Il rischio in senso economico nel contratto di appalto

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Il rischio in senso economico nel contratto di appalto grava in linea di principio sull’appaltatore, e per capire meglio è necessario partire dalle norme generali e fare un confronto con quelle della parte speciale relative allo specifico contratto.

L’articolo 1467 del codice civile rubricato “contratto con prestazioni corrispettive”, recita testualmente: 

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto“.

Questa norma è una norma di parte generale che si occupa del rischio economico.

Interpretando la norma, si deduce che il fenomeno da essa preso in considerazione è che un creditore si impegna ad eseguire una prestazione, nell’eventualità che la stessa dovrà essere eseguita in un momento differito, oppure sia una prestazione ad esecuzione continuata nel tempo.

In riferimento all’appalto, questo è un contratto che di solito prevede un esecuzione differita nel tempo, si tratta di un contratto ad esecuzione prolungata, per il quale adempimento è necessario disporre di un lasso di tempo molto lungo, durante il quale si esercita l’attività esecutiva, che sfocerà come atto di adempimento nell’attuazione di un atto istantaneo.

La norma fa anche riferimento ai contratti ad esecuzione continuata, cioè ai contratti di durata, quei contratti che postulano l’esecuzione della prestazione atta a soddisfare l’interesse del creditore momento per momento.

La regola generale è che le variazioni in aumento o in diminuzione dei costi dell’esecuzione della prestazione rimangono a carico del debitore.

Si deduce che il principio accolto nel nostro ordinamento è quello relativo al dettato dell’articolo 1256 del codice civile, in materia di estinzione delle obbligazioni.

L’articolo 1256 del codice civile rubricato “impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”, recita testualmente:

“L‘obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’ adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non può essere obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla“.

Interpretando questa norma si deduce che nel nostro ordinamento, l’unica causa estintiva è l’impossibilità oggettiva della prestazione.

L’aumento delle difficoltà e l’aumento degli oneri connessi all’esecuzione della prestazione, non costituiscono una causa estintiva dell’obbligo, non una situazione che esonera il debitore ad adempiere, di conseguenza anche di fronte a un aumento dei costi o delle difficoltà nell’esecuzione della prestazione, il debitore deve in ogni caso eseguire la prestazione.

Questa regola si trova confermata anche nell’articolo 1467 del codice civile, che introduce dei temperamenti a questa regola, per evitare che la sua applicazione possa portare a dei risultati che il legislatore considera poco opportuni.

Secondo questa norma il rischio economico della prestazione grava sul debitore, salvo che non diventi per lui impossibile l’esecuzione della prestazione.

Si tratta di un temperamento limitato a un ambito ben circoscritto e specifico perché il legislatore non dice che ogni volta che la prestazione diventa onerosa il debitore è liberato, ma dice che se la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, è necessario contenere il rischio a carico del debitore consentendogli di liberarsi dal vincolo chiedendo la risoluzione del contratto.

In materia di contratto di appalto, una norma specifica regola questo fenomeno, l’articolo 1664 del codice civile, che rubricato “onerosità o difficoltà dell’esecuzione”, recita testualmente:

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.

La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso“.

Il comma 1 della norma rappresenta una ipotesi di sopravvenienza onerosa regolata dal legislatore.

Il comma 2 regola una distinta ipotesi di sopravvenienza onerosa.

Questa è la sede specifica nella quale in relazione all’appalto il legislatore disciplina il fenomeno della sopravvenienza contrattuale e di conseguenza il rischio economico.

Se confrontiamo la norma di parte generale con la norma di parte speciale, emerge che la norma di parte generale prevede come reazione al sopraggiungere di circostanze non previste che rendono onerosa la prestazione, la risoluzione del contratto.

La norma di parte speciale relativa all’appalto adotta una soluzione diversa, non dicendo che l’appaltatore o il committente possono chiedere la risoluzione del contratto, ma che possono chiedere che venga rivista la prestazione a carico del committente.

Queste norme devono essere lette riconducendo la norma generale a un ambito particolare e la norma particolare, che è sempre stata letta come norma eccezionale, va un po’ generalizzata, andando a recuperare un ambito applicativo sempre più ampio e significativo di quello che sembra si riduca alla collocazione topografica di questa norma particolare.

Dott.ssa Concas Alessandra

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