Il rischio nei contratti assicurativi

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In materia assicurativa per “rischio” si deve intendere la possibilità di avveramento di un fatto futuro e incerto.

Nell’assicurazione danni prende il nome di “sinistro”, e deve consistere in un pregiudizio al proprio patrimonio, in forma di danno emergente o di lucro cessante, o alla propria integrità fisica.

Nell’assicurazione sulla vita prende il nome di “evento”, e deve consistere in un evento relativo alla vita umana.

Il rischio al quale è esposto l’interesse o la persona assicurati (detto anche situazione di rischio) può restare allo stato potenziale, oppure trasformarsi in atto, in conseguenza del prodursi dell’evento. In questo caso si parla di rischio verificato, ma non necessariamente l’avveramento del rischio produce la cessazione di esso, che può avvenire esclusivamente se la situazione di rischio sia tale da non potersi ripetere due volte (ad esempio, l’assicurazione del raccolto agricolo contro il rischio di grandine).

Il rischio è un elemento essenziale del contratto di assicurazione. Se manca, il contratto è nullo, se cessa, il contratto si scioglie, se varia di intensità, il contratto si deve adeguare (ex artt. 1895-1898 c.c.). Esso deve essere oggettivo, cioè esistente, e non creato dalle parti, in caso contrario il contratto di assicurazione si snaturerebbe in una scommessa.

Il “rischio” consiste in uno stato di incertezza oggettiva e assoluta in relazione al verificarsi di un fatto, sia esso umano o naturale. Questi due elementi  vanno tenuti sempre concettualmente distinti. Il primo consiste in una previsione, cioè in un giudizio, sulla maggiore o minore possibilità di accadimento dell’evento, alla stregua dei precedenti noti e delle leggi scientifiche. Il secondo consiste in un fatto naturale o in un atto umano, che può restare allo stato di potenza o tradursi in atto. In questo secondo caso il rischio si realizza, generando un accadimento che prende il nome di “caso di assicurazione”, cioè quello di “sinistro” o “evento”, a seconda che sia relativo all’assicurazione contro i danni o quella sulla vita. 

L’evento dedotto a oggetto del rischio deve essere possibile. Non è necessario che sia possibile, la maggiore o minore possibilità di verificazione del sinistro (nell’assicurazione danni) o dell’evento (nell’assicurazione sulla vita) inciderà esclusivamente sulla misura del premio.

La possibilità è la condizione di quello che dal lato dell’esistenza è potenziale, né impossibile, né necessario. E’ “possibile” l’evento che non sia né ineluttabile, né irrealizzabile. La prima caratteristica del rischio è la sua incertezza.

L’evento al quale è subordinato il pagamento dell’indennizzo deve essere futuro, altrimenti non sarebbe incerto.
Nelle assicurazione contro i danni, l’evento oggetto del rischio deve possedere altri due requisiti:

Essere dannoso.
Essere lesivo di un interesse dell’assicurato.
L’assicurazione contro i danni ha una funzione indennitaria, che è assente nell’assicurazione sulla vita. Il rischio dedotto nell’assicurazione contro i danni deve essere tale da arrecare un pregiudizio ai beni od alla persona dell’assicurato, diversamente, il contratto non potrebbe assolvere la sua funzione indennitaria, e subirebbe una degenerazione funzionale.
Il “danno” arrecato dall’evento oggetto del rischio non è nozione che coincide integralmente con quella civilistica della quale agli articoli 1218 e 2043 del codice civile.

Il danno civile presuppone sempre una condotta colposa o dolosa dell’uomo, anche se presunta dalla legge ( ex art. 2054 c.c.).

Il danno che può formare oggetto di copertura assicurativa, può derivare anche da caso fortuito o forza maggiore, oppure da cause naturali.
Anche quando il danno causato dall’evento oggetto del rischio non coincida con la nozione civilistica di danno (ad esempio perché derivante da cause naturali), esso deve essere lesivo di un interesse dell’assicurato.

E’ raro che l’assicuratore garantisca il ristoro di qualsiasi tipo di danno che colpisca la cosa o la persona assicurata, derivante da qualsiasi causa, e prodottosi con qualsiasi modalità. Le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di solito selezionano gli interessi da tutelare e i rischi dai quali intendono che siano tutelati. Quest’azione prende il nome di delimitazione del rischio assicurato, e costituisce il “centro” di ogni contratto assicurativo. E’ attraverso la delimitazione del rischio che assicuratore e assicurato pattuiscono i limiti della prestazione del primo e, in corrispondenza, i confini dei diritti del secondo. Le pattuizioni negoziali sulla delimitazione del rischio possono essere integrate dalla legge (ex artt. 1900, 1906, 1912 c.c.). Per effetto della delimitazione del rischio, si determina l’ambito del rischio assicurato, che è quello descritto nel contratto e, al contrario, del rischio escluso (cioè quello che astrattamente rientra nel rischio assicurato, ma escluso per espressa previsione di polizza, ad esempio, l’allagamento causato da rottura accidentale di tubi in una polizza contro i danni da allagamento) e di quello non compreso (cioè avente in oggetto eventi diversi da quelli assicurati, ad esempio, la responsabilità civile del vettore nell’assicurazione da questi stipulata per conto altrui contro il rischio di perdita della merce).

La delimitazione del rischio deve interessare due elementi, quale sia l’evento oggetto del rischio (incendio, furto, responsabilità civile, infortunio), e quale sia l’interesse esposto al rischio. In mancanza dell’indicazione di questi due elementi, e sempre che essi non possano essere desunti in via di interpretazione dall’esame complessivo del contratto, quest’ultimo deve ritenersi nullo, per indeterminatezza di un elemento essenziale qual è il rischio. Sia l’evento che l’interesse possono poi essere variamente delimitati e circoscritti dalle parti: così, dopo avere pattuito l’evento oggetto di copertura assicurativa, le parti possono escludere da quest’ultima i sinistri verificatisi secondo determinate modalità od in presenza di determinate circostanze (rischi esclusi: così ad es. nell’assicurazione di fabbricati contro il rischio di allagamenti possono essere esclusi i danni da allagamenti derivanti da usura delle tubazioni).

La delimitazione del rischio non può essere tale da escludere interamnente il rischio, perché anche in questo caso il contratto sarebbe nullo a norma dell’articolo 1895 del codice civile, ad esempio, un’assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un cane non potrebbe prevedere che la copertura operi soltanto se al momento del fatto il cane fosse munito di museruola e tenuto al guinzaglio, perché questo significherebbe restringere il rischio sino al punto di annullarlo, rendendo impossibile l’evento.

Le delimitazioni del rischio, sia pattuite dalle parti, sia previste dalla legge, possono essere distinte in delimitazioni causali, spaziali e temporali.
La delimitazione del rischio dal lato causale può avvenire sotto un duplice profilo.
Le parti possono, in primo luogo, delimitare il rischio circoscrivendone le cause, in modo positivo o negativo. Possono, ad esempio, stabilire l’indennizzabilità (in positivo) dei danni derivanti da corto circuito, oppure possono stabilire (in negativo) la non indennizzabilità dei danni non derivanti da corto circuito.
La delimitazione causale del rischio può anche avvenire circoscrivendo gli effetti dannosi che possono formare oggetto di copertura, oppure che sono esclusi dalla copertura. Così, ad esempio, in un’assicurazione della responsabilità civile si può pattuire l’esclusione della copertura per gli obblighi risarcitori dell’assicurato scaturenti dalla produzione di determinate categorie di danni (ad esempio, i danni alla persona).

La delimitazione causale del rischio costituisce di solito frutto della contrattazione delle parti (oppure, per usare una definizione più aderente alla realtà dei fatti, dell’accettazione da parte dell’assicurato del tipo di copertura che l’assicuratore ha in via generale deliberato di potere offrire).
In alcuni casi è la legge stessa che prevede limiti causali al rischio assicurabile.

Dott.ssa Concas Alessandra

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