Il risarcimento del danno ambientale

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Il concetto di danno ambientale venne introdotto con l’art. 18 della legge n. 349 del 1986 con la quale fu istituito il Ministero dell’Ambiente.

La disposizione precisa che qualunque fatto doloso o colposo, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

Bisogna innanzitutto individuare la fonte genetica di questo strumento di tutela.

Al riguardo la Corte di Cassazione sez. III civile nella sentenza 3 febbraio 1998 n. 1087 ha precisato che essa non va ravvisata nell’art. 18 della l.n.349/1986 “ma direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3, 9, 41 e 42) che riguardano l’individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale e ambientale.

Queste disposizioni, prosegue la Corte, elevano l’ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto, imponendo allo Stato un’adeguata predisposizione di mezzi di tutela per le vie legali, amministrative e giudiziarie”.

Questa premessa diede alla Corte lo spunto per affermare che, ancora prima dell’entrata in vigore dell’art. 18 della l.n. 349/1986, l’ordinamento forniva già un adeguato strumento di tutela attraverso la Costituzione e attraverso l’art. 2043 del codice civile.

In questo modo la Corte sembra dire che le due disposizioni (art. 2043 e art. 18) raggiungerebbero, di fatto, lo stesso scopo.

In realtà non è questo il principio corretto che si deve ricavare dalla massima, considerando che già in epoca precedente, la Corte aveva tenuto distinti i danni risarcibili ex art. 2043 c.c. da quelli ex art. 18 l.n. 349/86:

“Nella prova dell’indicato danno bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà

pubblica e privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie e

“Ai fini dell`esistenza di un danno ambientale, la L. 8 luglio 1986, n. 349 contempla anche

l`ipotesi della semplice alterazione in una delle componenti ambientali, che di sicuro si riscontra

nel caso di immissione in un corpo ricettore di inquinanti chimici oltre la soglia ritenuta pericolosa

dalla legge, tale da giustificare addirittura la sanzione penale.

L’art. 18 della legge n. 349/86 è stato espressamente abrogato dal d.lg. 152/06, il cui art. 300 che dispone che “è’ danno ambientale qualsiasi deterioramento significativoe misurabile, diretto indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.

La tutela del danno ambientale, ispirata ai principi di precauzione e di prevenzione

mutuati dall’ordinamento comunitario, introduce un concetto prima assente (deterioramento significativo e misurabile).

Uno dei temi più complessi e suggestivi che le norme di

tutela dell’ambiente pongono all’attenzione dell’interprete è quello del rapporto che interorre tra bonifica e risarcimento del danno ambientale.

La difficolta di distinguere tra i due tipi di tutela nasce innanzitutto dalla obiettiva difficolta di inquadrare nelle categorie giuridiche tradizionali lo stesso concetto di ambiente.

Il concetto di ambiente si configura, sempre piu, com una scelta giuridica complessa, molto influenzata dal diritto internazionale, che non si qualifica esclusivamente come bene unitario ed immateriale, ma anche come espressione di un autonomo valore collettivo, costituzionalmente garantito e come obiettivo dei pubblici poteri.

La ambivalenza del concetto non puo non riflettersi sulla nozione di danno ambientale e sull’interpretazione delle norme chiamate a presidiare l’ambiente sul piano specifico della tutela (ripristinatoria e risarcitoria).

La difficolta è accentuata dal carattere obiettivamente frammentario della legislazione.

Anche la terminologia ambigua del legislatore non aiuta.

Alla bonifica dei siti contaminati e al risarcimento del danno ambientale il D.Lgs. n. 152 del 2006

dedica due distinte discipline.

Esistono però delle commistioni di concetti che tendono a rendere indistinta la linea di confine tra bonifica e risarcimento, in particolare, la difficolta di coordinare le norme sul risarcimento ambientale con le norme in tema di ripristino, sempre dettate dalla parte sesta del decreto legislativo n. 152.

Il rischio è quello di una duplicazione inutile di meccanismi di riparazione ambientale, di difficile definizione e di ancora più difficile attuazione pratica, tenendo tra l’altro presente che questi meccanismi si sommano agli strumenti di riparazione in forma specifica previsti dalla parte quarta in materia di bonifica.

