Il ruolo dell’avvocato difensore nel procedimento penale

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L’avvocato difensore è una parte privata del procedimento penale puramente formale o tecnica, nel senso che l’interesse oggetto nel procedimento non appartiene al difensore, ma al suo assistito.

Il duplice ruolo dell’avvocato difensore

L’avvocato difensore assume un duplice ruolo.

Il primo è un ruolo di assistenza, il legale presta una collaborazione di natura tecnica, diventando la bocca e l’orecchio “giuridico” del cliente.

Il secondo è un ruolo di rappresentanza, il legale agisce in sostituzione dell’interessato nell’esercizio di diritti e facoltà.

Il rapporto che lega il difensore al cliente è un rapporto privato nonostante il professionista eserciti un servizio di pubblica necessità.

Il compito del difensore è di pubblica necessità e non di pubblica utilità, i soggetti e le parti del processo per legge si avvalgono del suo lavoro ( art. 359 c. 1 n. 1 c.p. modificato dalla L. n. 86/1990).

A differenza del Pubblico Ministero il difensore non ha la qualità di pubblico ufficiale.

Il ruolo fondamentale del difensore, indipendentemente dalla parte o del soggetto al quale presta assistenza, sia che si tratti di un indagato ritenuto responsabile del reato più moralmente abbietto oppure della persona offesa vittima di una condotta illegale altrui, è  quello di assicurare la migliore tutela del rispettivo interesse del cliente in modo che la decisione del magistrato sia conforme a giustizia e, in caso di incompatibilità, sempre agli interessi prioritari del suo difeso.

Questo è il principio del nostro procedimento accusatorio basato sulla dialettica e il confronto delle parti, il quale contraddittorio fornisce al Giudice i presupposti per l’applicazione della legge.

In difetto di una seria, onesta, preparata, attenta e proficua difesa mancherebbe uno dei presupposti per la stessa amministrazione della Giustizia perché nel nostro ordinamento la stessa è frutto del confronto e scontro tra accusa e difesa.

Il difensore nello svolgere le sue mansioni deve essere in grado di fornire la migliore difesa possibile prestando attenzione a ogni minimo particolare con un approccio altamente tecnico e non  deve di sicuro essere un qualsiasi “azzeccando garbugli” come il professionista che menziona Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.

La nomina dell’avvocato difensore

La nomina è l’atto attraverso il quale l’interessato investe il difensore del mandato di rappresentarlo e assisterlo nella tutela dei suoi interessi oggetto dell’azione penale o di quella civile accessoria.

La nomina, a differenza dei procedimenti di diritto civile, nel procedimento penale è un atto a forma  libera, che potrà essere scritta ma anche orale, vale a dire verbalizzata da parte della Polizia Giudiziaria (o di Pubblica Sicurezza) o da parte degli ausiliari del Pubblico Ministero o del Giudice.

Se l’indagato sia stato arrestato, la nomina del difensore può avvenire da parte dei familiari, un istituto sconosciuto quanto utile quando si viene a sapere, anche direttamente dalle Forze dell’Ordine che hanno il dovere di avvertire una persona indicata dall’arrestato, che una persona cara è stata appena rinchiusa nelle patrie galere.

La presenza del difensore oltre che un diritto del soggetto o parte, è condizione prima di legittimità e regolarità dello stesso procedimento penale.

Gli avvocati per l’indagato o imputato non possono essere più di due.

Uno nella circostanza di un assistito ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per il danneggiato, persona offesa, non più di uno.

La nomina dell’avvocato difensore di fiducia o di ufficio

In base al modo di nomina si distinguono il difensore di fiducia e il difensore di ufficio.

Il difensore di fiducia, viene scelto dalla persona interessata, oppure, se la stessa è in in carcere, da parte dei suoi familiari.

A pena di gravi sanzioni disciplinari la Polizia Giudiziaria e quella penitenziaria hanno il divieto assoluto di “suggerire” all’indagato, detenuto o non detenuto, il nome di un professionista.

Spesso accade che un soggetto arrivato per la prima volta in carcere venga bombardato da suggerimenti sulla nomina da parte dei compagni di detenzione, suggerimenti che spesso trovandosi chi lo fornisce ancora in galera, andrebbero presi con le pinze.

Il difensore di ufficio, è designato in un apposito elenco da parte della Polizia Giudiziaria o da parte del Pubblico Ministero, in assenza di nomina fiduciaria con un meccanismo automatizzato di designazione a rotazione.

La nomina del difensore di fiducia fa decadere automaticamente quella di ufficio.

Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare la sua assistenza.

La nomina di ufficio ha durata per l’intero procedimento compresa la fase esecutiva.

Il meccanismo di nomina del difensore di ufficio assicura una nomina casuale.

La difesa di ufficio deve essere retribuita perché si tratta di un  meccanismo di nomina e non di retribuzione.

Sono altri i presupposti del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vale a dire le modalità e le condizioni in base alle quali la parte interessata potrà, realizzandosi precise condizioni patrimoniali, chiedere che il difensore venga pagato dallo Stato.

La difesa e il difensore sono espressione dei più alti principi costituzionali.

La difesa è un diritto irrinunciabile che scavalca il singolo rapporto tra avvocato e cliente ed è espressione degli stessi principi che fondano lo Stato di diritto.

La difesa deve essere piena, effettiva, libera e autonoma.

Il difensore non deve avere un ruolo statico ma di garanzia e dinamico, partecipativo e creativo della vicenda processuale.

L’autonomia deve essere completa anche nei confronti del cliente che il difensore non potrà assistere se il rapporto tra i due soggetti sia caratterizzato da incomprensioni e scontri.

Il rapporto tra cliente e avvocato, sia di ufficio sia di fiducia, risulta essere di primaria importanza, in ragione del fatto che le informazioni che il cliente passerà al difensore, rappresenteranno il primo passo per l’organizzazione di un’ottima difesa, e sarebbe elevato il danno se il cliente, nell’erronea convinzione di essere assistito meglio, nascondesse particolari fondamentali al suo difensore.

La difesa che il professionista dovrà assicurare al cliente non dovrà mai essere un’attività improvvisata mirata a scontrarsi con la Pubblica Accusa o, peggio ancora, con il Giudice.

L’avvocato si dovrà impegnare con la collaborazione del cliente, ad esercitare quelle facoltà utili a una migliore difesa del cliente anche nell’ottica di una riduzione del danno.

Una simile attività potrà essere svolta con proficui risultati se il difensore potrà contare sull’onestà intellettuale dell’assistito e sui mezzi anche finanziari che lo stesso potrà investire.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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