Il reato di subornazione, definizione e disciplina giuridica

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La subornazione è l’atto di istigare qualcuno a venire meno a un dovere al quale è tenuto per legge o per un obbligo socialmente rilevante.

In molti ordinamenti, quando il dovere al quale si istiga a venire meno è una prestazione dovuta per legge, è considerata un reato, tipicamente riguarda la prestazione di testimonianza e perciò la figura criminosa tipica è l’istigazione a prestare falsa testimonianza.

Il subornatore, di solito, ricerca la condotta illecita del subornato attraverso offerta o promessa di denaro o altra utilità, ed è oggetto di discussione in dottrina la configurabilità del reato se l’induzione viene commessa con violenza o attraverso la rappresentazione della promessa di un danno ingiusto.

Nel codice penale italiano la fattispecie è prevista dall’articolo 377, in precedenza “Subornazione”, adesso rubricato come “Intralcio alla giustizia”, secondo il quale:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici”.

Nel 2006 alla norma è stato aggiunto il rimando alla violenza nell’induzione:

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo”.

L’aggiunta è a volte chiamata “articolo 377 bis”.

Respingendo il ricorso contro un provvedimento di restrizione cautelare intramuraria, la Corte di Cassazione ha suffragato la ricorrenza della subornazione nella sua perpertrazione attraverso violenza, nonché la configurabilità del tentativo stesso.

In che consiste la “subornazione2 di un testimone?

Si tratta di sicuro di uno dei delitti più spregevoli che si possano commettere in danno della giustizia.

La parola “subornare” è poco diffusa nel pubblico, significa dare o promettere a un testimone denaro o qualsiasi altra utilità ai fine di fargli deporre il falso.

Al testimone l’articolo 377 del codice penale nel testo vigente equipara la “persona informata sui fatti” ascoltata dal Pubblico Ministero o dall’Avvocato difensore in sede investigativa, mentre risale al testo previgente l’equiparazione al perito o interprete, che non sono testi, ma si impegnano a fare conoscere al giudice la verità.

La responsabilità penale di chi commette questo reato, o di chi agevola o istiga qualcuno a commetterlo, è molto grave perché, esclusivamente per il fatto di agire o “consigliare” l’azione, viene posta in pericolo automaticamente la ricerca della verità che avviene nel processo.

A questi fini non conta che il teste sia sentito dal Giudice, ma è sufficiente sia ammesso a deporre, mentre non è necessario che egli abbia accettato oppure no la “proposta indecente“.

Non conta che l’azione sia avvenuta in tempi anteriori all’ammissione, purché si debba, al di là del ragionevole dubbio, presumere compiuta proprio in vista della futura assunzione della veste di testimone.

Il reato non sussiste, ad esempio, quando la dazione di denaro o altra utilità sia avvenuta in adempimento di un contratto stipulato con il testimone in tempi anteriori e non sospetti, cioè prima che avvenisse il fatto sul quale deporre.

Non sussiste la subornazione, quando per il testimone manchi qualsiasi vantaggio economico ed uno scambio sia avvenuto nella più completa normalità, ad esempio l’interessato (commerciante di scarpe) aveva venduto al testimone, per il prezzo corrente, un paio di scarpe da costui regolarmente pagate.

L’elemento decisivo è il “vantaggio” economicamente valutabile anche se comparso in relazione a un contratto formalmente stipulato in forma di prestazioni corrispettive.

Ad esempio, vista la difficoltà notoria di trovare lavoro, una improvvisa “assunzione” del testimone presso la ditta dell’interessato è di sicuro un vantaggio.

Sussiste reato diverso e più grave se il teste (corrotto) dica poi davvero il falso.

La dottrina evidenzia che, perché l’azione costituisca subornazione, è necessario che sia diretta al fine criminoso indicato, cioè fare deporre il falso.

I tecnici parlano in questo caso di dolo specifico.

La volatilità di questo elemento al fine di escludere l’iscrizione nel registro dei reati della persona “imprudente“, si può dedurre quale sia.

Una volta provato il fatto oggettivo, viene lasciato dal Pubblico Ministero all’Autorità Giudiziaria nel processo approfondire l’atteggiamento della volontà per esaminare se l’imputato sia colpevole o innocente.

