Il Registro delle Imprese

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Il registro delle imprese è un registro nel quale le imprese italiane sono tenute all’iscrizione, e costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi, come le anagrafi comunali lo sono per i dati dei cittadini.

In Italia coloro che svolgono un’attività economica sotto forma di impresa di devono iscrivere al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane, che sono una per ogni provincia, interconnesse attraverso la loro società di informatica, InfoCamere S.c.p.A.

Questo registro fu all’inizio previsto dal Codice Civile del 1942, venne attuato completamente con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e reso operativo con il D.P.R. n. 581 del 1995.

Il Registro delle Imprese è pubblico ed unifica quelli che un tempo erano il Registro delle Società, tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali, e il Registro Ditte, tenuto alle origini dalle Camere di Commercio.

In esso si conservano gli atti e documenti che riguardano la vita delle imprese, assicurando la completezza e organicità della pubblicità legale per le imprese soggette ad iscrizione.

Si distinguono una sezione ordinaria e una sezione speciale, mentre all’inizio erano previste quattro sezioni speciali, che furono in seguito accorpate.

Nella sezione ordinaria si iscrivono:

– Imprenditori individuali commerciali non piccoli (ex art.2195 c.c.).

– Società di persone (tranne la società semplice).

– Società di capitali.

– Consorzi tra imprenditori con attività esterna.

– I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia.

  • Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.
  • Le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, ovvero l’oggetto principale della loro attività.

L’iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicità legale dichiarativa per gli imprenditori iscritti fatta eccezione per le società di capitali, per le quali l’iscrizione ha effetto di pubblicità legale costitutiva.

Nella prima sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:

Imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche).

Piccoli imprenditori commerciali.

Le società semplici.

Imprenditori artigiani.

Nella seconda sezione speciale si iscrivono:

Le società tra professionisti (società tra avvocati).

La terza sezione speciale è diretta alla pubblicità dei legami di gruppo:

Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

La quarta sezione speciale è diretta alle imprese sociali (Art. 5 D.Lgs. 155/2006):

Le organizzazioni private qualificabili come “imprese sociali” ai sensi del D. Lgs. 155/2006 sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale delle imprese sociali.

Nella quinta e ultima sezione speciale vanno iscritti:

Gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall’italiano

Le società di capitali hanno la facoltà di pubblicare in questa sezione speciale la versione in lingua comunitaria diversa dall’italiano degli atti iscritti o depositati nel Registro Imprese.

L’efficacia di questo adempimento è asimmetrica, la società non può opporre a terzi le eventuali diversità tra la versione italiana e quella in lingua straniera, mentre i terzi sene possono avvalere, scegliendo tra le due versioni quella per essi più vantaggiosa.

L’iscrizione alla sezione speciale ha effetti di pubblicità notizia per le imprese ad eccezione delle società semplici che esercitano attività agricola e degli imprenditori agricoli individuali anche piccoli.

Nato in modalità informatica per espressa volontà del legislatore, il Registro delle Imprese è stato realizzato, ed è gestito da InfoCamere ScpA per conto delle Camere di Commercio secondo tecniche informatiche che garantiscono la tempestività dell’informazione giuridico-economica sulle imprese del territorio nazionale.

L’accesso all’interrogazione dei Registri delle Camere di Commercio per ottenere visure (visura camerale), bilanci, protesti e altri tipi di atti o informazioni presenti negli archivi camerali è possibile anche in tempo reale via Internet.

Con il Registro delle Imprese è possibile ottenere informazioni dettagliate su singole imprese (natura giuridica, data di costituzione e capitale sociale, codice fiscale, attività svolta, organi sociali, poteri di rappresentanza associati agli organi sociali, numero addetti), elenchi di aziende selezionate in base a vari parametri di ricerca combinabili tra loro (localizzazione geografica, natura giuridica, settore di attività) e conoscere le variazioni più importanti relative alla vita delle singole aziende (cessazione, liquidazione, fallimento, variazioni delle cariche, trasferimenti).

I prospetti che si possono ottenere dal Registro Imprese sono:

Ogni tipo di certificato e visure (ordinari, storici, di deposito).

Copie degli atti e dei bilanci.

Elenchi di imprese.

Schede sintetiche sulle persone e sulle imprese iscritte.

Schede sui soci.

Insieme al Registro delle Imprese, e in modo ad esso complementare, viene tenuto il Repertorio Economico Amministrativo.

Si tratta della raccolta di notizie economiche ed amministrative, come unità locali, attività economica effettivamente svolta nella sede legale, classificazioni Istat.

Di solito, il Registro può accogliere esclusivamente le iscrizioni e/o modificazioni nei soggetti obbligati espressamente previste dalla legge (principio di tipicità).

Il Conservatore della Camera di commercio ha il potere di respingere (rifiuto di iscrizione) quelle richieste di iscrizione non conformi.

Il richiedente ha facoltà di ricorrere ad un organo speciale di giurisdizione, il Giudice del Registro.

Dott.ssa Concas Alessandra

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