Il reato di porto abusivo di armi

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In Italia la legge prevede una disciplina rigida sia per l’acquisto delle armi, sia per la loro detenzione e trasporto.

Nonostante si abbia l’autorizzazione all’acquisto di un’arma, la legge potrebbe escludere che la stessa possa essere portata fuori dal domicilio, essendoci molta differenza tra la detenzione e il portare un’arma al di fuori dei luoghi nei quali viene custodita.

Secondo l’articolo 699 del codice penale, chiunque, senza la licenza dell’autorità (quando richiesta), porta un’arma fuori della sua abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto sino a diciotto mesi.

Non si può portare un’arma fuori dal domicilio, o del luogo dove è custodita e che risulta dalla denuncia fatta alle autorità, anche se detenuta legalmente, a meno che non ci sia espressa autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza, vale a dire della questura.

Esempi

Tizio chiede e ottiene il nulla osta per l’acquisto e la detenzione di armi, acquista una pistola e ne fa regolare denuncia all’autorità.

I Carabinieri lo fermano per un controllo e gli viene trovata la pistola in auto.

Caio, esperto cacciatore, possiede regolare porto d’armi per utilizzo venatorio

Viene trovato alla guida mentre e ha in macchina il fucile anche se non sta andando a caccia.

Nel primo caso si configura il reato di porto abusivo di armi perché la pistola è legalmente detenuta ma il nulla osta all’acquisto non consente anche il porto dell’arma con sé.

Nel secondo esempio, c’è sempre il reato, perché la licenza di porto d’armi per utilizzo venatorio consente il trasporto finalizzato all’utilizzo dell’arma per lo scopo per il quale è rilasciata la licenza, non il porto indiscriminato dell’arma.

Volume

Il reato aggravato

Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 14 maggio 2014 n. 19927, nei confronti di coloro che portano fuori della loro abitazione o delle appartenenze della stessa un’arma per la quale non è ammessa nessuna licenza, si applica la pena più grave dell’arresto da diciotto mesi a tre anni .

Ad esempio le armi bianche meno consuete, come un pugnale da guerra o una mazza ferrata.

Se il porto d’armi abusivo è commesso in luogo dove sia concorso o adunanza di persone, ad esempio, una manifestazione sportiva, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

La detenzione abusiva di armi

Il reato di detenzione abusiva di armi è disciplinato dall’articolo 697 del codice penale, a norma del quale, chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.

Il reato di detenzione abusiva di armi si integra quando qualcuno tiene in casa un’arma senza averne fatto denuncia ai carabinieri o alla polizia.

L’illecito si può configurare sia se l’arma sia stata acquistata e non denunciata, sia se si è in possesso dell’arma in modo diverso, ad esempio, se una persona la eredita da un parente defunto.

Secondo la legge l’obbligo di denunciare la presenza di armi grava anche su chi non ha nessun rapporto con le stesse.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda sino a duecentocinquantotto euro.

Chi non è obbligato a denunciare le armi

Esistono determinate categorie di persone che, nonostante detengano un’arma, non sono obbligate a denunciarla.

Si tratta dei corpi armati, delle società di tiro a segno e delle altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente diretti al fine, di chi possiede raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche e di chi per la loro qualità permanente ha diritto di andare armato, nei limiti del numero e delle specie delle armi loro consentite.

Non sono tenuti a denunciare la detenzione coloro che sono in possesso di armi che non funzionano o che non sono idonee a fare del male.

Ad esempio, una pistola che sia priva di una parte fondamentale per l’esplosione del colpo.

Il porto abusivo e le armi improprie

Il reato di porto abusivo di armi non si estende alle armi improprie, quelle che, per loro natura, non sono dirette a offendere le persone, nonostante  se utilizzate in modo pericolosa possano nuocere. Sono esempi di armi improprie i cacciaviti, i martelli, le asce, i trapani, le catene, i tubi di ferro.

Si definisce arma impropria qualunque strumento che può essere utilizzato per offendere una persona, nonostante l’offesa non sia la sua destinazione naturale.

Andare in giro con un’arma impropria costituisce lo stesso reato, ma non quello di porto abusivo di armi.

Quando si può andare in giro con le armi

Riassumendo:

La licenza di porto d’armi per utilizzo venatorio o sportivo, consente il trasporto in sicurezza dell’arma dal proprio domicilio al luogo dove la stessa deve essere utilizzata.

Durante il trasporto, l’arma non può essere utilizzata e deve essere custodita in modo da non potere essere pronta per l’utilizzo.

La licenza di porto d’armi per difesa personale, consente di portare l’arma fuori dal domicilio e di utilizzarla se ci dovesse essere l’urgenza.

Può essere portata in fondina, in modo che possa essere pronta per l’utilizzo.

Con il nulla osta all’acquisto e detenzione di armi, si può acquistare e conservare in casa un’arma, senza poterla né portare né trasportare fuori.

Per le armi improprie, non esiste nessuna licenza di porto d’armi, né di nulla osta.

Non possono essere portate in giro, se non per motivi giustificati.

Ad esempio, per motivi di lavoro.

Chi porta un’arma al di fuori del suo domicilio e al di là dei limiti imposti dalla licenza, commette il reato di porto abusivo di armi.

Chi detiene in casa un’arma senza nessuna autorizzazione, commette il reato di detenzione abusiva di armi.

Chi esce con un’arma impropria commette sempre reato, a meno che non giustifichi la presenza. Delle armi improprie è vietato il porto e non la detenzione.

Secondo la sentenza  della Suprema Corte di Cassazione n. 93 26/1990, il reato di porto abusivo di armi ingloba quello di detenzione illegale se si dimostra che la detenzione non costituisce, al contrario di quello che di solito succede, un comportamento antecedente a quello del porto.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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