Colui che si è messo in questa situazione viene di solito rinviato a giudizio.

Chi non vuole “passare un guaio serio“, si deve tenere lontano da questi giochetti pericolosi lasciando in pace i testimoni.

Il dovere di cronaca ci impone di fornire sempre il maggiore materiale possibile nella trattazione degli argomenti.

In relazione a questo abbiamo ritenuto opportuno, conoscendone l’esistenza, includere come esempio di caso concreto una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2014 che riportiamo di seguito.

Le Sezioni unite configurano il reato di “intralcio alla giustizia” per l’offerta “corruttiva” al consulente del pubblico ministero.

29 Settembre 2014

Cass., Sez. Un., p.u. 25 settembre 2014, Pres. de Roberto, Rel. Rotundo, Ric. Guidi (informazione provvisoria)

1. Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all’udienza pubblica celebrata il 25 settembre 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

“Se sia configurabile l’ipotesi di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza”.

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione affermativa.

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

2. In attesa del deposito della motivazione della sentenza, si può fin d’ora ricordare che la soluzione del problema di diritto posto dal caso di specie è stata particolarmente laboriosa.

Si procedeva per una «offerta corruttiva» indirizzata al consulente tecnico designato dal pubblico ministero per lo svolgimento di una determinata indagine tecnica. Come per altri casi, si era riscontrato un inconveniente connesso al mancato adeguamento del codice penale alla riforma del codice di rito. Era avvenuto ad esempio per le false dichiarazioni rese al magistrato inquirente: non essendo più l’audizione delle persone informate sui fatti una “testimonianza”, la qualificazione della condotta era stata controversa, fino a quando non è intervenuta una previsione ad hoc da parte del legislatore. Un fenomeno analogo si è verificato, appunto, con riguardo alla “istigazione” alla corruzione”, attuata da chi in ipotesi offra del denaro al consulente designato affinché agisca in modo infedele, ed in senso favorevole agli interessi del promittente: non potrebbe parlarsi, infatti, di una “perizia” da falsificare

Questa l’opinione espressa anche dalle Sezioni unite, allorquando hanno sollevato questione di legittimità costituzionale nell’ambito dello stesso procedimento poi definito con la decisione qui in commento (ordinanza n. 43384 del 27/06/2013, in questa Rivista).

In sintesi. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero non sarebbe assimilabile ad una “perizia”, a fini di applicazione dell’art. 377 cod. pen.. Dunque, chi offre denaro al consulente per esprimere valutazioni contrarie alla sua scienza e coscienza, quando e finché non vi sia stata effettiva falsità, non potrebbe rispondere del reato di intralcio alla giustizia, che invece può essere contestato a colui il quale faccia proposte corruttive alla persona designata quale perito del giudice (art. 377 in relazione all’art. 373 cod. pen.). Di conseguenza, sempre secondo l’originaria prospettazione delle Sezioni unite, la prima fattispecie sarebbe qualificabile come istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.): dal che però discenderebbe – di qui la violazione dell’art. 3 Cost. denunciata con l’ordinanza sopra citata – il paradosso di pene molto più alte (nel minimo addirittura il doppio) rispetto a quelle previste per la proposta corruttiva rivolta al perito nominato dal giudice.

La discriminazione era apparsa alla Corte non giustificata, data la sostanziale analogia di posizione dei destinatari dell’offerta, della condotta corruttiva e delle sue potenziali conseguenze. Un’analoga irrazionalità avrebbe segnato il trattamento della fattispecie rispetto all’ipotesi di una proposta corruttiva diretta al consulente tecnico del giudice civile, la quale integra anch’essa il reato di intralcio alla giustizia, a fronte dell’espressa estensione al predetto soggetto processuale delle norme del codice penale relative ai periti (art. 64, comma 1, cod. proc. civ.). Infine, vi sarebbe stata una sperequazione interna alla stessa ipotesi dell’offerta ad un consulente tecnico della parte pubblica nel processo penale, prospettata in base alla distinzione tra condotte tese ad alterare le prospettazioni di fatto del consulente (qualificabili ex art. 377 in relazione all’art. 371-bis cod. pen.) e quelle mirate ad ottenere false dichiarazioni a carattere valutativo (da punire appunto a norma dell’art. 322 cod. pen.).

