Il reato di stupro

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La violenza sessuale è un reato contro la persona disciplinato dagli articoli 609 bis e seguenti del codice penale.

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

Il Legislatore disciplinando il reato di violenza sessuale ha articolato due fattispecie principali, la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per induzione, per le quali ha stabilito una pena che va da cinque a dieci anni di reclusione e altre fattispecie per le quali ha previsto pene edittali anche maggiori.

La originaria previsione del codice penale distingueva tra due distinte fattispecie delittuose:

La violenza carnale

Gi atti di libidine violenti

Entrambi i delitti erano previsti nel Libro II, Titolo IX, Capo I del codice, sotto la rubrica “Dei delitti contro la libertà sessuale”, nell’ambito della categoria dei “Delitti contro la moralità e il buon costume”.

Articolo 519 c.p. Della violenza carnale.

“ Chiunque con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni”.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona che al momento del fatto:

Non ha compiuto gli anni 14

Non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l’ascendente o il tutore, oppure è un’altra persona alla quale il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia

È malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d’inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole

È stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”

La congiunzione carnale violenta è un reato in due tempi, il primo rappresentato dalla costrizione violenta o intimidatoria, il secondo dall’atto materiale della congiunzione carnale.

Gli “Atti di libidine violenti”, preveduti dall’articolo 521 del codice penale, si distinguevano dalla violenza carnale, sul piano dell’elemento materiale del reato, atteso che la condotta sanzionata consisteva nel compimento di “atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale” ed erano puniti con la medesima pena edittale prevista dall’articolo 519 del codice penale., ridotta di un terzo.

Con la novella introdotta dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha abrogato il predetto Capo I, la materia è stata più correttamente inquadrata all’interno della categoria dei delitti contro la persona (precisamente quelli contro la libertà personale), ponendo in rilievo il carattere offensivo delle condotte punite nei confronti del bene giuridico della libertà sessuale e non più di quelli della moralità e del buon costume, ed è ora disciplinata dagli articoli 609-bis e seguenti del codice penale.

Il Legislatore ha, così, posto sullo stesso piano tutte le condotte lesive del bene giuridico protetto, eliminando la distinzione fondata sul criterio della congiunzione carnale, e sanzionandole in maniera molto più severa, con la pena della reclusione da cinque a dieci anni, nonostante al comma 3 dell’articolo 609-bis abbia preveduto la ipotesi dei “casi di minore gravità”, per i quali la suddetta pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

L’articolo 609-bis del codice penale prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni per

chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali

Chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto

Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L’ultimo comma della predetta disposizione stabilisce una diminuzione della pena non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità.

L’articolo 609-ter (Circostanze aggravanti) stabilisce la pena della reclusione dai 6 ai 12 anni se la violenza è commessa:

Nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici

Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore

Con l’utilizzo di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa

Da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici

Su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

L’articolo 609-quater del codice penale disciplina la fattispecie di “atti sessuali con minorenne”, punita con la medesima pena prevista per l’articolo 609-bis del codice penale.

In questa situazione si punisce chi compie atti sessuali al di fuori delle ipotesi precedenti (senza costrizione o induzione) ai danni di:

Chi non ha compiuto gli anni quattordici

Chi non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia legato al minore da una relazione qualificata (genitore, tutore, convivente, ovvero altra persona cui per ragioni di cura, vigilanza, custodia, istruzione il minore è affidato)

Nel comma 3 l’articolo punisce anche chi compie atti sessuali con minore di anni 18 e maggiore di anni 16, sempre che i due soggetti siano legati da una relazione qualificata e che il colpevole abusi dei poteri connessi alla sua posizione.

E’ importante sottolineare che il comma 4 dichiara non punibile chi compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto almeno 13 anni, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai tre anni.

Un’altra fattispecie di violenza sessuale è quella di gruppo (articolo 609-octies): i coautori sono puniti con la reclusione da 6 a 12 anni. Se la violenza sessuale è commessa su minori di anni dieci la pena è la reclusione da 7 a 14 anni.

Gli artt. 609-bis e seguenti del codice penale italiano puniscono non solo lo stupro – inteso come congiunzione carnale non consensuale – ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o subire atti sessuali.

La giurisprudenza della Cassazione ha interpretato questo concetto in modo via via più estensivo.

L’articolo 609 bis del codice penale individua: al primo comma la violenza sessuale per costrizione, prevedendo quali modalità esecutive la costrizione, la intimidazione e l’abuso di autorità, al comma 2 la violenza sessuale per induzione, determinando le modalità esecutive nell’abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa e l’inganno con sostituzione di persona.

Il bene giuridico protetto dalla norma nella fattispecie per costrizione è la libertà sessuale dell’individuo, ossia, in positivo, nel diritto di ciascuno di esplicare liberamente le proprie inclinazioni personali e, in negativo, nell’impedire che il proprio corpo possa essere senza consenso utilizzato da altri ai fini di soddisfacimento erotico.

Nella fattispecie per induzione, invece, il bene giuridico protetto, secondo una parte della dottrina, deve essere individuato nella libertà sessuale, altri, invero, nella intangibilità sessuale.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, senza distinzioni di genere, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali.

Fattispecie obiettiva

Il fatto di reato è costituito dal compimento di atti sessuali.

La nozione di atti sessuali è dibattuta in dottrina e giurisprudenza.

Secondo una corrente per atti sessuali si deve intendere l’intera gamma degli atti di libidine.

Un’altra corrente, ne dà una nozione maggiormente restrittiva limitandola alle sole molestie sessuali.

Il reato si consuma nel luogo e quando avviene l’atto sessuale. Il compimento di atti sessuali tra loro intervallati da un apprezzabile periodo di tempo non integra un unico reato bensì plurimi reati unificati dal vincolo della continuazione.

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