Il reato di corruzione, definizione e disciplina giuridica

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Cos’è la corruzione

La corruzione in diritto indica la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, denaro (detta tangente) o altre utilità che non gli sono dovute, creando spesso un danno economico.

La corruzione è spesso presente nelle gare di appalti pubblici e privati (infrastrutture pubbliche e non) soggette di solito a bandi d’asta rivolti a ridurre i costi per effetto della libera concorrenza tra i partecipanti.

In questo senso la corruzione porta alla violazione di simili norme creando un danno economico alla collettività o al privato per mancata riduzione dei costi se non addirittura una lievitazione di questi e dei tempi di completamento del lavoro sino al caso limite di incompiutezza.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri reati con il “Compendio di diritto penale – parte speciale” di Fabio Piccioni, a cura di Marco Zincani

Struttura del reato di corruzione

Nella corruzione il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio percepiscono l’utilità in seguito a un accordo con il privato, viceversa, nella concussione il pubblico ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere o indurre il privato a corrispondere o promettere denaro o altre utilità.

Le due fattispecie criminose sono l’una l’opposto dell’altra.

La giurisprudenza si è a questo proposito interrogata sul criterio che consenta di stabilire quando la dazione è frutto di accordo (corruzione) e quando è frutto di costrizione o induzione (concussione).

In Italia il concetto di corruzione si può ricondurre a diverse fattispecie criminose, disciplinate nel Codice Penale, Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Le relative fattispecie criminose sono accomunate da alcuni elementi:

  • reati propri del pubblico ufficiale
  • accordo con il privato
  • dazione di denaro o altre utilità

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I tipi di corruzione presenti nel nostro ordinamento

La corruzione è una categoria descrittiva dei seguenti reati:

  • art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione
  • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
  • art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari
  • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
  • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

In base all’articolo 319 del codice penale il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, oppure per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Questa è definita corruzione propria ed è la forma più grave di corruzione perché danneggia l’interesse della pubblica amministrazione a una gestione che rispetti i criteri di buon andamento e imparzialità.

Di questo reato (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio,ex art. 319 c.p.) può essere ritenuto responsabile anche un Consigliere Regionale per comportamenti tenuti nella sua attività legislativa.

In base alla definizione dell’articolo 357 del codice penale è pubblico ufficiale anche colui che esercita una funzione legislativa.

È priva di fondamento la tesi secondo la quale nell’esercizio di un’attività amministrativa discrezionale, e in particolare della pubblica funzione legislativa, non si può ipotizzare il mercanteggiamento della funzione, nemmeno se venga concretamente in rilievo che la scelta discrezionale non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi della collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore.

Non è applicabile la speciale guarentigia sanzionata dal comma 4 dell’articolo 122 della Costituzione secondo il quale i Consiglieri Regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Questa speciale immunità non trova applicazione qualora il Consigliere Regionale non sia perseguito dal giudice penale per avere concorso alla formazione ed alla approvazione di una legge regionale, ma per comportamenti che siano stati realizzati con soggetti non partecipi di tale procedimento al fine di predisporre le condizioni per il conseguimento di un vantaggio illecito.

In base all’articolo 318 codice penale il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Questa forma di corruzione viene definita corruzione impropria antecedente perché l’oggetto della prestazione che il pubblico ufficiale offre in cambio del denaro o dell’altra utilità che gli viene data o promessa, è un atto proprio dell’ufficio e la promessa o la dazione gli vengono fatti prima che egli compia l’atto.

Il disvalore della condotta è di sicuro minore perché anche nella violazione dei beni giuridici di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione non ci sono atti che ledano gli interessi della stessa, come avveniva nella corruzione propria con ritardi o omissione di atti dovuti oppure con il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio.

Il pubblico ufficiale non sarà imparziale avendo accettato una retribuzione non dovuta e venendo meno all’espresso divieto che gli pone la legge e pertanto sarà punito.

Al comma 2 dello stesso articolo si descrive la corruzione impropria che ne segue, la forma meno grave in assoluto di corruzione.

Il pubblico ufficiale riceve, a seguito di un atto proprio del suo ufficio da lui compiuto, una retribuzione indebita.

La pena in questo caso è molto minore rispetto alle altre forme di corruzione, reclusione sino a un anno, è dibattuto il bene giuridico che venga tutelato in questa norma e non essendo configurabile né nel buon andamento né nell’imparzialità (avendo il pubblico ufficiale compiuto un atto conforme ai suoi doveri privo di ingerenze da parte del privato), ne risulterebbe forse auspicabile la depenalizzazione.

Si potrebbe forse configurare come un reato ostativo, creato ad hoc per evitare la verificazione di reati più gravi.

L’articolo 68, comma 6, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, ha soppresso l’Alto Commissario.

Con DPCM del 5 agosto 2008 le relative funzioni sono state attribuite al Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione che ha istituito il Servizio Anticorruzione e Trasparenza.

L’Italia ha aderito al Gruppo di Stati contro la corruzione, unità del Consiglio d’Europa a Strasburgo.

La corruzione è un reato cosiddetto “proprio”.

In caso di indagini a proprio carico per il reato di corruzione è necessario nominare un avvocato penalista di fiducia, perché possa verificare la fondatezza dell’accusa, gli elementi raccolti a carico e scegliere la miglior strategia difensiva possibile, magari svolgendo indagini difensive.
Sarà utile verificare, con il supporto del legale, se il fatto del quale si è accusati possa rientrare nella descrizione fatta dal codice penale e sia qualificabile come reato.
Se mancano degli elementi, formali o sostanziali, il reato potrebbe non sussistere.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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