La linea di confine tra bonifica e risarcimento del danno ambientale risulta incerta anche a fronte della tendenza di privilegiare, per evidenti ragioni di speditezza l’istituto della bonifica in relazione a matrici ambientali (in particolare marine, lacuali e fluviali) esterne al sito propriamente respon-

sabile della contaminazione.

Nell’attuale quadro normativo il danno ambientale è soggetto a due diversi regimi, uno di carattere generale, relativo al risarcimento del danno ambientale, introdotto, come sopra sopra detto, per la prima volta con la legge n. 349 del 1986, ed uno di carattere speciale, relativo alla bonifica dei siti contaminati.

Il regime sulla bonifica prevede a sua volta una disciplina generale e una disciplina specifica per siti di interesse nazionale.

La classica e fondamentale distinzione tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente, posta dall’art. 2058 codice civile, si traduce, nel campo della tutela ambientale, nella distinzione tra bonifica e risarcimento del danno ambientale, dove la bonifica costituisce il mezzo di ripristino delle matrici ambientali contaminate, se c’è il rischio di effetti nocivi per la salute umana.

Il risarcimento del danno il risarcimento del danno ambientale è il ristoro del danno arrecato alla risorsa ambientale in sé, o alle utilita assicurate dalla risorsa stessa.

Il criterio interpretativo di fondo delle norme sul danno ambientale sembra si debba individuare nella bipartizione tra riparazione in forma specifica, sotto forma di messa in sicurezza o di bonifica.

La riconucibilità di entrambe le forme di tutela nel meccanismo del risarcimento, costituisce un argomento di non secondaria importanza per qualificare sul piano soggettivo in maniera omogenea la responsabilità per danno ambientale.

Il modello della responsabilita per colpa, oggi si può dire affermato con chiarezza dalle norme sulla

Responsabilità per danno ambientale contenute nella parte sesta del D.Lgs. 152 del 2006, mentre manca un’affermazione esplicita di questo principio con riferimento

all’istituto della bonifica.

Si può peraltro sottolineare che l’obbligo di bonifica corrisponde all’esecuzione in forma specifica del risarcimento del danno ambientale.

Sarebbe illogico e contraddittorio ritenere che la regola di responsabilita valevole per il danno ambientale, cioe per il risarcimento per equivalente, non valga per la bonifica, cioe per il risarcimento in forma specifica.

Sotto questo aspetto, entrambe le forme di risarcimento rappresentano due aspetti, inscindibilmente connessi dello stesso meccanismo riparatorio.

Il principio fondamentale in materia di danno ambientale è oggi quello per ilquale, a norma dell’articolo 311, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il responsabile è obbligato in via prioritaria al ripristino della precedente situazione, o in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale.

Il rapporto tra danno ambientale e bonifica è quindi da ricostruire in termini di specialità.

.L’art. 303 del D.Lgs. n. 152 prevede esplicitamente che le norme sul danno ambientale, contenute nella parte sesta del decreto legislativo, non si applichino alle situazioni di inquinamento per le quali siano state avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o ci sia stata bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che successivamente a questa bonifica non permanga un danno ambientale.

La regola fondamentale è pertanto quella seconso la quale le norme sul danno ambientale non sono richiamabili per i siti oggetto di bonifica, salvo che per l’eventuale danno ambientale residuale.

In altre parole, quando si verifica un danno ambientale, dove esso possa comportare l’applicazione delle norme in materia di bonifica, si produce un presupposto di applicazione di entrambe le discipline.

Per il principio di specialita, l’ordinamento prevede, in via prioritaria, l’applicazione delle norme sulle bonifiche, salvo il ricorso all’azione generale di danno dove residui un danno all’ambiente.

Il carattere residuale del danno ambientale rispetto alla bonifica sembra anche comportare una precisa scansione temporale dell’azione amministrativa, la bonifica deve necessariamente precedere l’azione risarcitoria.

Dott.ssa Concas Alessandra

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