Il trasferimento di un immobile come mantenimento

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Quando due coniugi decidono di separarsi optando per la separazione consensuale, succede spesso che, in attuazione dell’obbligo di mantenimenti, i coniugi prevedano il trasferimento della proprietà della casa familiare.

La separazione consensuale è un procedimento al quale si ricorre quando i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere la separazione, sia su come regolare i loro rapporti quando cessa la convivenza. Sono d’accordo su come regolare l’affidamento dei figli, la loro dimora abituale ed il diritto di visita del genitore con il quale non coabitano, l’assegnazione della casa coniugale, il contributo al mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole; le altre eventuali questioni economiche e patrimoniali.

E’ la forma di separazione legale di sicuro preferibile, sia per l’immaginabile minore conflittualità che si viene di solito a instaurare tra i coniugi, sia perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide.

Ritornando alla questione del trasferimento di un immobile come mantenimento, si deve rilevare che il titolare dello stesso, che di solito è l’uomo, il più delle volte si vede costretto a rinunciare all’abitazione per lasciarla all’ex moglie e ai figli.

A volte preferisce “cedere” alla moglie la proprietà in cambio di una rinuncia completa o parziale, da parte della donna, all’assegno di mantenimento.

Un accordo di questo genere risulta essere lecito di sicuro, essendo i coniugi arbitri dei loro interessi.

Quello che non è consentito è limitare oppure escludere il mantenimento dei figli sulla quale congruità l’ultima parola spetta sempre al giudice, perché si tratta di interessi relativi a soggetti deboli.

 

Succede spesso che l’accordo di separazione e la conseguente intestazione della casa alla moglie rappresenti il frutto di una simulazione , rivolta a trasferire la proprietà del bene avendo come unico fine la sua sottrazione.

In presenza di entrambe le circostanze, l’azione legale ha come fine quello di “smontare” la separazione per pignorare il bene.

Secondo il tipo di azione che viene posta in essere, la difesa sarà diversa.

Coloro che si dovessero trovare in simili situazioni, dovrebbero valutare sempre di rivolgersi a un professionista del settore, un addetto ai lavori che sappia fare fronte alla situazione nel migliore dei modi, ponendo in essere le “mosse” più opportune.

Separazione e trasferimento della proprietà della casa familiare al figlio

Il marito, proprietario dell’immobile, potrebbe anche decidere di intestare la casa al figlio minorenne o maggiorenne, ma non lo potrebbe di sicuro fare in sostituzione dell’assegno di mantenimento nei confronti dello stesso, a meno che l’immobile non venga “messo a reddito” con un affitto, in modo che il figlio possa in questo modo recuperare il denaro necessario per il sostentamento.

Se il figlio è maggiorenne dovrà partecipare all’atto davanti al giudice, dichiarando di accettare la donazione, mentre, se è minorenne ci si deve rivolgere al giudice tutelare, al fine di sottrarlo alle aggressioni dei creditori.

Questo succede, ad esempio, in caso di soggetti indebitati con le banche o con il Fisco.

Ritornando al titolo di questo scritto, procediamo con ordine cercando di comprendere in che modo  funziona, il trasferimento di un immobile come mantenimento, in presenza di separazione.

Le modalità del trasferimento della casa familiare immobile alla moglie

Al fine di trasferire la proprietà della casa familiare alla moglie è necessario inserire una previsione, insieme agli altri elementi dell’accordo, che dovrà risultare nell’atto di separazione che l’avvocato depositerà in tribunale e che verrà firmato dai coniugi davanti al giudice nominato.

Non è necessario andare da un notaio.

L’atto pubblico è costituito dalla sentenza del giudice che rende esecutiva la separazione consensuale, la quale in un momento successivo dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari.

Il trasferimento della casa familiare alla moglie in relazione al trattamento fiscale

Dal lato fiscale, il trasferimento della casa familiare alla ex moglie posto in essere  attraverso l’atto di separazione consensuale è conveniente.

A questo proposito, la Cassazione con la sentenza numero 3110/16, che risale a tre anni fa, ha ritenuto l’azione esente da imposta di registro e di bollo.

Il vantaggio risulta essere netto, perché in questo modo, in presenza di una coppia in regime di comunione dei beni, il coniuge potrà cedere all’altro il suo 50% senza dovere fare le acrobazie a causa delle tasse.

L’unico appiglio che il Fisco possiede al fine di recuperare l’imposta è quello di dimostrare che la separazione o il divorzio non è effettivo, ma siglato per una finalità elusiva.

Una simile prova potrebbe essere estremamente difficile, e potrebbe essere fornita, ad  esempio, se i due coniugi continuano a risiedere nello stesso immobile e uno dei due continua a percepire gli assegni per il nucleo familiare.

Il trasferimento della casa familiare all’ex moglie e gli effetti sul divorzio

In relazione a un orientamento che diverse sentenze hanno seguito, gli accordi posti in essere attraverso la separazione, al momento del divorzio, potrebbero costituire oggetto di ripensamento.

La conseguenza di questa interpretazione della legge potrebbe essere pericolosa.

Se il marito, all’atto della separazione, ha  acconsentito a trasferire la casa familiare alla moglie, in cambio della rinuncia, da parte della stessa, all’assegno di mantenimento, in un secondo momento si potrebbe ritrovare, al momento del divorzio, con un’altra richiesta di alimenti.

Un cambio di idea imprevisto senza la possibilità di potersi fare restituire la casa familiare.

Il giudice potrebbe ritenere che l’immobile sia insufficiente a soddisfare le esigenze economiche della donna in relazione alle capacità redittuali dell’uomo.

Gli effetti del trasferimento della proprietà della casa familiare alla ex moglie

Il trasferimento della proprietà della casa all’ex moglie determina anche l’impossibilità, per i creditori del marito, di pignorare il bene.

Una simile via viene spesso percorsa da coloro che hanno contratto molti debiti.

I creditori, dal canto loro, potrebbero agire con l’azione di simulazione dimostrando che la separazione, in realtà, sia fittizia, e non ci sono termini entro i quali agire, oppure, in alternativa, entro cinque anni, con l’azione revocatoria dimostrando che l’immobile, passando di proprietà, privi

il vecchio titolare di qualunque garanzia patrimoniale.

In entrambi i casi, l’azione legale ha come fine quello di fare cadere la separazione per pignorare il bene.

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