola e media dimensione, ma anche per iniziative medio – grandi, addirittura non è infrequente il fenomeno delle S.r.l inserite in strutture di gruppo, per esempio molte delle consociate italiane dei grossi gruppi multinazionali sono S.r.l, come ad esempio la coca-cola in Italia.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento