Il significato della locuzione latina “ne bis in idem”

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La locuzione latina “ne bis in idem” si  legge spesso o si sente pronunciare nelle spiegazioni universitarie e a volte dagli stessi avvocati nello svolgere il loro lavoro.

Abbiamo pensato parlarne in questa sede con l’intento di essere utili soprattutto a coloro che non essendo addetti ai lavori potrebbero avere difficoltà a comprenderne il significato in diversi contesti.

La locuzione latina ne bis in idem, tradotta letteralmente, significa “non due volte per la stessa cosa”.

Si tratta di un brocardo (un brocardo è una sintetica massima giuridica n.d.r.) che esprime un principio del diritto, presente di solito negli ordinamenti, in forza del quale un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione, se si è formata la cosa giudicata.

In campo penale comporta che un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato (“double jeopardy” nel Common law anglosassone).

In alcuni Paesi, come Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, è un diritto costituzionalmente garantito.

Nella vita di ogni giorno la frase viene utilizzata come monito a non ripetere due volte lo stesso errore.

In materia penale (sostanziale e processuale) il ne bis in idem è figlio di un rifiuto di un sistema inquisitorio che non lo ammetteva, perché il giudizio secondo quell’ottica era sempre perfettibile e non dovevano essere posti limiti al potere dell’organo inquisitorio-giudicante.

Nel sistema accusatorio vanno rispettati determinati termini, tempi e forme, e il ne bis in idem è un risultato che a questo consegue, quasi necessario.

I motivi di massima per i quali si ritiene ragionevole che una persona non possa essere processata due volte per la stessa fattispecie di reato possono essere così riassunti:

Il sistema giudiziario non può vessare indefinitamente un cittadino sulla stessa circostanza.

Lo Stato e i suoi organi hanno mezzi economici e poteri di persecuzione più ampi di quelli che il cittadino ne abbia di difesa.

L’essere esposti senza garanzia alla pubblica accusa fu, e potrebbe essere se non regolamentato, uno strumento di tirannia.

Il cittadino ha il diritto di sapere che il giudizio al quale è stato sottoposto è finale, e non soggetto a indagini aggiuntive e cambiamenti.

Nel codice di procedura penale italiano, all’articolo 649 viene stabilito che nessuno può essere processato più volte “per lo stesso fatto”.

La definizione ha creato notevoli dubbi su che cosa si dovesse intendere per “fatto”.

La dottrina migliore ritiene che l’articolo, mutuando orientamenti passati del codice francese di Merlin, nonché le evoluzioni italiane, si riferisca alla semplice condotta che ha causato l’evento, senza riguardo alla sua intensità o alla sua imputazione nel processo precedente.

Se questa impostazione è abbastanza semplice in ipotesi di reato poco complesse, la questione si pone con reati che hanno vari aspetti in comune.

L’esempio di scuola si può fare con le fattispecie di percosse, lesioni e omicidio.

In questo caso il soggetto non può essere perseguito con un altro processo cambiando il titolo d’imputazione, perché la condotta e il fatto sono uguali, l’eventuale interazione in negativo del soggetto con il corpo dell’offeso.

Nel caso di reato complesso la situazione è diversa.

Il reato complesso è un reato composto da due o più figure autonome di reato (la rapina è insieme furto con violenza privata, ad esempio) e, se sia stato perseguito per uno dei reati autonomi, è perseguibile per gli altri, ma se è stato perseguito e giudicato per il reato complesso nel suo aspetto intero, non può poi essere riproposto un processo su uno dei reati autonomi, perché nel primo caso i fatti sono due che compongono un singolo reato, mentre nel secondo caso entrambi i fatti sono presi in considerazione e giudicati unicamente.

Questo meccanismo funziona se entrambe le componenti sono isolatamente punibili come reati, altrimenti restano ingiudicabili separatamente (l’esempio della violenza carnale, dove la violenza privata è reato ma l’atto sessuale preso in considerazione per se stesso non è punito dalla legge).

Il reato permanente è giudicato alla res deducta, basta un segmento della condotta per imputare il soggetto di un determinato reato, gli altri segmenti non possono essere giudicati altre volte purché rispondano allo stesso fatto.

Se un soggetto compie il reato a che comporta b e poi ancora a, non lo si può giudicare ancora, se compie il reato a che comporta b, viene giudicato e successivamente nasce c, la questione è diversa.

Un discorso interessante sorge in merito alle cosiddette fattispecie alternative, cioè quando da una condotta una norma penale prefigura vari reati, è il caso, di scuola, dell’articolo 616 del codice penale (violazione della corrispondenza).

Se l’imputato viene assolto, è perseguibile per una situazione diversa, se viene condannato no, perché il reato l’ha commesso e la pena è uguale per ogni fattispecie di condotta.

I casi di “ne bis in idem” sono rilevabili durante il processo, se il giudice estingue immediatamente il processo.

Se questo non avvenga per errore, de facto dei pluries in idem, risolti in sede esecutiva con procedimento camerale su richiesta della persona pluri-giudicata, del suo difensore o del pubblico ministero. I

I casi previsti sono quattro e sono elencati dall’articolo 669 del codice di procedura penale.

Condanne sullo stesso fatto a carico della stessa persona, il pluri-condannato decide quale condanna preferisce scontare, facendo decadere gli altri titoli concorrenti.

In mancanza decide il giudice secondo caratteri legali, di solito la pena minore (pena pecuniaria anziché detentiva).

Se risulta impossibile decidere secondo questi caratteri va eseguita la prima sentenza.

Soggetto ripetutamente prosciolto, come sopra, se non decide l’imputato, viene applicata la clausola più favorevole.

Esistono sentenze di condanna di proscioglimento, vale il proscioglimento, purché non sia dipeso dall’estinzione del reato successivamente alla condanna irrevocabile.

Non luogo a procedere e proscioglimento, il non luogo a procedere cade sia davanti a una condanna sia a un proscioglimento, perché il non luogo a procedere non è dichiarato in fase processuale ma procedimentale ed è revocabile in ogni momento.

Individuate come sopra, le sentenze da revocare sono materia dell’incidente esecutivo, radicato nell’esecuzione, e provvede il giudice con un’ordinanza rescindente, figura eccezionale e atipica perché di solito le ordinanze hanno carattere preventivo o provvisorio rispetto alle sentenze.

Sembra corretto ritenere che l’azione del divieto di doppio giudizio abbia un carattere che vada al di là del singolo ordinamento nazionale.

La dimensione concreta del fenomeno si potrà apprezzarsi nelle ipotesi nelle quali un soggetto sia stato giudicato per un illecito penale in uno Stato sovrano e, successivamente, venga tratto a giudizio per lo stesso fatto dalla giurisdizione penale di un altro Stato.

In queste ipotesi, sembra corretto ritenere che sia possibile considerare il giudicato maturato in precedenza in modo da impedire la nascita di un altro giudizio per lo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto.

Dott.ssa Concas Alessandra

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