Dunque era stata sollecitata una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 322 cod. pen. nella parte in cui prevede una pena superiore a quella dell’art. 377, in relazione all’art. 373 cod. pen., quando l’istigazione alla corruzione riguardi persona designata consulente tecnico del pubblico ministero.

L’ordinanza è stata variamente commentata, anche con contributi apparsi sulla nostra Rivista (si vedano il lavoro di Giorgia Oss, Situazioni analoghe, pene differenti: le Sezioni Unite chiedono l’intervento della Corte Costituzionale. Qualche riflessione sulle discrasie dell’ordinamento penale e sul principio di ragionevolezza, e quello di Marco Scoletta, La subornazione del consulente tecnico del Pubblico ministero tra istigazione alla corruzione e intralcio alla giustizia: le Sezioni Unite rimettono la questione al vaglio della Corte costituzionale).

3. Com’è noto, la questione è stata dichiarata inammissibile, dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 10 giugno 2014, n. 163 (per accedere al provvedimento cliccare qui).

Decisiva è risultata proprio la distinzione tra offerta destinata ad indurre false rappresentazioni di fatto e proposta mirata ad ottenere false dichiarazioni di scienza ad opera del consulente. La Corte rimettente aveva “ammesso” che nel primo caso potrebbe applicarsi l’art. 377 in luogo dell’art. 322 cod. pen., trattandosi pur sempre di un “consulente tecnico” sollecitato a commettere il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. (non configurabile invece a fronte di valutazioni fondate su discipline scientifiche, non definibili vere o false, ma, al più, corrette od erronee). Ebbene, secondo la Consulta, l’offerta compiuta nel caso di specie mirava anche ad ottenere che fossero prospettate false circostanze di fatto (si trattava di stabilire se un pilota d’aereo avesse ricevuto un’adeguata formazione). Quindi avrebbe dovuto applicarsi proprio la norma evocata, invece, quale tertium comparationis.

La Corte per altro – così “rivelando” una comprensibile resistenza all’attuazione di un atteggiamento fortemente “creativo” sul tessuto sanzionatorio pertinente alla materia, di chiara spettanza al legislatore – ha aggiunto che, con l’accoglimento della questione, le incongruenze si sarebbero addirittura moltiplicate.

In primo luogo, accettata la premessa di una distinzione tra rappresentazione “storica” e rappresentazione “valutativa” del consulente, nel caso fisiologico della compresenza di entrambi i profili (un esperto accerta sempre i dati di fatto da valutare, ed un mero testimone non è designato consulente) dovrebbe concludersi per il concorso di reati (cioè l’intralcio alla giustizia per la componente “testimoniale” e l’istigazione alla corruzione per la componente “peritale”). E la maggiore severità del trattamento, rispetto alla sanzione applicabile per il perito, sarebbe addirittura moltiplicata.

D’altra parte, quand’anche si fosse accettata la tesi della irrazionalità di una punizione più severa dell’istigatore rivoltosi al consulente, rispetto a quello che tenti di corrompere un perito, ancora sarebbe rimasta da dimostrare la “necessità costituzionale” di un trattamento paritario: la 2falsa testimonianza” resa al pubblico ministero, ad esempio, è punita meno gravemente di quella compiuta innanzi al giudice, e non con identica sanzione.

La decisione della Consulta è stata variamente commentata, anche sulla nostra Rivista (si vedano il contributo di Alessandro Maria Piotto, Il consulente tecnico del pubblico ministero tra intralcio alla giustizia ed istigazione alla corruzione. La corte costituzionale ”decide di non decidere” e di Luisa Romano, Condotta allettatrice del consulente tecnico del p.m.: la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalle Sezioni Unite

4. Le Sezioni unite hanno preso atto dell’interlocuzione intervenuta, e definito il giudizio a quo nel senso indicato in apertura. La ravvisata configurabilità del resto di intralcio alla giustizia è valsa, con ogni evidenza, a superare i dubbi circa l’illegittimità del più duro trattamento sanzionatorio che si sarebbe connesso all’applicazione dell’art. 322 cod. pen.

Resta da vedere quale sia stato il percorso argomentativo della Corte di legittimità.

Dott.ssa Concas Alessandra

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